Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17812 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23247-2012 proposto da:

COMUNE DI TERME VIGLIATORE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ANNIBALIANO 18, presso lo

studio dell’avvocato SEBASTIANO CALDERONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO LETO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

F.LLI S. SNC, S.G.P., R.V.,

SA.GI., G.R., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

ANGELICO 101, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BAURO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE STROSCIO giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 32/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

di ricorso, assorbiti gli altri;

udito per il ricorrente l’Avvocato LETO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società F.lli S. s.n.c. impugnava l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2004 notificato dal Comune di Terme Vigliatore assumendo, tra l’altro, la mancanza di motivazione dell’atto impositivo. Il Comune, nel costituirsi, eccepiva la difformità tra l’avviso di accertamento notificato e quello prodotto in giudizio dalla contribuente e produceva, il giorno antecedente l’udienza fissata per la trattazione del ricorso, l’originale dell’avviso notificato alla contribuente. La commissione tributaria provinciale di Messina rigettava il ricorso. Proposto ricorso da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, lo accoglieva sul rilievo che la produzione dell’originale dell’avviso di accertamento da parte del Comune era avvenuta tardivamente. In considerazione di ciò la commissione tributaria provinciale non avrebbe potuto tenerne conto ed avrebbe dovuto, dunque, prendere in considerazione solo la copia dell’avviso di accertamento prodotta dalla contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Terme Vigliatore affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2. Sostiene che i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare il documento tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado in considerazione del fatto che nel giudizio d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 in quanto la CTR avrebbe dovuto considerare che il giudice di primo grado aveva disposto il rinvio della prima udienza ordinando alle parti di produrre l’originale dell’avviso di accertamento sicchè la produzione effettuata in primo grado da parte del Comune si doveva considerare tempestiva in quanto effettuata prima del termine assegnato dalla commissione.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 poichè la CTR non ha considerato che l’organo giudicante avrebbe dovuto disporre l’acquisizione del documento in via istruttoria, a prescindere dalla produzione d iniziativa di parte.

6. Con il quarto motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici di appello non hanno motivato in alcun modo la decisione di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato affermato che non si rinveniva alcuna differenza concreta tra l’avviso di accertamento in possesso della contribuente e quello prodotto dal Comune.

7. Con il quinto motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che l’atto impositivo aveva ad oggetto la mera liquidazione dell’imposta risultante dal confronto tra l’imposta dovuta e quella corrisposta dal contribuente ed i giudici d’appello non hanno considerato che in tal caso non era necessaria una ulteriore motivazione nell’avviso di accertamento.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata stante il richiamo operato dall’art. 61 citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1 stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 655 del 15/01/2014). Resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori (art. 153 c.p.c.) – (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 06/11/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006). Tuttavia tale norma va interpretata in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che prevede la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello che, tuttavia, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall’art. 345 c.p.c., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546, art. 61 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall’art. 32, comma 1 stesso decreto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20109 del 16/11/2012). Pertanto i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32,comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3661 del 24/02/2015).

2. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. Va, conseguentemente, accolto il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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