Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17814 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21809-2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA SPA, in persona del

Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato FABIO

SANTORO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CERVELLATI;

– controricorrente –

contro

G.F., G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1625/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 C.R. convenne dinanzi al Tribunale di L’orli la società Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la Cassa”), esponendo che:

-) possedeva una quota del 70% nella società Tecnocostruzioni s.r.l.;

-) la Cassa aveva concesso un finanziamento alla suddetta società;

-) l’8.1.2008 la Cassa, assumendo che egli fosse fideiussore della suddetta società, gli chiese in tale veste il pagamento della somma di Euro 326.631,52, oltre accessori;

-) egli non aveva prestato alcuna fideiussione in favore della Tecnocostruzioni, e se l’aveva fatto, il relativo contratto era nullo; -) in ogni caso la Cassa “non l’aveva informato dell’inafflabilità della Tecnocostruzioni”;

-) egli, inoltre, era stato gravemente ammalato per lungo tempo, e chi aveva concretamente amministrato la società Tecnocostruzioni erano stati gli altri due soci.

Concluse chiedendo che il Tribunale accertasse l’inesistenza o la nullità del contratto di fideiussione, e condannasse la Cassa a risarcirgli i danni causati attraverso la violazione dei propri doveri di correttezza e buona fede.

2. La Cassa si costituì, chiese il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale chiese la condanna dell’attore al pagamento della somma sopra indicata.

3. Con sentenza n. 393 del 2014 il Tribunale di Forli rigettò la domanda di nullità ed accolse la domanda riconvenzionale. La sentenza venne appellata dal soccombente; con sentenza 7 luglio 2017 n. 1625 la Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.R., con ricorso fondato su cinque motivi.

Ha resistito la Cassa con controricorso.

Il ricorrente ha dichiarato espressamente (p. 40 del ricorso) di non avere pagato il contributo unificato e di non avere possibilità di farlo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta “il mancato rispetto della normativa Europea” e il “difetto di motivazione” della sentenza impugnata.

Nella illustrazione del motivo sostiene che la Corte d’appello non avrebbe esaminato le sue doglianze, con le quali invocava la nullità del contratto di fideiussione, ex art. 1418 c.c., per “violazione delle norme internazionali rappresentate dagli accordi di Basilea”.

Deduce che la Cassa aveva concesso un prestito alla società Tecnocostruzioni non solo senza previamente accertarsi della sua solvibilità, così violando le c.d. “Regole di Basilea”; ma anche senza informarne l’odierno ricorrente.

1.2. Nella parte in cui lamenta il “difetto di motivazione”, il motivo è inammissibile, non essendo più tale vizio censurabile in sede di legittimità, a far data dal 11.9.2012, ovvero da quando è entrato in vigore il novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

1.3. Nella parte restante il motivo è inammissibile per due ed indipendenti ragioni.

La prima ragione è la sua irrilevanza.

La Corte d’appello ha infatti ritenuto valido il contratto di fideiussione non solo per avere ritenuto generiche le doglianze dell’appellante circa la violazione delle regole di Basilea da parte della banca; ma anche per avere ritenuto (pagina 3, terzo capoverso) che il fideiussore era socio di maggioranza della debitrice, ne era stato amministratore di fatto (come risultava da una sentenza penale di condanna), e soprattutto che le “gravi condizioni di salute” che a suo dire gli avrebbero impedito di occuparsi della società di cui era socio erano “di molto anteriori” alla stipula della fideiussione.

Sulla base di questi rilievi la Corte d’appello ha concluso che la ritenuta consapevolezza, in capo al fideiussore, delle reali condizioni della società debitrice, rendeva irrilevante l’inosservanza, da parte della banca, delle regole di correttezza e buona fede nell’erogare il credito alla società debitrice.

Tale autonoma ratio decidendi, di per sè idonea a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata, non è stata censurata dall’odierno ricorrente, con la conseguenza che diviene irrilevante stabilire se vi sia stato o no un omesso esame, da parte della Corte d’appello, degli altri motivi di gravame.

1.4. La seconda ed indipendente ragione d’inammissibilità del primo motivo di ricorso è la sua inosservanza dei precetti dettati dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Il ricorrente, infatti, di fronte all’affermazione della Corte d’appello secondo cui egli non aveva indicato “elementi specifici e concreti” dai quali desumere la violazione delle Regole di Basilea, sarebbe stato onere del ricorrente precisare dove, come ed in che termini avesse, nell’atto di appello, esposto “elementi specifici e concreti” dimostrativi del contrario.

Il ricorrente, invece, su questo punto si limita a compiere un generico rinvio a quella che definisce “diffusa trattazione alle pagine da 11 a 22 dell’atto di appello”, astenendosi tuttavia dall’esporre come, perchè e che cosa in quelle pagine smentisse il rilievo compiuto dalla Corte territoriale.

Una prospettazione, dunque, non conforme al dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6, così come costantemente interpretato da questa Corte.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia il “difetto di motivazione”, sia il vizio di violazione di legge (assume violati gli artt. 1175 e 1375 c.c.).

Nella illustrazione del motivo svolge una non chiara esposizione, tutta incentrata su una questione di fatto, e cioè che nel caso di specie la banca, prima di erogare il credito, omise di informarsi e di informare il fideiussore sulle reali condizioni del debitore, violando così il precetto di buona fede.

Lamenta, altresì che il fideiussore non avrebbe mai potuto fornire in giudizio la prova che la banca conoscesse la reale situazione della società garantita perchè “tutti sanno che le banche effettuano dei controlli secondo i protocolli dettati dalla Banca d’Italia”.

