Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17811 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. II, 30/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BARONIO 54/A, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ACQUASANTA VITO

LUCIANO;

– ricorrente –

contro

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 45, presso lo studio dell’avvocato ROMEO

MASSIMO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 20/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato LITTERA Walter, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ACQUASANTA Vito Luciano, difensore del ricorrente che

si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato ROMEO Massimo, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9 novembre 1998 l’avv. P.P. deduceva di avere prestato per incarico congiuntamente conferitogli dai germani B.V., M. e G.S. la propria opera professionale per la divisione della eredità relitta da M. B., sostanziatasi nella redazione di due scritture sottoscritte dai fratelli, per cui reclamava i compensi in L. 9.556.260 come da parere dell’ordine ed otteneva dal Pretore di Taranto d.i. in solido, cui proponeva opposizione il solo G.S. perchè , escluso il vincolo di solidarietà, ne fosse deliberata la revoca non avendo dato alcun incarico, essendo stato convocato dall’avv. P. su richiesta dei suoi germani per rendere chiarimenti sulle scritture, poi integrate e modificate.

L’opposto chiedeva il rigetto ed il Giudice rigettava l’opposizione, con sentenza 7.2.2001 appellata dal G..

Con sentenza 165/2005 la Corte di appello di Lecce accoglieva il gravame, revocando il d.i. nei confronti di G.S., col favore delle spese. La decisione richiamava la consolidata giurisprudenza circa la necessità della rigorosa prova del conferimento dell’incarico in caso di contestazioni, le complessive risultanze circa l’intervento del legale in favore degli altri germani, l’inattendibilità di una testimonianza, l’esistenza di una missiva che esprimeva, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rapporto professionale del P. con gli altri germani e non già con l’appellante; nel segno dell’estraneità di G. S. al rapporto col professionista era anche altra missiva.

Ricorre P. con due motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 116, 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere stato accolto l’appello in virtù di una lettura quanto meno affrettata e superficiale delle deposizioni dei testi, parzialmente riportate.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 345 c.p.c., degli art. 116, art. 132 c.p.c., n. 4 e vizi di motivazione, in ordine alla produzione documentale. Al riguardo il controricorrente replica che la missiva 21.1.96 è stata prodotta tempestivamente in uno alla memoria 12.7.999 e quella del 27.11.95 è stata effettivamente prodotta al di là del termine di cui all’art. 184 epe ma la Corte di appello ha ritenuto di poterne tenere conto, interpretando l’art. 345 c.p.c., nel senso che il divieto di nuovi mezzi di prova attiene alle prove costituende, riconosce il pertinente richiamo del ricorrente a S.U. 8203/05, rileva la non decisi vita del documento ed, in subordine, solleva l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 184 e 345 c.p.c., per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost..

Osserva la Corte:

Come dedotto, la sentenza impugnata richiama la consolidata giurisprudenza circa la necessità della rigorosa prova del conferimento dell’incarico in caso di contestazioni, le complessive risultanze circa l’intervento del legale in favore degli altri germani, l’inattendibilità di una testimonianza, l’esistenza di una missiva che esprimeva, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rapporto professionale del P. con gli altri germani e non già con l’appellante; nel segno dell’estraneità di S. G. al rapporto co professionista era anche altra missiva.

Questa complessiva statuizione non viene adeguatamente censurata. In particolare, in ordine al primo motivo l’opzione probatoria logicamente svolta dalla Corte di appello non può essere messa in discussione col tentativo di una diversa lettura delle risultanze processuali ed, in ogni caso, non sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., laddove il Giudice, nell’esercizio del suo prudente apprezzamento.

indichi le ragioni della decisività di alcune di esse a preferenza di altre anche implicitamente disattese.

Nella specie, poi, le riportate parziali deposizioni non rendono suffragio alle tesi che si vorrebbero sostenere.

Il ricorrente lamenta che sia stata valorizzata al massimo la deposizione dell’avv. Ventura che aveva riferito di avere espresso un parere sulla scrittura 3.3.1994, apportandovi modifiche, sia pure marginali, riferisce della deposizione di G.P. circa la redazione di un documento senza sapere ad opera di chi e si duole che sia stato giudicato inattendibile il teste G.B., che, invece, aveva fornito un quadro completo ed esaustivo dei rapporti intercorsi. Nè si rispetta il principio della necessaria specificità del motivo con contestuale richiamo a vizi di violazione di legge e di motivazione, caratteristica anche del secondo motivo che riguarda una produzione documentale in ogni caso non decisiva e richiamata ad abuntantiam, soprattutto in relazione alla missiva del 27.11.1995. Non appare, pertanto, rilevante, la prospettata eccezione di incostituzionalità sollevata dal controricorrente, in via subordinata.

La Corte di appello, invero, dopo aver riferito degli altri aspetti della vicenda, riporta la missiva dell’avv. P. del 21.1.1996, (per conto di V., B. e G.M., indirizzata a S.) che esprime, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rapporto professionale del P. con gli altri germani, ed aggiunge essere nel segno dell’estraneità di S. al rapporto col professionista anche altra missiva.

Al rigetto de ricorso consegue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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