Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17813 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27122 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

IMMOBILIARE BETLEMME S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, R.R., rappresentato e difeso,

giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Gino Doveri,

(C.F.: DVRGNI60E26B303W);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.M., (C.F.: (OMISSIS)), F.E., (C.F.:

(OMISSIS)), F.T., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e

difesi, giusta procura in calce allegata al controricorso,

dall’avvocato Lorenzo Pappalardo, (C.F.: PPPLNZ60H11D160Q);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

380/2018, pubblicata in data 14 febbraio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio dell’8

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. e R.R. (quest’ultima deceduta nel corso del processo, che è stato proseguito dai suoi eredi, cioè lo stesso M.M., nonchè F.E. e T.) hanno agito in giudizio – dopo aver dato corso ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo – nei confronti della Immobiliare Betlemme S.r.l., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di quest’ultima ad un accordo concluso con la R. relativo all’allacciamento delle fognature delle rispettive proprietà, omissione che aveva determinato anche allagamenti nella proprietà del M., i cui condotti fognari erano a loro volta allacciati a quelli della R..

Le domande sono state accolte dal Tribunale di Pisa – Sezione distaccata di Pontedera, che ha condannato la società convenuta a pagare l’importo di Euro 4.306,67 in favore della R. e quello di Euro 799,56 in favore del M., a titolo di risarcimento danni.

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Immobiliare Betlemme S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso il M., nonchè F.E. e T..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c.”.

Secondo la società ricorrente, la corte di appello non avrebbe interpretato correttamente gli accordi contrattuali che essa aveva stipulato con la R. (contenuti in una scrittura privata del 2001 ed in un successivo atto pubblico del 2005) in ordine alle modalità di allacciamento degli scarichi fognari esistenti nelle rispettive contigue proprietà e, di conseguenza, avrebbe erroneamente concluso che la R. aveva esattamente adempiuto ai propri obblighi e che invece essa società ricorrente era rimasta inadempiente.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.

I giudici di merito, analizzando il contenuto dei due successivi contratti posti in essere dalle parti, hanno ricostruito la loro volontà negoziale – anche alla luce delle planimetrie allegate e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel senso che l’accordo di cui all’atto pubblico del 2005 aveva in sostanza confermato le intese già consacrate nella scrittura privata del 2001 (e in questa espresse in modo più dettagliato), senza in alcun modo modificarle.

Sulla base di tale premessa, hanno concluso che la R. aveva esattamente adempiuto ai propri obblighi, convogliando le condutture delle proprie fognature nel punto della sua proprietà indicato con precisione nel contratto del 2001, al confine con quella dell’Immobiliare Betlemme S.r.l., dove quest’ultima avrebbe dovuto provvedere a realizzare l’allacciamento della canalizzazione alle proprie fognature, cosa che non aveva invece fatto (in particolare, l’omissione aveva avuto luogo con riguardo alle acque bianche).

La ricorrente sostiene invece che, con l’atto pubblico del 2005, sarebbero stati modificati gli accordi intercorsi nel 2001, relativamente al punto esatto in cui la R. avrebbe dovuto convogliare le proprie canalizzazioni fognarie, e che quest’ultima non si era conformata alla nuova previsione, convogliando le acque bianche in un punto differente da quello pattuito.

Orbene, in primo luogo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel ricorso non è specificamente richiamato, in modo esaustivo e completo, il contenuto degli atti negoziali su cui sono fondate tutte le censure, nè direttamente, nè indirettamente (cioè con l’indicazione esatta della allocazione dei documenti nel fascicolo processuale e delle parti rilevanti del relativo contenuto), il che, di per sè, non consente alla Corte di valutare nel merito dette censure.

Inoltre, per quanto emerge dal contenuto del ricorso, sebbene articolate in termini di violazione di norme di diritto, le censure in questione risultano fondate su un generico richiamo degli artt. 1362 c.c. e segg., senza una effettiva adeguata specificazione di concrete violazioni dei canoni interpretativi invocati. Esse si risolvono, in sostanza, nella proposta di una interpretazione del contenuto negoziale diversa rispetto a quella offerta dai giudici di merito, cioè nella contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità (cfr. in proposito, tra le tante: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23569 del 13/11/2007, Rv. 600273 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22536 del 26/10/2007, Rv. 600183 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La censura di omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contrariamente a quanto sostengono i controricorrenti, è di per sè ammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, nonostante la doppia decisione conforme di merito, in quanto il giudizio di appello risulta avere avuto inizio anteriormente al settembre 2012 (come può desumersi dal numero di iscrizione ruolo del procedimento di secondo grado).

