Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17814 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27605 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

S.V., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Sabino Antonino Sarno,

(C.F.: SRNSNN43619B590C);

– ricorrente –

nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e

difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

892/2018, pubblicata in data 22 febbraio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio dell’8

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V. ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione Equitalia Polis S.p.A. (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla revoca dell’aggiudicazione in suo favore di alcuni immobili, avvenuta nel corso di un procedimento di espropriazione a mezzo ruolo, dovuta alla mancata documentazione della notificazione dell’atto di pignoramento al debitore.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la S., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo l’accoglimento del solo terzo motivo del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli artt. 1218,1223 e 1337 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) laddove è stata ritenuta sussistente una ipotesi di “responsabilità pre-contrattuale””.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 1218,1123 e 1337 c.c., le censure di cui al motivo di ricorso in esame per un verso non colgono adeguatamente il senso e l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, per altro verso sono infondate.

1.1 Va in primo luogo precisato che la corte di appello ha espressamente affermato che, essendo l’aggiudicatario titolare “di una situazione soggettiva giuridicamente protetta” non “può negarsi la configurabilità di un danno contra ius”, con chiaro riferimento alla condotta del creditore procedente, ovvero dell’agente della riscossione, nella speciale disciplina dell’esecuzione forzata da questi promossa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (cd. esecuzione a mezzo ruolo).

In altri termini, è stata riconosciuta la responsabilità dell’agente della riscossione e, non essendovi impugnazione da parte dello stesso in relazione a tale capo della decisione, esso deve ritenersi ormai coperto da giudicato.

Le contestazioni riguardano in sostanza esclusivamente la determinazione del risarcimento dovuto, in relazione alla qualificazione della suddetta responsabilità.

Diversamente da quanto sembra ritenere la ricorrente, la corte territoriale non ha però affatto affermato che nella fattispecie si possa configurare una vera e propria ipotesi di responsabilità precontrattuale dell’agente della riscossione, ipotesi disciplinata dall’art. 1337 c.c. (nonchè dell’art. 1338 c.c., in entrambi i casi con riguardo al comportamento dovuto dalle parti in sede di trattative per la stipulazione di un contratto), onde la censura di violazione (rectius: falsa applicazione) di tale disposizione non può ritenersi in alcun modo fondata.

Espressamente esclusa la natura contrattuale della vendita forzata, i giudici del merito hanno in realtà semplicemente ritenuto infondata la pretesa dell’attrice di equiparare, ai fini della determinazione del risarcimento dovuto, nel caso in esame, la mancata emissione del decreto di trasferimento all’inadempimento di un contratto preliminare di vendita e di assimilare, quindi, la sua posizione soggettiva a quella del promissario acquirente, che vanta un diritto soggettivo perfetto alla stipulazione definitiva del contratto di vendita.

La corte di appello, al contrario, ha chiaramente escluso che nella specie potesse sussistere una responsabilità da inadempimento di una obbligazione dell’agente procedente (cioè una responsabilità di tipo contrattuale, regolata dagli artt. 1218 c.c. e segg.) ed ha affermato sussistere esclusivamente una responsabilità da lesione colposa di un interesse giuridicamente tutelato dell’aggiudicataria (cioè chiaramente una responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c.).

Tali affermazioni in diritto non solo non costituiscono oggetto di specifiche censure nel ricorso (essendosi limitata la ricorrente a ribadire la propria prospettazione in ordine alla quantificazione dei danni, senza indicare in modo chiaro e specifico le ragioni di critica e dissenso rispetto alla decisione impugnata, che sul punto è sostenuta da ampia argomentazione), ma sono anzi da ritenere conformi a diritto e del tutto coerenti con gli indirizzi di questa Corte in materia, secondo cui va esclusa la natura negoziale della vendita forzata, la quale costituisce (ferma restando la natura derivativa del relativo acquisto) una attività che si svolge nell’ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, quindi imputabile all’ufficio e non alla volontà delle parti (giurisprudenza costante; cfr. ad es.: Sez. 3, Sentenza n. 1669 del 29/01/2016, Rv. 638696 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7659 del 06/06/2001, Rv. 547301 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1730 del 17/02/1995, Rv. 490492 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 09/11/1982, Rv. 423646 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7233 del 03/12/1983, Rv. 431830 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2724 del 21/07/1969, Rv. 342416 – 01), il che va ribadito anche nel caso dell’esecuzione disciplinata dal già citato D.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di procedura che, nonostante gli elementi di specialità, conserva pienamente la natura di un procedimento giurisdizionale di esecuzione forzata per espropriazione.

