Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17811 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2900 del ruolo generale dell’anno 2019

proposto da:

P.G., (C.F.: (OMISSIS)), M.F., (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avvocati Alessandro Algozini, (C.F.: LGZLSN41617G273S) e Giorgio

Algozini, (C.F.: LGZGRG72P27G273P);

– ricorrenti –

nei confronti di:

S.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Giovanni Giacobbe,

(C.F.: GCBGNN33D21F158A) e Pietro Carrozza (C.F.: CRRPTR33H13F158K);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.

2202/2018, pubblicata in data 8 novembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. ha agito in giudizio nei confronti di M.F. e P.G. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da reato di diffamazione a mezzo stampa commesso da questi ultimi nei suoi confronti, riassumendo, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., il procedimento penale promosso nei confronti degli stessi, nel quale si era costituito parte civile, e che era stato definito in sede di legittimità con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ed il rinvio al giudice civile competente in grado di appello per le statuizioni civili.

La domanda è stata accolta dalla Corte di Appello di Palermo, che ha liquidato, a titolo risarcitorio, in favore del S. l’importo di Euro 50.000,00, nonchè l’ulteriore importo di Euro 2.000,00, ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12.

Ricorrono il P. e il M., sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso il S..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fresa, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità dei primi due, assorbiti gli altri.

I ricorrenti hanno depositato atto di rinunzia al ricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima della data fissata per l’adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinunzia al ricorso, in data 20 maggio 2020, “avendo definito ogni questione con separato accordo stragiudiziale”.

L’atto è sottoscritto sia dalle parti che dai relativi procuratori, onde la rinunzia risulta regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e risulta altresì regolarmente notificata ai difensori della controparte.

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’avvenuta risoluzione transattiva della controversia e comunque dell’alterno andamento del giudizio di merito in sede penale.

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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