Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17812 del 09/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 20/07/2015, dep. 09/09/2016), n.17812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15053-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A 3 SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2009 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto notificato il 27 maggio 2010 l’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 115-2009-23 depositata il 15 aprile 2009, laddove la commissione tributaria regionale della Campania rigetta l’appello principale del fisco. Le riprese fiscali, per imposte dirette e imposizione sul valore aggiunto riguardanti l’anno 2003 vertono, per quanto qui ancora interessa, sull’impugnazione da parte della S.r.l. A-3, esercente il commercio di autovetture e servizi connessi, di un avviso di accertamento con il quale il fisco presume la realizzazione di ricavi in evasione d’imposta. Assume la difesa erariale che nel corso del giudizio di merito sarebbero stati allegati in serie di indici presuntivi posti a fondamento dell’atto impositivo impugnato. Lamenta che, invece, il giudice d’appello ritiene che il fisco non abbia portato alcun elemento idoneo a fornire la prova dell’effettività dei rilievi mossi con l’atto impositivo.

Pertanto, denunciando vizio d’insufficiente motivazione (motivo 1), la difesa erariale lamenta che l’attendibilità degli elementi probatori portati dall’ufficio sarebbe stata negata dalla commissione regionale “senza la benchè minima illustrazione del percorso logico seguito, privando cosi la parte pubblica di ogni possibilità di concreta verifica sulla condivisibilità (o meno) del ragionamento seguito”.

Inoltre, sostenendo che la commissione regionale abbia realizzato una illegittima inversione dell’onere delle prova in violazione dell’art. 2697 c.c. (motivo 2), interroga il giudice di legittimità chiedendo se “nella presente ipotesi vada affermato il diverso principio di diritto secondo cui, a fronte della allegazione da parte dell’ufficio finanziario dei fatti costitutivi delle maggior pretesa azionata, sia onere del contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quelli fatti, dare la prova degli elementi sui quali si fondano le eccezioni da lui poste alla base dell’impugnativa giurisdizionale dell’accertamento stesso, sufficienti a smentire il valore presuntivo dei fatti dedotti a base dell’accertamento”.

La controparte privata non spiega attività difensiva nonostante la rituale notifica del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il giudice d’appello, nel motivare la sua decisione nella parte sfavorevole al fisco, afferma che “l’iter logico giuridico percorso dai primi giudici appare estremamente condivisibile in quanto in un contesto generale di regolarità ed affidabilità contabile, quale quello della società contribuente e risultante dalla stesso uffici, si sarebbe dovuto procedere all’acquisizione di dati più approfonditi e dettagliati per determinare gravità pressione e concordanza che potevano portare all’accertamento induttivo”.

In proposito osserva che “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), consente un accertamento induttivo, in presenza di regolare contabilità, se i dati dichiarati presentano livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di attendibilità: ciò non è nel caso di specie”.

Tali proposizioni sono state impugnate, per vizio d’insufficiente motivazione e violazione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) censurando l’apprezzamento che il giudice d’appello ha fatto degli elementi di prova offerti dal fisco nell’atto impositivo e ripresi nell’atto d’appello.

Sennonchè, costituisce ius receptum che, qualora si censuri la sentenza di una commissione regionale, sotto il profilo delle congruità logica e giuridica del giudizi espresso in ordine alla giustificazione probatoria di un avviso di accertamento, è indispensabile riportare in ricorso i passi salienti della motivazione dell’atto impositivo e degli elementi di riscontro (es. p.v.c.) che si assumono essere stati trascurati o malamente interpretati dal giudice di merito (conf. ex plurimis Cass 12786/0 e 13007/07; v. anche 15867/04, 11987/11, 8312/13, 9536/13).

Invero la difesa erariale trascrive in ricorso alcuni passi dell’appello principale in cui il fisco sostiene che “la redditività dichiarata dall’impresa è palesemente irrisoria, tanto in senso assoluto, quanto se relazionata alle consistenti voci di costo esposte” e che “emergono significativi rapporti commerciali intrattenuti con una azienda, la Formula Auto Import Export s. r. l., nei confronti della quale si è accertata la totale carenza dei requisiti necessari e sufficienti a conferirle operatività sotto il profilo fiscale, tanto da renderla società cartiera preordinata alla realizzazione di frodi fiscali nel settore dell’imposta sul valore aggiunto”.

Orbene, non basta affermare in maniera meramente assertiva che “in senso generale non è arduo affermare che attività delle ricorrente è connotata da palesi indici evasione”, ma per effettuare una valida impugnazione di legittimità è indispensabile la trascrizione dei passi salienti degli atti e dei documenti di prova dai quali poter desumere i ridetti elementi di convincimento e, nella specie, non v’è neppure alcuna indicazione specifica per il loro reperimento nell’incarto processuale. Sicchè, non avendo il giudice di legittimità autonomo accesso agli atti del giudizio e mancando il necessario flashback processuale da parte della ricorrente, questa Corte non è messa nella condizione di verificare – con immediatezza – la correttezza logica e giuridica dell’assunto difensivo, operazione preliminare che deve essere compiuta sulla scorta del solo ricorso.

Nè a ciò soccorre l’esibizione ex art. 369 c.p.c. dell’avviso di accertamento e del presupposto p.v.c., poichè il divieto di autonomo accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite all’ambito di cognizione del giudice di legittimità e, dunque, il principio di autosufficienza del ricorso non ha una funzione solo formale, che possa essere soddisfatta mediante la mera produzione di atti e documenti, così eludendo la esclusiva devoluzione alla parte ricorrente della dettagliata selezione degli elementi ritenuti specificamente decisivi per la prova di fatti primari o secondari posti a fondamento dell’azione di finanza e della pretesa fiscale.

In conclusione, è onere della parte ricorrente precisare e trascrivere quali siano, in concreto, gli elementi a proprio favore, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost., e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa alla Corte. Nulla di quanto necessario è riscontrabile nel caso di specie.

Tutto ciò si riflette, sul plano delle forme, anche nella violazione dell’art. 366-bis c.p.c. non essendo stato formulato, per il primo mezzo, un vero e proprio quesito di fatto (pag. 6), ovverosia la conclusione mediante apposito e adeguato momento di sintesi, così come il secondo mezzo non è corredato da un quesito di diritto idoneamente formulato, cioè tale da integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico (pag. 8),

Dall’inammissibilità dei ricorso non deriva alcuna conseguenza in punto di spese attesa la mancanza di attività difensiva della contribuente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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