All’esclusione della natura negoziale della vendita forzata consegue la conclusiohe, che costituisce il nucleo centrale della decisione impugnata, per cui nè il creditore nell’esecuzione ordinaria, nè l’agente della riscossione in quella a mezzo ruolo, assumono obbligazioni contrattuali, ovvero obblighi di natura precontrattuale, nei confronti dell’aggiudicatario.

Nè – è il caso di aggiungere – possono configurarsi, a carico degli stessi, obbligazioni dirette nei confronti di quest’ultimo ad altro titolo, fermo restando il dovere di agire secondo correttezza e buona fede ed il generale obbligo di non ledere posizioni giuridiche altrui, sanzionato dall’art. 2043 c.c., in caso di condotta illecita colposa.

La posizione del creditore procedente nell’esecuzione ordinaria e quella dell’agente della riscossione in quella a mezzo ruolo, d’altra parte, non sono evidentemente equiparabili a quelle dei soggetti (quali il custode o il curatore fallimentare) sui quali gravano specifici obblighi sostanziali di custodia e conservazione del bene aggiudicato anche in funzione della tutela dei diritti dell’aggiudicatario, essendo essi, al contrario, titolari esclusivamente di posizioni soggettive di natura processuale. Deve quindi escludersi che – nella fattispecie in esame – possa venire in rilievo, sotto qualunque aspetto, una responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 c.c. e segg. ovvero pre-contrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..

1.2 Sotto il profilo della determinazione del danno, d’altronde, sulla base della qualificazione della responsabilità dell’agente come extracontrattuale, vanno senz’altro condivise le considerazioni della corte di appello in ordine alla possibilità di esclusiva risarcibilità del cd. interesse negativo ed il rigetto delle pretese della ricorrente di ottenere il risarcimento del proprio interesse contrattuale positivo, in relazione all’acquisto dei beni aggiudicati.

La posizione giuridica dell’aggiudicatario non comporta infatti il diritto ad ottenere in ogni caso il trasferimento dell’immobile in proprio favore, dovendo a tal fine tenersi conto delle disposizioni che disciplinano il processo esecutivo.

Si deve in proposito osservare che la stessa posizione giuridica dell’aggiudicatario definitivo, anche ad intenderla come un vero e proprio diritto ad ottenere il decreto di trasferimento del bene aggiudicato in proprio favore (ovvero come “ius ad rem”) resta sempre condizionata, oltre che al versamento del prezzo, alla regolarità del procedimento esecutivo e dello stesso procedimento di aggiudicazione (fatta salva, ovviamente, la disciplina di cui all’art. 2929 c.c., con le relative eccezioni), di modo che laddove, come nella specie, l’emissione del decreto di trasferimento venga legittimamente negata dal giudice dell’esecuzione in ragione di irregolarità procedurali, così come se lo fosse nel caso di cui all’art. 586 c.p.c. (disposizione opportunamente richiamata dalla stessa corte di appello, a conferma della esclusione di un diritto incondizionato dell’aggiudicatario ad ottenere il trasferimento della proprietà del bene), e ferma restando la possibilità (e l’onere) dello stesso aggiudicatario di avvalersi di tutti i rimedi interni al processo esecutivo, resterebbe del pari esclusa, necessariamente, la sussistenza di quel diritto.

Anche sotto questo profilo, dunque, le censure di violazione degli artt. 1218,1223 e 1337 c.c., risultano del tutto infondate, potendo, come correttamente statuito nella decisione impugnata, discutersi al più di una responsabilità extracontrattuale dell’agente della riscossione.

Inoltre – e benchè la questione non costituisca oggetto di puntuali censure da parte della ricorrente – va sottolineato, anche a fini di completezza espositiva, che il ricorso non è sufficientemente specifico nell’indicare la condotta illecita in concreto addebitata all’agente della riscossione ovvero la specifica obbligazione oggetto del suo preteso inadempimento.

