Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17811 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 03/07/2019), n.17811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28742/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. n. (OMISSIS), in

persona del Curatore P.R., elettivamente domiciliato

in Roma Viale Castrense, n. 7, presso lo studio dell’avvocato

Taglialatela Monica che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore C.V.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Coletti n. 32, presso lo

studio dell’avvocato Ghelardini Giampiero, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cosmai Sergio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del

05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sulla base di un contratto di locazione stipulato dalla fallita nell’anno 2008, la curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. chiese di esser ammessa al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., dichiarato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’anno 2012.

La domanda relativa al credito commisurato ai canoni non pagati venne rigettata dal giudice delegato.

Il Fallimento (OMISSIS) propose allora opposizione allo stato passivo, ribadendo di esser titolare, quale parte locatrice, del credito suddetto, da ammettere in via privilegiata ai sensi dell’art. 2764 c.c. o in subordine al chirografo.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò l’opposizione poichè il contratto de quo era da ritenere affetto da nullità per impossibilità dell’oggetto, essendosi trattato di un contratto di aree adibite a cava, e dalla nota del 29-12-2008 della regione Campania si sarebbe dovuta evincere l’assoluta impossibilità di esercizio dell’attività produttiva nella cava in questione fin dagli anni 2005 e 2007, a eccezione delle obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale. In questa situazione lo sfruttamento era da considerare precluso in ragione di un impedimento assoluto preesistente alla stipulazione del contratto.

A giudizio del tribunale non poteva trovare accoglimento neppure la domanda relativa all’indennità di occupazione, stante la natura solo risarcitoria di tale pretesa ed essendo mancata la prova del danno patito dal concedente per la ritardata restituzione del sito.

Per la cassazione del decreto del tribunale il Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a sette motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) ha replicato con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Le censure mosse dal Fallimento ricorrente possono essere così sintetizzate:

(i) violazione o falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362,1363 e 1367 c.c.), nonchè degli artt. 1322,1346,1418 e 1419 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale omesso di considerare che il contratto, in base ai suoi elementi letterali, aveva avuto un oggetto complesso e molteplice, costituito dalla concessione in godimento di diversi beni, ciascuno dotato di propria utilità e regime giuridico: la cava, l’ufficio, l’impianto di frantumazione e le aree destinate alla trasformazione alla commercializzazione del prodotto;

(ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 1346,1418,1419 e 1424 c.c., per avere in ogni caso il tribunale omesso di verificare se il contratto potesse dirsi affetto da nullità solo parziale o se comunque fosse suscettibile di conversione in altro valido, essendo stato stipulato a mezzo di clausole non considerate – denotanti la consapevolezza del rischio di un impossibile esercizio dell’attività estrattiva;

(iii) omesso esame di fatti decisivi in punto di manifestazione della volontà contrattuale e di eventuale possibile recesso dell’affittuaria;

(iv) violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e della L.R. Campania n. 54 del 1985, non avendo il tribunale considerato che l’impossibilità dell’oggetto comporta la nullità del contratto solo se “assoluta” e “definitiva”; mentre nella specie la nota amministrativa da esso richiamata aveva fatto esclusivo riferimento alla posizione della società (OMISSIS) (in bonis), alla quale era stata negata l’autorizzazione allo sfruttamento del sito; a fronte di tanto, essendo trascorso il periodo di interdizione previsto dall’art. 35 citata L.R., la società (OMISSIS), ottenuta la disponibilità dell’area, ben avrebbe potuto richiedere una nuova autorizzazione, e niente dal documento richiamato dal tribunale poteva giustificare l’assunto di impossibilità dell’oggetto riferito alla eventuale posizione dell’affittuaria, la quale invero, col contratto di locazione, si era impegnata giustappunto a richiedere l’autorizzazione senza poi dar corso all’impegno;

(v) la conseguente violazione o falsa applicazione delle norme sulla nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, nonchè dell’art. 665 c.p.c., art. 1591 c.c. e L. Fall., art. 93, non potendosi discorrere di nullità del contratto;

(vi) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 87-bis e 88, e degli artt. 1206 c.c. e seg., essendo irrilevante, quanto alla domanda di pagamento dei canoni arretrati, disquisire di disponibilità giuridica o di disponibilità materiale dell’area;

(vii) la violazione o falsa applicazione dei principi in materia di indennità di occupazione sine titulo, volta che il danno da occupazione illegittima è da considerare in re ipsa anche in base al cd. danno figurativo, fino al momento della restituzione del bene.

II. – Il primo mezzo è inammissibile;

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affermato, trascrivendone la parte saliente del testo, che il contratto aveva avuto a oggetto, nel complesso, alcune aree adibite a cava, un impianto di frantumazione di manufatto estrattivo e un locale a uso ufficio.

Ha stabilito, esplicitamente citando (assieme ad altre) la sentenza n. 3750 del 1999 di questa Corte, che il contenuto della locazione era peraltro costituito dalla cosa produttiva (la cava), e che il godimento dell’area era stato concesso al conduttore affinchè la cava venisse sfruttata.

In effetti con la dianzi citata sentenza questa Corte ha affermato, tra l’altro, che i contratti di diritto privato aventi per oggetto lo sfruttamento di una cava sono suscettibili di essere inquadrati in categorie definitorie secondo le caratteristiche delle singole fattispecie e secondo l’intento dei contraenti.

Per quanto in modo sintetico, il tribunale ha ritenuto che l’intento dei contraenti fosse stato determinato nel senso di affittare la cava, attesa la finalità di consentire lo sfruttamento temporaneo del bene secondo la sua destinazione.

Di tale conclusione il ricorrente postula l’erroneità, ma gli è che i canoni interpretativi indicati nel primo motivo non sono stati dal tribunale violati. Difatti non è vero che il collegio non abbia considerato il dato letterale: molto semplicemente quel dato è stato valutato in relazione all’effettiva intenzione delle parti di affittare il sito per l’estrazione del materiale di cava e poi per la frantumazione e la commercializzazione.

Ogni diversa affermazione del ricorrente si traduce quindi, sotto spoglie di censura attinente al canone interpretativo, in un tentativo di rivisitazione dell’esito del giudizio di fatto, doveroso essendo rammentare che l’interpretazione di un contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. Ma tale violazione non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale. Sicchè in simili casi non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. Cass. n. 11254-18).

III. – Sono invece fondati il terzo e il quarto motivo, il cui congiunto esame assorbe ogni ulteriore questione.

Invero il tribunale, dopo aver qualificato il negozio inter partes come di affitto di cava, ne ha ritenuto la nullità per impossibilità dell’oggetto (art. 1418 in relazione all’art. 1346 c.c.).

Codesta conclusione risulta argomentata sul rilievo che lo sfruttamento della cava era precluso in radice per un fatto anteriore alla stipulazione. Il che è stato desunto dalla nota n. 2008.1076882 della regione Campania.

Il testo di tale nota è stato dal tribunale menzionato nel senso che “in data 17/5/2005” era stato “emanato il provvedimento avente ad oggetto l’annullamento del D. Dirig. 6 maggio 2002, n. 731 e contestuale rigetto dell’istanza a suo tempo presentata ai sensi della norma transitoria L.R. n. 54 del 1985, ex art. 36 s.m.e.i.”; e ancora che “in data 23/1/2007” era stato emanato “il provvedimento n. 13 di rigetto della relativa istanza di approvazione del progetto di dismissione presentata ai sensi dell’art. 28 delle norme di attuazione del piano regionale delle attività estrattive”.

Donde – ha concluso il tribunale – nella ripetuta nota della regione Campania era stato specificato che la situazione amministrativa non consentiva alcuna attività nella cava in questione “ad eccezione delle obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale”.

IV. – Il punto è che, così superficialmente motivando, il tribunale ha infranto proprio le norme civilistiche in tema di nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, poichè è assolutamente pacifico che la nullità suddetta – per l’impossibilità della cosa o del comportamento che forma oggetto del contratto – richiede che tale impossibilità sia, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, anche assoluta e definitiva, rimanendo ininfluenti a tal fine le difficoltà, più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta (cfr. per varie applicazioni Cass. n. 18002-11, Cass. n. 24313-08).

In altre parole, e in sostanza, il giudizio di possibilità o meno dell’oggetto del contratto non riguarda la concreta attitudine delle parti ad assolvere le obbligazioni assunte, quanto piuttosto l’astratta realizzabilità dell’impegno negoziale, nel senso che l’oggetto è impossibile quando neppure astrattamente è suscettibile di attuazione a opera delle parti obbligate.

V. – Da questo punto di vista la motivazione del giudice a quo è del tutto carente.

Il tribunale ha menzionato la nota surriferita assieme alla L.R. Campania n. 54 del 1985, art. 36 sulla “coltivazione di cave e torbiere”.

