Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17813 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 14/10/2015, dep. 09/09/2016), n.17813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12133-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2007 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata l’08/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato ex art. 149 c.p.c. in data 29.4.2008 presso lo studio del difensore di P.A., titolare di ditta individuale, la Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza in data 8.3.2007 n. 14 della Commissione tributaria della regione Sicilia deducendo vizi di nullità processuale e vizi logici di motivazione.

I Giudici di appello, confermando la decisione di prime cure, avevano annullato l’avviso di rettifica dell’Ufficio di Messina dell’Agenzia delle Entrate con il quale veniva recuperata l’IVA dovuta dalla contribuente per l’anno 1995 in dipendenza dell’accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati e di imposte non detraibili per difetto di inerenza, ritenendo che la percentuale media di ricarico determinata in base alla merce maggiormente commercializzata, e quindi applicata al costo del venduto, non era rappresentativa dei ricavi effettivamente realizzati, in quanto avrebbe dovuto essere rilevata con il metodo della media ponderata su tutti i generi delle merci inventariate.

La intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si denuncia il vizio di omessa pronuncia su uno specifico motivi di gravame ex art. 360 c.p.c., n. 4 è inammissibile.

L’Agenzia fiscale sostiene che il Giudice di appello avrebbe del tutto omesso di pronunciare sulla “questione della detraibilità delle spese ENEL” e della detraibilità delle spese sostenute per la manutenzione e riparazione di un autoveicolo impiegato dalla ditta.

In osservanza del requisito di autosufficienza del motivo di ricorso l’Agenzia trascrive il motivo di gravame (testo virgolettato: pag. 2 ricorso per cassazione) con il quale le questioni sarebbero state devolute alla cognizione della CTR, dal quale si evince che la impugnazione riguarderebbe non la pretesa impositiva ma quella irrogativa della sanzione pecuniaria “per indebita detrazione dell’imposta complessivamente contestata…. relativamente alle sole spese non riconosciute ed opposte dalla parte”, ritenute invece pertinenti dai primi giudici. Il motivo di gravame, tuttavia, non specifica affatto quali siano le spese indebitamente detratte e i motivi del rilievo fiscale, limitandosi semplicemente e tautologicamente ad affermare che la decisione di prime cure era da ritenersi errata in quanto nella specie non sussistevano le condizioni per operare la detrazione d’imposta (“legittimità oggettiva e soggettiva del titolo (rectius: fattura o documento di acquisto)….”) in quanto “le violazioni accertate hanno…precluso il perfezionamento di tale diritto; configurando quindi la relativa violazione per indebita detrazione dell’imposta indicata nella documentazione esaminata e ritenuta soggettivamente ed oggettivamente irregolare”.

Orbene il motivo di gravame che costituisce termine di riferimento essenziale per la verifica da parte della Corte di legittimità dell’errore omissivo commesso dal Giudice di appello, è privo di qualsiasi riferimento circostanziale idoneo ad identificare i fatti posti a fondamento della impugnazione e dunque ad individuare lo stesso oggetto del giudizio sul quale era chiamato a pronunciare il Giudice di appello, difettando quindi – in sede di valutazione preliminare di ammissibilità della censura proposta con ricorso per cassazione – l’accertamento dello stesso presupposto (sussistenza “a monte” di un obbligo di pronuncia del Giudice di merito) cui si ricollega il successivo esame della denunciata omissione della CTR in ordine all’esame del motivo di gravame.

Osserva il Collegio che le ulteriori specificazioni fornite dall’Agenzia, nella esposizione del motivo del ricorso per cassazione, in ordine alla tipologia delle spese indetraibili ed ai motivi di contestazione, non superano i precedenti rilievi e peraltro non trovano verifica nella trascrizione del contenuto dei documenti sui quali si fondano (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Deve aggiungersi che, anche nel caso in cui fossero superabili gli indicati rilievi di inammissibilità della censura, e dovesse pervenirsi quindi all’accertamento della omessa pronuncia della CTR sulle questioni indicate, il vizio processuale rilevato non determinerebbe, comunque, la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinchè pronunci sulla questione pretermessa, laddove la questione dedotta con il motivo di gravame possa direttamente essere decisa dalla Corte di legittimità. Deve infatti darsi seguito al principio di diritto secondo cui, allorquando non occorre procedere a verifiche in fatto, la Corte è comunque posta in condizione di esaminare direttamente la questione di diritto pretermessa, pronunciando nel merito, trovando fondamento tale conclusione nell’esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica e nella interpretazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (cfr. Corte cass. 2 sez. 1.2.2010 n. 2313; id. 1 sez. 22.11.2010 n. 23581; id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139; id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014 che estende l’intervento correttivo ex art. 384 c.p.c., u.c. finanche al vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente).

Orbene nella specie sussiste la condizione predetta atteso che la assoluta genericità del motivo di gravame dedotto con l’atto di appello (e trascritto nel motivo di ricorso per cassazione) escludeva in ogni caso il vincolo della CTR di pronunciare nel merito, stante la inammissibilità comminata dall’art. 342 c.p.c..

Il secondo motivo (vizio di insufficiente ed incongruente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è anch’esso inammissibile.

La CTR, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto illegittima la determinazione dei maggiori ricavi mediante media aritmetica dei ricarichi rilevati sul campione delle merci più rappresentative, asserendo che occorreva invece procedere a media ponderata tenendo conto di tutte le merci acquistate e vendute nel periodo.

La Agenzia deduce l’omessa valutazione della prova confessoria stragiudiziale, avendo il delegato, dal titolare della ditta, dichiarato a verbale che la percentuale di ricarico determinata dai verbalizzanti era “equa e favorevole alla ditta”, ma omette di trascrivere il contenuto del documento sul quale tale asserzione si fonda incontrando pertanto la censura la preclusione di accesso all’esame della Corte per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non occorrendo disporre sul regolamento delle spese di lite, non avendo svolto difese la parte intimata.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2015.-

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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