Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17814 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28143-2012 proposto da:

D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato FABIO DI GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SCIUBBA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 610/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCIUBBA che ha chiesto

l’accoglimento, deposita n. 1 cartolina A/R, nota spese e dei

compensi.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. D.B.G. propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 610/14/11 del 5 ottobre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento ed il provvedimento di annullamento parziale in autotutela notificatigli dal Comune di Roma, per Ici 2001-2004, sull’immobile abitativo da lui posseduto in (OMISSIS).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il D.B. non avesse titolo per ottenere la riduzione d’imposta prevista, per l’abitazione principale, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2; non avendo egli provato, come richiesto dalla disposizione citata, che la sua abitazione principale si trovasse in effetti in (OMISSIS), invece che in (OMISSIS), dove era collocata la sua residenza anagrafica.

Resiste con controricorso il Comune di Roma – Roma Capitale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il D.B. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 11 e 12 preleggi; L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b) e comma 1364; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2 e art. 3. Per avere la commissione tributaria regionale applicato alla fattispecie un istituto (la presunzione di coincidenza, salvo prova contraria, dell’abitazione principale con la residenza anagrafica) introdotto nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, cit. da una legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, cit., L. Finanziaria 2007) non avente carattere interpretativo, ed insuscettibile – pena la violazione di principi fondamentali di natura anche costituzionale – di applicazione retroattiva alle annualità di imposta qui dedotte.

Con il secondo motivo di ricorso il D.B. lamenta violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di legge in rapporto altresì agli artt. 10 e 11 del Regolamento Ici del Comune di Roma (approvato con Delib. consiglio comunale n. 335/98); disposizioni secondarie, queste ultime, contenenti una definizione di abitazione principale non applicabile alle annualità di imposta qui dedotte, perchè entrate anch’esse in vigore in epoca successiva (1^ gennaio 2004).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle suddette disposizioni legislative e regolamentari, nonchè dell’art. 43 c.c.. Per avere la commissione tributaria regionale adottato una nozione di abitazione principale coincidente con la residenza anagrafica; ciò, in contrasto con l’efficacia meramente indiziaria e presuntiva di quest’ultimo elemento. Come tale suscettibile di essere superato da prova contraria non limitabile, diversamente da quanto stabilito dal menzionato Regolamento comunale, a particolari eccezionali situazioni.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione altresì del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 e L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E); per non avere la commissione tributaria regionale doverosamente disapplicato il Regolamento Ici in oggetto, in quanto illegittimo sia nella equiparazione tra abitazione principale e residenza anagrafica, sia nell’ammissione di prova contraria soltanto in particolari eccezionali situazioni.

p. 2.2 Questi quattro motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria, in quanto tutti incentrati sull’affermata violazione normativa in tema di nozione di abitazione principale legittimante la riduzione d’imposta di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2 – sono destituiti di fondamento.

Quest’ultima disposizione, nella formulazione vigente nelle annualità qui dedotte, ammetteva la riduzione dell’imposta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorassero abitualmente.

Indipendentemente dalla novella di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b) – secondo cui deve intendersi per abitazione principale “salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica” – si poneva dunque pur sempre per il D.B. l’onere (posto per regola generale a suo carico, trattandosi di dimostrare la ricorrenza di un presupposto di agevolazione fiscale) di provare che la propria abitazione principale, intesa come dimora abituale, si trovava in (OMISSIS) e non in (OMISSIS), come risultava all’anagrafe.

Anche sulla base di quella previgente formulazione, pertanto, la valutazione probatoria degli elementi da lui, a tal fine, forniti non poteva prescindere dalla loro idoneità a superare la presunzione relativa di coincidenza, ex art. 43 c.c., di tale dimora con la residenza; identificata quest’ultima anche con riguardo alle risultanze anagrafiche.

Sul punto, è principio del tutto consolidato che il luogo di residenza abituale o di dimora di un soggetto può essere individuato anche con ricorso alle risultanze anagrafiche, fermo restando che queste ultime rivestono valore meramente presuntivo; così da poter essere superate, trattandosi di presunzione relativa, da prova contraria desumibile da qualsiasi altra fonte di convincimento, e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (tra le tante: Cass. nn.24422/06, 24852/06, 13151/10, 5201/12 ord., 16544/13 ord.).

Ciò posto, la nuova dizione apportata dalla L. n. 296 del 2006 ad altro non è valsa che a meglio chiarire, anche ai fini Ici, l’esatta portata di una nozione di citazione principale che già doveva ritenersi insita nella originaria formulazione dell’art. 8, comma 2 cit..

