Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17812 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. II, 30/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio

dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAZZA MICHELE;

– ricorrente –

contro

Z.M., F.G., L.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo

studio dell’avvocato PACIFICO ANTONIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato

BONOMO MARCO;

– controricorrenti –

e contro

COFIM SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2830/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato PACIFICO Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 17.2.1996 L.S., F.G. e Z.M. convenivano davanti al Tribunale di Sondrio la spa Quadrio Gaetano costruzioni e, premesso che la convenuta aveva realizzato per loro conto tre unità immobiliari in (OMISSIS), facenti parte del condominio (OMISSIS) e che, dopo la consegna, la pavimentazione aveva presentato lievi avvallamenti e incrinature e successive rotture addebitabili alla errata costruzione delle solette e dei pilastri di sostegno, ne chiedevano la condanna alla eliminazione dei difetti ed ai danni.

La convenuta eccepiva la prescrizione ex art. 1667 e art. 1669 c.c., comma 2 e nel merito la infondatezza essendosi attenuta al progetto quale nudus minister e, comunque, che la pavimentazione era stata scelta e posata dalla srl COFIM, sua committente, che chiedeva di chiamare in rivalsa.

Quest’ultima deduceva che la pavimentazione era stata curata dalla Quadrio, che non si trattava di gravi difetti ed eccepiva la prescrizione per Fazione della Z. e la decadenza per gli altri.

Espletata ctu ed escussi testi , il Tribunale, con sentenza 4.12.2001, accoglieva la domanda principale, condannava la convenuta ad eseguire le opere o , in alternativa, a pagare l’equivalente in L. 18.620.000 in favore della L., 22.810.000 in favore del F. ed 11.025.000 in favore della Z., oltre accessori, imputava alla terza chiamata il 20% dei difetti, condannandola a rimborsare la Quadrio, con compensazione delle spese tra queste parti.

Proposto appello dalla Quadrio ed appello incidentale dalla COFIM, la Corte di appello di Milano, con sentenza 2830/04, confermava la statuizione nei confronti degli originar attori ed in parziale riforma della sentenza condannava la COFIM in liquidazione a rimborsare metà delle somme che la Quadrio avrebbe dovuto pagare per danni e spese, regolando le ulteriori spese.

La Corte territoriale richiamava il noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’onere della denuncia sorge dal momento in cui l’interessato acquisisca un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva dei difetti e, solo a seguito della perizia stragiudiziale P. del 3.11.1995, nella specie gli attori avevano potuto acquisire la precisa cognizione della situazione.

La spa Quadrio non aveva fornito prova di avere agito quale nudus minister e non bastava dedurre di essersi adeguata al progetto.

Il collegamento causale era stato accertato dalla ctu, che aveva indicato concause attribuibili alla COFIM nei cui confronti non erano invocabili prescrizione e decadenza.

Gli inconvenienti integravano i gravi difetti.

Ricorre Quadrio Gaetano Costruzioni spa con due motivi, resistono L., F. e Z..

Le parti hanno presentato memorie.

Alla udienza del 21 dicembre 2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della COFIM srl, adempimento effettuato nei confronti del liquidatore, che ha dichiarato che la società è chiusa da oltre un decennio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 1669, 2697, 2966 c.c., illogicità e contraddittorietà della motivazione per mancata declaratoria della decadenza e della prescrizione, non essendosi tenuto conto delle sentenze citate dalla Quadrio e delle doglianze svolte.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1669 c.c. ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione sempre per non essersi tenuto conto dell’atto di appello e si contesta la gravità dei difetti che, stando alla ctu, pagina 22, “non influiscono sulla fruibilità dell’unità immobiliare, non creando nessun ostacolo al suo godimento se non di tipo estetico”.

Le censure, a prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo, tendono già nella tecnica espositiva, ad un riesame del merito, non consentito in questa sede.

essendo incentrate sul mancato accoglimento dell’atto di appello, del quale sommariamente e genericamente si ripercorre l’iter, contrapponendo la decisione impugnata della quale si dissente.

Come dedotto, la Corte territoriale ha richiamato il noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’onere della denuncia sorge dal momento in cui l’interessato acquisisca un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva dei difetti e, solo a seguito della perizia stragiudiziale P. del 3.11.1995, nella specie gli attori avevano potuto acquisire la precisa cognizione della situazione.

La spa Quadrio non aveva fornito prova di avere agito quale nudus minister e non bastava dedurre di essersi adeguata al progetto.

Il collegamento causale era stato accertato dalla ctu, che aveva indicato concause addebitagli alla COFIM. Si tratta di conclusioni logiche e coerenti, sostanzialmente favorevoli alla odierna ricorrente che aveva ottenuto in appello, sia pure in via teorica, una riforma migliorativa della prima decisione, non attaccate nella ratio decidendi essenziale ma per aspetti non risolutivi.

E’ inidoneo ad integrare la specificità dei motivi il semplice richiamo per relationem alle circostanze esposte ed alle questioni trattate nei precedenti gradi di giudizio (e pluribus Cass. 6.6.03 n. 9060, 1.10.02 n. 14075, 10.4.01 n. 5816, 13.11.00 n. 14699. 7.11.00 n. 14479, 20.4.98 n. 4013, 13.1.96 n. 252, 20.1.95 n. 629), senza indicare le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina.

Quanto, poi, alla ribadita anche in memoria non gravità dei difetti, non è sufficiente alla sua dimostrazione il mero richiamo di un inciso della ctu, tanto più che la sentenza, alle pagine sei e sette, ha dedotto che “appare innegabile…che la estesa crepatura di un rivestimento pregiato (realizzato in larga parte con marmo di Carrara) e le numerose e diffuse rotture e sbrecciature riscontrate dal ctu (e ben visibili nel materiale fotografico allegato alla sua relazione) hanno un elevato rilievo estetico che si riverbera notevolmente sia sul valore economico degli appartamenti … si a sulla loro normale godibilità, nella quale è insita anche la contemplazione e la esibizione del pregio esteriore del manufatto, il quale concorre a dare un tono alla casa e la cui vistosa lesione non può che rendere penosa abitazione.

Pertanto, anche volendo attenersi alla concezione più restrittiva del concetto di rovina parziale … deve ritenersi comunque sussistente la ipotesi del grave difetto di costruzione prevista dall’art. 1669 c.c., con le conseguenze già illustrate rispetto alle condizioni di ammissibilità dell’azione … dal momento che, per costante giurisprudenza, tale ipotesi ricorre ogni qualvolta il difetto, pur non incidendo sulla statica o sulla funzionalità dell’immobile, ne altera in modo apprezzabile il normale godimento, anche sul versante estetico”.

Trattasi di statuizione che implica un accertamento in fatto non espressamente e compiutamente censurato in ordine all’accertato difetto strutturale. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA