Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17811 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22070-2012 proposto da:

COMUNE DI COLORNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO MENDOGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.P., R.B.G. (deceduto),

R.B.E., R.B.L., elettivamente domiciliati in ROMA

VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

COLARIZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMES

COFFRINI giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 30/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRASCHI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito per i controricorrenti l’Avvocato MOZZILLO per delega

dell’Avvocato COLARIZI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. R.B.G. impugnava gli avvisi di rettifica notificati dal Comune di Colorno per l’Ici afferente gli anni dal 2000 al 2002 relativamente a due terreni dei quali uno ricadente in zona A e l’altro in zona G. La commissione tributaria provinciale di Parma riduceva i valori imponibili per la zona G confermandoli per quelli determinati per la zona A. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna lo accoglieva parzialmente dichiarando la non imponibilità dell’area inserita nella zona G poichè si trattava di zona destinata a verde pubblico attrezzato che precludeva ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Colorno affidato a due motivi illustrati con memoria. Resistono gli eredi di R.B.G., ossia C.P., R.B.L. e R.B.E. con controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,. Sostiene che la CTR ha dichiarato insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’Ici in quanto l’area era inserita in zona G sottoposta al vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato che impediva qualsiasi attività edificatoria da parte del privato. Tuttavia afferma non si tratti di zona destinata a verde pubblico attrezzato, bensì di zona a verde attrezzato e per lo sport ove sono consentiti gli usi previsti alla lettera C3.3 del regolamento urbano edilizio, ovvero l’uso a verde attrezzato e per lo sport in cui sono previste le attrezzature di servizio allo sport, piccoli chioschi e strutture di servizio e di arredo urbano. Sostiene, inoltre, che sono applicabili i parametri edilizi di cui all’art. 48 del regolamento che prevede la possibilità di realizzare palestre, bar, ristoranti, locali di ritrovo e locali per lo spettacolo. La CTR ha omesso di motivare in ordine alla effettiva possibilità di sfruttamento edificatorio su iniziativa privata, così come consentito dalle norme locali applicabili, perchè l’area era suscettibile di un, seppure limitato, sfruttamento edificatorio.

3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la estinazione a verde pubblico attrezzato comporti la costituzione di un vincolo espropriativo a carico del privato. Trattasi, invero, di un vincolo conformativo per il quale non è previsto l’indennizzo e la sentenza del tribunale di Parma che aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni per la reiterazione immotivata del vincolo era stata appellata alla corte d’appello di Bologna sotto il profilo che nessun risarcimento era dovuto per la riproposizione degli strumenti di pianificazione. In ogni caso non si trattava di verde pubblico attrezzato ma di zona con diversa destinazione.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Il ricorrente sostiene che la CTR ha apoditticamente affermato che si trattava di zona destinata a verde pubblico attrezzato che precludeva ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione senza tener conto delle norme del regolamento edilizio locale che, oltre a qualificare l’area come adibita a verde attrezzato e per lo sport, ne consentono lo sfruttamento edificatorio da parte dei privati, seppure limitatamente a strutture accessorie. Ora, la CTR, per affermare l’inedificabilità del suolo di cui si tratta, ha fatto riferimento alle pronunce della corte di legittimità secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, un’area compresa in una zona destinata in base al piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, sicchè non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e resta sottratta al regime fiscale dei suoli edificabili (Cass. n. 5992 del 25/03/2015; Cass. n. 25672 del 24/10/2008). Questo collegio ritiene debba farsi applicazione del principio secondo cui, benchè il terreno sia qualificato nominalmente dal PRG come destinato a verde pubblico attrezzato, occorre accertare, caso per caso, di quali interventi edificatori siano consentiti ai privati. Occorre, invero, verificare, in concreto, se sia consentito lo sfruttamento edificatorio, seppure limitato e sottoposta a vincoli, dell’area, posto che l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato incide nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l’oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione (Cass n. 14503 del 15/07/2016; Cass. n. 14763 del 15/07/2015).

Va analizzato, dunque, in concreto il contenuto degli strumenti urbanistici locali ai fini di accertare la concreta potenzialità edificatoria dell’area. I giudici di appello non hanno compiuto tale accertamento, per il che il ricorso va accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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