E ciò è stato dal legislatore perseguito – con un richiamo ermeneutico palese: “intendendosi per tale (…)” – mediante l’innesto nel testo normativo di un principio giurisprudenziale, come detto, già comunemente affermato (sebbene perlopiù in ambito extrafiscale).

E ciò è reso tanto più evidente, considerando che l’innovazione ha confermato a chiare lettere il carattere meramente relativo della presunzione di coincidenza dell’abitazione principale con la residenza anagrafica, ribadendo appunto la possibilità di ‘prova contrarià da parte dell’interessato.

Va dunque osservato, a conferma di quanto deciso sul punto nella sentenza impugnata, che: a. in quanto di natura interpretativa e meramente chiarificativa, la nuova formulazione apportata dalla L. n. 296 del 2006 esplicava, a nulla rilevando ai presenti fini la data di sua formale introduzione nell’ordinamento (intesa come vigenza) ai sensi del co.1364, efficacia retroattiva estendibile anche alle annualità di imposta pregresse, quali quelle qui dedotte; b. tale efficacia retroattiva non si pone in contrasto con i principi costituzionali e statutari (L. 212 del 2000, art. 3) in materia, trattandosi di disposizione di carattere non prettamente impositivo, nè limitativo per il contribuente; c. cionondimeno, l’onere di provare l’effettiva ubicazione della propria abitazione principale (abituale dimora), superando la presunzione rinveniente da una diversa residenza anagrafica, gravava sul contribuente, in forza del suddetto orientamento, anche prima ed indipendentemente dalla novella legislativa.

Nessun rilievo hanno poi le censure mirate sul Regolamento Ici adottato dal Comune di Roma: sia perchè la commissione tributaria regionale non ha affatto basato il proprio decisum su quest’ultima fonte normativa (che neppure menziona), sia perchè – in ogni caso – essa non ha per nulla precluso al D.B. di fornire senza limiti la prova (prevista anche dal Regolamento) di non coincidenza dell’abitazione principale con la residenza anagrafica.

Sicchè le censure in questione mostrano di non essere nemmeno pertinenti alla decisione, là dove suscitano un problema di disapplicazione di un atto regolamentare che non risulta essere stato applicato dal giudice di merito; e che, nella concretezza della fattispecie, non ha comunque in alcun modo precluso al contribuente (nel suo censurato richiamo alle particolari eccezionali situazioni) di fornire, con ampiezza di mezzi, la prova della effettività della sua situazione abitativa.

Nessuna violazione normativa è dunque riscontrabile nella sentenza impugnata.

p. 3.1 Con il quinto motivo di ricorso il D.B. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; rappresentato dalla dimostrazione della circostanza che egli dimorasse abitualmente, ed avesse la propria abitazione principale, proprio in (OMISSIS) e non in (OMISSIS); così come attestato anche dalle fatture Acea, Italgas, Telecom, prodotte in giudizio, relative ad utenze domestiche residenziali da lui fruite in (OMISSIS).

p. 3. 2 Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento, risultando anzi finanche inammissibile nella parte in cui – mediante una doglianza di natura apparentemente motivazionale – mira in realtà a suscitare nella presente sede di legittimità una diversa valutazione del quadro probatorio; attività, com’è noto, riservata al giudice di merito.

Nel caso di specie, questi ha dato sinteticamente ma esaurientemente conto del proprio convincimento in ordine al fatto che vi fosse, nella specie, coincidenza tra dimora abituale volontaria e residenza anagrafica. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di appello – in riforma, sul punto specifico, della prima decisione – ha preso in esame le bollette di pagamento delle utenze di (OMISSIS) (acqua, luce, telefono, gas), concludendo nel senso che da esse non potesse trarsi la dimostrazione dell’ubicazione in quel luogo dell’abitazione principale del D.B.. Convincimento, quest’ultimo, che certo rientra nella delibazione di merito e che, per altro verso, non può dirsi di per sè privo di riscontri logici e giuridici; allineandosi anzi al principio secondo cui ben possono le risultanze di utenza, nel complesso del quadro istruttorio, dimostrarsi probatoriamente non dirimenti, in quanto riferibili anche ad immobili abitativi e residenziali secondari (Cass. 12050/10).

In maniera tale che, anche sotto questo profilo, la doglianza si risolve in realtà nella sollecitazione di una diversa e più gradita ricostruzione dei risvolti fattuali della vicenda; alla quale, per le indicate ragioni, non può essere dato qui ingresso.

PQM

 

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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