Contesta poi l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la malattia patita dal fideiussore era di molto anteriore ai fatti di causa.

2.2. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, in quanto anche in questo caso il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti (la c.t.u., a pag. 15 del ricorso; la relazione del curatore fallimentare, a p. 19 e 23 del ricorso; la “documentazione medica”, a p. 22 del ricorso; la fideiussione, a p. 23-24 del ricorso) dei quali non riassume nè trascrive il contenuto; non indica quando furono prodotti in giudizio; non indica a quale fascicolo siano allegati e con quale indicizzazione, così violando il precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6,.

2.3. Il motivo è inammissibile, in secondo luogo, poichè nella sostanza censura l’accertamento dei fatti come compiuto dal giudice di merito: e cioè lo stabilire se l’odierno ricorrente fosse o non fosse amministratore di fatto della Tecnocostruzioni; fosse o non fosse ammalato; fosse stato o non fosse stato informato dalla banca sulle condizioni economiche della società di cui era socio.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente invoca sia il “difetto di motivazione”, sia il vizio di violazione di legge “della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità al contratto di fideiussione delle norme dettate dal codice del consumo”.

3.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del principio secondo cui con riferimento all’obbligazione di garanzia, per stabilire se si applichino o meno le norme del codice del consumo, bisogna fare riferimento all’obbligazione garantita, non a quella di garanzia (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24846 del 05/12/2016, Rv. 641930 -01; Sez. 1, Sentenza n. 16827 del 09/08/2016, Rv. 640914 – 01).

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso, con chiusure che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, il ricorrente lamenta sia il “difetto di motivazione” sia il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume violato, da parte della Corte d’appello, l’art. 1957 c.c..

Sostiene che la deroga a tale norma, contenuta nel contratto di fideiussione, doveva ritenersi nulla, argomentando il seguente sillogismo:

-) la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è stata ritenuta valida dalla giurisprudenza, se conforme allo schema-tipo contenuto nei formulari predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana-ABI;

-) nel caso di specie, la clausola contenuta nel contratto di fideiussione non era del tipo contenuta nei “formulari ABI”;

-) ergo, quella clausola doveva ritenersi nulla.

4.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè invoca la nullità d’una clausola che non viene nemmeno trascritta, nè riassunta.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo il ricorrente lamenta sia il vizio di “difetto di motivazione”, sia quello di violazione dell’art. 1957 c.c.e L. fall. art. 43.

L’illustrazione del motivo si riduce a ciò: dopo avere affermato che alcune azioni spettanti al soggetto fallito sono sottratte alla competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 L. fall., il ricorrente conclude che “sulla base di ciò è legittima la richiesta dell’obbligo di manleva a carico di G.F. e G.C., rispettivamente amministratore di diritto e amministratore di fatto della società e che hanno determinato il dissesto societario durante il periodo 2004/2006, ossia in quel periodo di tempo in cui C.R. per gravi motivi di salute nell’impossibilità di partecipare alla gestione della società”.

5.2. Il motivo, anche a tacere della sua grave aspecificità (per l’intelligenza di esso, infatti, è necessario ricorrere alla lettura della sentenza e del controricorso), è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, ha qualificato la domanda proposta da C.R. nei confronti di G.F. e G.C. come “azione di responsabilità sociale ex art. 2394 bis c.c.”, negando che l’odierno ricorrente avesse invece proposto una domanda di regresso o di surrogazione. Ha, di conseguenza, concluso che l’azione di mala gesti ex art. 2394 bis c.c. compete unicamente al curatore fallimentare, ex art. 146 L. fall..

Il quinto motivo di ricorso, tuttavia, non si confronta in alcun modo con tale qualificazione della domanda.

6. Responsabilità per lite temeraria.

6.1. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2008, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2017.

Ad esso pertanto è applicabile l’art. 385 c.p.c., comma 4, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 373, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

Tale norma è stata infatti aggiunta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13, e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

L’art. 385 c.p.c., comma 4, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20.

Tuttavia, per espressa previsione della stessa L., art. 58 “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (…) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4 (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;

(b) essendo il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, ad esso non si applica l’abrogazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, disposta dalla L. n. 69 del 2009.

V’è solo da aggiungere, per completezza ed a maggior conforto del principio di diritto che sarà espresso nei p.p. che seguono, che il precetto già contenuto nell’art. 385 c.p.c., comma 4, per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 non è stato soppresso, ma semplicemente trasferito nell’art. 96 c.p.c., comma 3, come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12.

Scelta, quest’ultima, la quale palesa la evidente volontà del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio.

6.2. Chiarito ciò quanto alle norme applicabili, deve rilevarsi che l’odierno ricorrente ha proposto un ricorso gravemente carente sul piano dell’esposizione dei fatti; manifestamente infondato quanto alle tesi di diritto ivi sostenute; del tutto prescindente dall’effettivo contenuto della sentenza impugnata.

Ritiene questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisca di per sè un indice della mala fede o della colpa grave del ricorrente.

Delle due, infatti, l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere tesi infondate; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

6.3. Dovendo quindi ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d’ufficio al pagamento in favore della società intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese plovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie aiuto riguardo alla somma liquidando a tale titolo può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di Euro 10.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

7. Le spese.

7.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

7.2. 11 rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.R. alla rifusione in favore di Cassa dei Risparmi di Forti e della Romagna s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna C.R. al pagamento in favore di Cassa dei Risparmi di Forli e della Romagna s.p.a. della somma di Euro 10.000, oltre interessi come in motivazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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