Parte ricorrente afferma genericamente che questi non avrebbe prodotto, nonostante i ripetuti inviti del giudice dell’esecuzione, la documentazione attestante la regolare notificazione dell’avviso di vendita al debitore, ma non chiarisce se la condotta illegittima imputata all’agente consisterebbe nell’avere omesso di produrre la prova di una notificazione che aveva avuto luogo regolarmente e che quindi avrebbe imposto al giudice dell’esecuzione l’emissione del decreto di trasferimento (se correttamente documentata), con ciò essendo rimasta effettivamente lesa la legittima aspettativa dell’aggiudicatario di ottenere il dovuto trasferimento del bene, ovvero se viene allo stesso addebitato di non avere effettuato regolarmente quella notifica (non essendo quindi esistente la documentazione attestante il corretto e regolare perfezionamento della stessa).

In tale ultimo caso, in effetti, non essendo mai stato legittimamente instaurato il procedimento esecutivo, la stessa aggiudicazione non potrebbe ritenersi regolare e, di conseguenza, il diritto dell’aggiudicatario ad ottenere il decreto di trasferimento non potrebbe in realtà mai dirsi effettivamente venuto ad esistenza (ciò quanto meno nell’ottica fatta propria dal giudice dell’esecuzione, che ha ritenuto di non poter emettere il suddetto decreto di trasferimento in mancanza della prova della regolare notifica dell’avviso di vendita al debitore, e ferma restando la possibilità di contestare tale decisione in sede esecutiva, il che peraltro, in caso di fondatezza delle contestazioni, porterebbe alla emissione del decreto di trasferimento, con conseguente venir meno delle stesse ragioni del presente giudizio).

1.3 Infine, non può ritenersi pertinente il richiamo operato dalla ricorrente al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59, quale disposizione specifica che stabilirebbe il diritto al risarcimento dei danni in favore di qualunque soggetto che si ritenga leso dall’attività dell’agente della riscossione, trattandosi invece di una norma che disciplina esclusivamente i danni prodotti dalla “esecuzione”, e quindi riguarda solo i danni prodotti direttamente dall’espropriazione dei beni del debitore, o comunque aggrediti in sede esecutiva, mentre non può estendersi alle pretese frustrate dell’aggiudicatario, per le quali dunque resta valida – come già ampiamente esposoto – la disciplina generale di cui all’art. 2043 c.c..

Ogni questione sul punto resta peraltro assorbita dalle considerazioni espresse in precedenza, non trattandosi comunque di responsabilità contrattuale.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Nell’ipotesi in cui vengano ritenute idonee al giudicato le ulteriori considerazioni enunciate nella sentenza: nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della motivazione “apparente” nonchè meramente ipotetica”.

Anche questo motivo (che in realtà finisce per avere carattere assorbente anche in relazione alle questioni dedotte con il primo motivo) è in parte infondato ed in parte inammissibile. La motivazione con la quale la corte territoriale ha escluso che fosse stata fornita sufficiente prova (evidentemente incombente al preteso danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c.) dei danni allegati dall’attrice, correlati al dedotto aumento di valore degli immobili oggetto dell’aggiudicazione tra il momento di quest’ultima e la data in cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’intera procedura esecutiva, non è affatto apparente e neanche può ritenersi insanabilmente contraddittoria sul piano logico. Essa inoltre dà adeguatamente conto della valutazione delle prove effettuata in proposito dal giudice di secondo grado.

Ne consegue che la decisione impugnata, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non è affatto nulla e, sotto il profilo in esame, non è sindacabile nella presente sede.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame finiscono, in sostanza, per risolversi nella contestazione di incensurabili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito e nella inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 10 c.p.c. e del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in relazione allo scaglione di valore della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

La corte di appello ha indicato lo scaglione di valore applicato ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado in quello da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00.

L’indicazione è erronea, avendo l’attrice chiesto un importo inferiore a titolo di risarcimento e, dunque, la censura risulterebbe fondata in diritto.

Nonostante l’erroneità della motivazione della decisione in diritto, il dispositivo sul punto risulta però corretto e, quindi, la stessa va confermata, con correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Applicando infatti il corretto scaglione di valore (quello tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, come richiesto dalla stessa ricorrente) e considerando le attività effettivamente espletate nel corso del giudizio di appello (come indicate dalla corte di merito, senza che vi sia specifica censura sul punto), l’importo medio dei compensi liquidabile in favore dell’appellata vittoriosa risulta pari ad Euro 9.515,00. La somma in concreto liquidata dalla corte territoriale, pari ad Euro 8.500,00 (oltre spese generali), è dunque addirittura inferiore a tale parametro medio e deve ritenersi, a giudizio di questa Corte, certamente equa. Anche questo motivo di ricorso va pertanto rigettato, sebbene con la indicata correzione della motivazione della decisione impugnata.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA