Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17812 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 01/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7246/2018 R.G. proposto da:
M.G. ADVERTISING S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. Sabrina Mariani, con domicilio
eletto in Roma, al Via Gregorio VII, n. 186.
– RICORRENTE –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, alla via del
tempio di Giove n. 21.
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6323/2017, depositata in
data 30.8.2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno
14.2.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, confermando la pronuncia del Giudice di pace, ha respinto l’opposizione avverso la det. dirigenziale n. (OMISSIS), del 10 marzo 2011, con cui la ricorrente era stata sanzionata per aver installato un impianto pubblicitario senza la prescritta autorizzazione.
Per quanto qui rileva, il giudice di merito ha escluso che la sanzione fosse prescritta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, asserendo che la prescrizione era stata impedita mediante “il compimento di idonei e tempestivi interruttivi”.
La cassazione di questa sentenza è chiesta dalla AD ADVERTISING s.r.l. sulla base di un unico motivo di ricorso.
Roma Capitale ha depositato controricorso.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, può esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che tra la notifica del verbale di accertamento e quello della determina dirigenziale di irrogazione della sanzione era trascorso il termine quinquennale di prescrizione senza che fossero stati portati a conoscenza della ricorrente ulteriori atti interruttivi.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
L’interruzione della prescrizione può compiersi – in via generale – solo mediante atti di natura recettizia, i quali prendono effetto dal momento in cui sono portati a conoscenza del destinatario, salvo che la proposizione della domanda giudiziale costituisca l’unico mezzo utile per impedire la prescrizione, nel qual caso quest’ultima è interrotta non dal momento in cui l’atto giunge all’indirizzo del destinatario, ma dal momento della consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica (Cass. s.u. 24822/2015; Cass. 19143/2017).
Questa Corte ha inoltre affermato che, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato (Cass. 1081/2007; Cass. 5063/2006; Cass. 17054/2005; Cass. 3124/2005; Cass. 5798/2005; Cass. 3124/2005; Cass. 22111/2004; Cass. 16060/2003; Cass. 13627/2002; Cass. 7650/1996).
Nel caso in esame, il Tribunale, pur ritenendo interrotta la prescrizione, non ha indicato con quali modalità fosse stato prodotto tale effetto interruttivo, dato che l’estinzione della sanzione poteva esser impedita solo dalla notifica di un atto che costituisse tipico esercizio della potestà sanzionatoria e che fosse comunicato o notificato al trasgressore.
Inoltre, quanto agli effetti del ricorso amministrativo (cfr. controricorso, pag. 5), la sentenza non ne fa alcuna menzione ed inoltre la resistente ha omesso di riportare il contenuto, impedendo a questa Corte di valutarne la rilevanza.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 2944 c.c., l’interruzione della prescrizione può essere conseguenza anche di un’iniziativa del debitore, a condizione che si traduca in un riconoscimento chiaro, specifico e incompatibile con la volontà di negare l’altrui pretesa, volontà che è, per contro, implicita nella stessa proposizione dell’opposizione, sia pure svolta in sede amministrativa (Cass. 7760/2009).
Parimenti, la richiesta di audizione (cfr. controricorso, pagg. 3 e 5) è frutto di un’iniziativa dell’interessato che, per sua natura, non è apprezzabile come atto di esercizio della potestà sanzionatoria (Cass. 5798/2005).
Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare gli atti di causa e stabilire se la prescrizione sia stata interrotta mediante un atto tipico del procedimento sanzionatorio, ritualmente comunicato o notificato all’interessato nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28.
Segue quindi accoglimento dell’unico motivo di ricorso.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del tribunale di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro Magistrato del tribunale di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019