Peraltro, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dai controricorrenti, anche questo motivo di ricorso risulta inammissibile.

La corte di appello ha ritenuto sussistere, in fatto, il nesso di causa tra l’omesso allacciamento delle fognature della proprietà della R. (nelle quali legittimamente confluivano anche quelle del M.) a quelle della Immobiliare Betlemme S.r.l. e gli allagamenti verificatisi nella proprietà del M., sulla base delle risultanze della relazione del consulente tecnico di ufficio, il quale aveva accertato che detti allagamenti “sono dipesi, quantomeno in misura preponderante, dalla insufficente capacità di deflusso dell’impianto di scarico, dovuta, come dimostrato dalle risultanze acquisite, al mancato allacciamento della tubatura in uscita dal pozzetto della R. alla fognatura, da parte di Immobiliare”.

La società ricorrente contesta tale accertamento in fatto, limitandosi peraltro a trascrivere alcune righe della relazione di consulenza contenenti valutazioni (per lo più di carattere giuridico) del consulente.

Dunque, in primo luogo, anche con riguardo al motivo di ricorso in esame deve rilevarsi la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non è richiamato in modo sufficientemente specifico il complessivo contenuto della consulenza tecnica di ufficio, dal quale dovrebbe evincersi che la lettura che ne ha dato la corte di appello non è corretta.

In ogni caso, l’accertamento di fatto contestato si basa sulla valutazione delle prove acquisite e risulta sostenuto da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

E’ in proposito appena il caso di ribadire che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; conf., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01).

Nella specie, i fatti storici rilevanti sono stati certamente presi in esame dalla corte di appello, che ha in proposito espressamente valutato le emergenze probatorie.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame non potrebbero in nessun caso, quindi, ritenersi ammissibili con riguardo all’esito di tale valutazione, risolvendosi esse in una contestazione di incensurabili accertamenti di fatto, nonchè nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.”.

Il motivo è infondato.

Vengono in primo luogo riproposte le contestazioni sull’accertamento di fatto relativo alla sussistenza del nesso di causa tra l’omesso allacciamento delle fognature della proprietà della R. a quelle della Immobiliare Betlemme S.r.l. e gli allagamenti verificatisi (anche) nella proprietà del M., di cui al secondo motivo del ricorso: per tale aspetto è peraltro sufficiente rinviare a quanto già esposto.

Si sostiene, inoltre, che non potrebbe ritenersi eziologicamente rilevante l’omissione imputata ad essa ricorrente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto la scelta discrezionale del M. di allacciare le proprie fognature a quella della proprietà della R. avrebbe reso i danni da lui subiti del tutto imprevedibili.

In proposito, la corte di appello ha precisato che era stato debitamente autorizzato dal Comune di Bientina l’allacciamento delle condotte fognarie del M. a quelle della R. (le quali a loro volta avrebbero dovuto essere allacciate a quella della Immobiliare Betlemme S.r.l.) e, dal complesso della motivazione della decisione impugnata, emerge che ciò era avvenuto sul presupposto che in tal modo il complessivo sistema fognario avrebbe funzionato anche in caso di piogge abbondanti, mentre invece ciò non era poi avvenuto, proprio a causa del mancato allacciamento tra le fognature della R. e quelle della Immobiliare Betlemme S.r.l.. Nella sostanza, dunque, la corte di appello ha (implicitamente ma chiaramente, sulla base delle emergenze dell’istruttoria svolta) ritenuto ampiamente prevedibili le difficoltà di funzionamento del sistema fognario complessivamente esistente nelle proprietà del M., della R. e della Immobiliare Betlemme S.r.l., in mancanza dell’allacciamento tra le fognature delle proprietà di questi ultimi.

Il giudizio sulla sussistenza del nesso di causa tra la condotta illecita della Immobiliare Betlemme S.r.l. e i danni subiti dal M. deve pertanto ritenersi correttamente effettuato dai giudici di merito: essi hanno infatti accertato che l’evento dannoso (l’allagamento della proprietà del M.) non si sarebbe verificato in mancanza della condotta illecita della Immobiliare Betlemme S.r.l. (l’omesso allacciamento delle fognature della R. alle proprie, omissione contraria ad un suo preciso obbligo negoziale, sia pure intercorso con terzi) e che non vi era alcun diverso fattore causale estraneo, di per sè solo idoneo a provocare detto evento, non potendo ritenersi a tal proposito rilevante la circostanza che le fognature del M. erano a loro volta (del tutto legittimamente, a seguito di regolare autorizzazione amministrativa) allacciate a quella della madre R..

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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