Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17814 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 14/10/2015, dep. 09/09/2016), n.17814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23071-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DIMSAU SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 340/2007 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERU;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato presso il difensore incaricato dal Fallimento DIMSAU s.r.l., la Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio in data 25.6.2007 n. 340. con la quale veniva rigettato l’appello dell’Ufficio di Latina della Agenzia fiscale proposto avverso la decisione di prime cure che aveva annullato l’avviso di rettifica parziale concernente la maggiore IVA dovuta dalla società per l’anno 1995, sul presupposto che la verifica parziale potesse procedere esclusivamente da segnalazione della Guardia di Finanza e non anche da PVC redatto in esito a verifica generale.

La Agenzia ha censurato la decisione di appello per violazione di norma di diritto e per vizio di insufficiente motivazione.

La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato.

Come è stato affermato da questa Corte in tema di accertamento parziale dell’IVA, previsto dal D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, il fatto che la “verifica” sia stata espressamente inclusa tra i relativi presupposti solo con la modifica della predetta disposizione da parte della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 406, non esclude che, anche in precedenza, l’accertamento parziale potesse basarsi su una “verifica generale”, non richiedendosi all’uopo necessariamente una “segnalazione” del centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, della Guardia di finanza e di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, in quanto la segnalazione costituisce solo l’atto di comunicazione che consente l’accertamento, distinto dall’attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 2761 del 05/02/2009; id. Sez. 5, Sentenza n. 1150 del 22/01/2010).

Inoltre che la “segnalazione” prevista dal D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5 non definisca una speciale forma di accertamento, connotata da requisiti specifici richiesti a pena di invalidità dell’avviso di rettifica parziale, era stato ripetutamente statuito da questa Corte, precisandosi che l’utilizzazione di tale strumento non è subordinata ad una particolare semplicità delle indagini compiute (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21941 del 19/10/2007; id. Sa. 5, Sentenza n. 6574 del 12/03/2008, secondo cui l’accertamento parziale può scaturire anche all’esito degli ordinari controlli sulle dichiarazioni fiscali), nè ad una particolare fonte istruttoria (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 25989 del 10/12/2014), nè configura una competenza esclusiva ad iniziativa della Guardia di Finanza, potendo essere adottato l’accertamento parziale dell’IVA sia su iniziativa propria dell’ufficio titolare del potere di accertamento totale, sia su iniziativa di un altro ufficio (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12557 del 21/05/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 27323 del 23/12/2014).

Il primo motivo va dunque accolto, dovendo dichiararsi assorbito il secondo motivo.

La pronuncia della CTR, contraria alla interpretazione della norma tributaria fornita da questa Corte, va pertanto cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della CTR Lazio affinchè, conformandosi alla interpretazione della norma fornita dalle pronunce di legittimità richiamate, proceda all’esame degli ulteriori motivi di gravame dedotti dall’Ufficio finanziario appellante, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiarando assorbito il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della regione Lazio, in altra composizione, per l’esame degli ulteriori motivi di gravame dedotti dall’Ufficio finanziario appellante, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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