L’art. 36 reca però una disposizione transitoria, in base alla quale: “1. La coltivazione delle cave in atto alla data dell’8 gennaio 1986, per le quali, a norma del D.P.R. n. 9 aprile 1959, n. 128, art. 28 è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purchè, entro sei mesi dalla stessa data, l’esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall’art. 8 presente legge ed adempia agli obblighi previsti dagli artt. 6 e 18 presente legge.

2. La denunzia d’ esercizio ai sensi del D.P.R. n. 9 aprile 1959, n. 128, art. 28 è titolo legittimante ai fini del precedente comma 1 purchè la stessa risulti presentata al Comune, o al Distretto Minerario, o alla Regione, o alla Provincia e sia relativa a particelle già interessate dallo svolgimento del piano di coltivazione di cava.

3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l’attività di coltivazione si considera cessata e l’eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui all’art. 28 presente legge.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere denegata se non quando l’attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali.

5. Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e già oggetto di coltivazioni alla data di apposizione degli stessi l’attività estrattiva può essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle ovvero della superficie già oggetto di coltivazione.

6. Per i vincoli imposti successivamente e semprecchè siano suscettibili di deroga, si applicherà la procedura di cui all’art. 11, commi 4 e 5 presente legge.

7. Qualora la cava sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 11, comma 5 presente legge costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico stesso”.

Come esattamente osservato dal Fallimento ricorrente, dalla suddetta disposizione non si ricavano divieti oggettivi per le cave in atto al momento dell’entrata in vigore della legge citata.

L’autorizzazione alla coltivazione di cava ha sempre “carattere personale” (art. 12), e a loro volta altre disposizioni si palesano trascurate dal tribunale.

Secondo l’art. 4 stessa L.R. “l’autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l’attività di cava e previsti da specifiche normative”.

Autorizzazione e concessione postulano il rilascio “su domanda dell’interessato” in base ad apposita procedura (art. 9).

Legittimato alla richiesta è “il titolare del diritto di proprietà del fondo o del diritto di usufrutto o il titolare di regolare contratto di fitto che preveda espressamente l’autorizzazione alla coltivazione di cava” (art. 5).

In definitiva, dinanzi al quadro normativo desumibile dalla L.R. citata, i fatti ai quali il tribunale ha riferito la motivazione, desunti dalla nota della regione Campania, non ottengono la conseguenza dell’impossibilità assoluta e definitiva dell’attività di coltivazione di cava da parte dell’affittuaria società (OMISSIS); non la ottengono neppure considerando i successivi riferimenti al pregresso sequestro penale delle aree di cava, di impianto e di uffici (ben vero attestato da un successivo dissequestro a seguito di sentenza).

I fatti sono stati dal tribunale collocati tra il 2005 e il 2007, vale a dire in data anteriore all’affitto che qui rileva (1.12.2008); e pure il dissequestro del sito è attestato (nel provvedimento) come anteriore al contratto.

Consegue che il tribunale, giustappunto considerando la natura personale dell’autorizzazione alla coltivazione di cava e l’effetto del rigetto (il 23-1-2007) dell’istanza di coltivazione a suo tempo presentata L.R. n. 54 del 1985, ex art. 36 (da soggetto neppure indicato in motivazione), non avrebbe potuto giungere alla conclusione della nullità del contratto del 2008 senza previamente accertare – dandone conto – chi avesse fatto quella prima istanza che si assume rigettata, quale fosse la ragione del mentovato rigetto e se l’impossibilità attestata da esso rigetto fosse assoluta e definitiva a fronte dell’impegno contrattuale assunto dalla società (OMISSIS).

Invero in base al provvedimento impugnato – oltre che in base al testo del contratto come riportato nel corpo del ricorso per cassazione (senza avverse contestazioni) – è da considerare che la suddetta società, prendendo in affitto l’unità produttiva il 1.12.2008, aveva finanche preso atto che le aree erano destinate ad attività di coltivazione, estrazione, raccolta et similia, e che le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività erano “ad esclusivo carico ed onere proprio”, al punto da esentare la concedente società (OMISSIS) “dalle responsabilità derivanti dal mancato rilascio”.

VI. – Il provvedimento va dunque cassato in accoglimento delle citate censure.

Tutti gli altri motivi sono assorbiti.

Segue il rinvio al medesimo tribunale che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi esposti in tema di nullità contrattuale e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il terzo e il quarto, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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