Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17813 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. II, 30/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., S.L., S.V. e F.

G. residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi

per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Casamassima Domenico,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Claudio

Tomassini in Roma, via SS. Pietro e Paolo n. 50.

– ricorrenti –

contro

P.L., rappresentata e difesa per procura a margine del

controricorso dall’Avvocato Domenico Dell’Aere, elettivamente

domiciliata presso l’Avvocato Pasculli Salvo dello studio legale

Sciumè ed Associati in Roma, via Aniene n. 14.

– controricorrente –

e

D.G.S..

– intimato –

avverso la sentenza n. 1191 della Corte di appello di Bari,

depositata il dicembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dall’Avvocato Domenico

Casamassima per i ricorrenti e dall’Avvocato E. Salvato, per delega

dell’Avvocato dell’Aere, per la controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 30 gennaio 2006, F.L., S. L., S.V. e F.G. ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1191 del 22 dicembre 2004 con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto le domande avanzate da P.L., subentrata in grado di appello quale erede universale di P.N., e, per l’effetto, li aveva condannati, in relazione all’immobile sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), insieme al loro dante causa D.G.S., all’abbattimento del vano scala e di tutte le opere realizzate nello spazio sovrastante il muro comune a distanza inferiore da quella legale, rigettando altresì le eccezioni preliminari da loro sollevate di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità ed improcedibilità dell’appello.

Resiste con controricorso P.L., mentre D.G.S. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, il Collegio deve rilevarne d’ufficio l’inammissibilità, per essere stato lo stesso proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

La controricorrente ha invero dedotto, nel proprio controricorso, che gli attuali ricorrenti hanno proposto, con atto notificato il 23 marzo 2005, atto di citazione per revocazione della sentenza di appello qui impugnata e tale circostanza risulta confermata dall’atto di revocazione notificato alla odierna contricorrente e dalla stessa prodotto nel presente giudizio.

Ora, questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento a fattispecie identiche, che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, per la parte notificante, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, dovendosi ritenere che tale atto manifesti la conoscenza ad opera della parte della sentenza impugnata. Ne deriva che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo il caso in cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 cod. proc. civ., comma 4, (Cass. n. 20812 del 2009; Cass. n. 14267 del 2007; Cass. n. 1196 del 2006).

In applicazione di tale orientamento, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per essere stato notificato oltre il termine breve previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., soltanto in data 30 gennaio 2006, laddove le stesse parti aveva provveduto alla notifica dell’atto di citazione per revocazione in data 23 marzo 2005.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di P.L., che liquida in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA