Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17810 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. II, 30/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.W. C.F. (OMISSIS), DIFESO DA SE MEDESIMO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio

dell’avvocato AMATO EMILIANO;

– ricorrente –

contro

C.S. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. M.W. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., contro C.S., che non svolge difese in questa sede, avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno n. 1331/05 del 10.5.2005, depositata il 25.5.2005, non notificata, emessa nel procedimento n. 854/04 R.V.G., che ha definito il ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28, liquidando: a) in riferimento al procedimento n. 1835/99 R.G. Tribunale di Salerno la somma di Euro 3359,29 di cui 693 per spese. 1186,29 per diritti e 1480 per onorari oltre accessori; b) nel procedimento n. 2155/99 R.G. Tribunale di Salerno Euro 2598,82 di cui 263,10 per spese, 1085,72 per diritti e 1250 per onorari, oltre accessori, con detrazione dalle voci sub a) e b) dell’acconto di Euro 5906,38; c) nel procedimento n. 2788/99 Tribunale di Salerno Euro 4641,03 di cui 292,10 per spese, Euro 1872,65 per diritti e 2476,28 per onorari, oltre accessori, con detrazione dell’acconto di Euro 1275,79; d) nel procedimento 1005/00 R.G. Tribunale di Salerno Euro 1145,35 di cui 35,35 per spese, 810 per diritti e 300 per onorari. oltre accessori; e) nel procedimento n. 23/00 Tribunale di Salerno, sezione di Montecorvino Rovella Euro 2705,2 di cui 300 per spese, 1085,20 per diritti e 1320 per onorari, oltre accessori; f) nel procedimento n. 481/01 R.G. Tribunale di Salerno, sezione di Montecorvino Rovella Euro 2044,00 dei cui 200 per spese, 744 per diritti e 1100 per onorari, oltre accessori; g) nel procedimento n. 3288/89 Tribunale di Salerno Euro 2783,33, di cui 214,21 per spese, 1062,93 per diritti e 1056,19 per onorari,oltre accessori, con condanna alle spese del procedimento.

La detta ordinanza fa riferimento al valore delle controversie, all’oggetto, alla durata, all’esito ed alla qualità dell’opera professionale.

Ricorre M. con unico motivo, illustrato da memoria, denunziando violazione di legge, ed in particolare della L. n. 794 del 1992, art. 24 degli artt. art. 2233 c.c., art. 112 c.p.c., art. 12 c.p.c., art. 14 c.p.c., art. 15 c.pc., delle deliberazioni del CNF approvate con D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004, del R.D.L. n. 1576 del 1933, dell’art. 36 Cost., mancanza assoluta o/e mera apparenza della motivazione, il tutto in riferimento all’art. 111 Cost., ed all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, lamentando:

1 a), in ordine al procedimento n. 2708/99 ed al connesso procedimento 1853/99 che sia stato attribuito un valore indeterminato, senza alcuna motivazione, in contrasto con l’accertato valore effettivo dei beni in base alle ctu, con una liquidazione al di sotto dei minimi inderogabili ed in modo globale dei diritti e degli onorari, impedendo di controllare i limiti tabellari per le singole voci pur in presenza di notula specifica.

Tra l’altro, all’udienza del 9.11.04 era stata espressamente richiesta la determinazione delle competenze dovute tenendo conto del reale valore della controversia, nel frattempo concretamente reso determinabile per l’intervenuto deposito delle ctu.

1 b) Anche nel procedimento 1005/00 vi era una illegittima violazione dei minimi tariffari pur nella ipotesi, non concessa, della applicazione dello scaglione indeterminato minimo.

1 c) Nel procedimento 23/00, in cui il collegio aveva determinato il valore tra Euro 103.291,38 fino ad Euro 258.228,45, vi era stata una violazione dei. minimi. Osserva la Corte:

B’ pacifico che il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro l’ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, è ammesso solo per violazione di legge e può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, cioè in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa (Cass. 18.5.2005 n. 10428).

Nella fattispecie, con unico motivo, si denunziano sia la violazione di una pluralità di disposizioni sia la mera apparenza della motivazione, in relazione a tre specifici procedimenti, in contrasto con la necessaria specificità del mezzo. Va comunque osservato in relazione al punto 1 a), a prescindere dalla diversa indicazione del numero del procedimento 2708 anzicchè 2788 come riportato nella ordinanza (pag. 4), che il Tribunale ha fatto riferimento a rivendica di proprietà, di valore indeterminato, tuttora in corso, e che l’affermazione di una successiva richiesta di tenere conto delle perizie nel frattempo depositate, costituisce una confessione della originaria indeterminabilità, per cui il presupposto della violazione dei minimi sulla scorta dello scaglione indicato (oltre Euro 1.549.370.70) rimane indimostrato.

Tra l’altro l’ordinanza impugnata fa riferimento anche al procedimento n. 1853/99 R.G. Tribunale di Salerno, avente ad oggetto richiesta di sequestro di quote societarie, per l’indicato importo di L. 1.000.000.000, (dapprima introdotto con altro ricorso poi abbandonato) e liquida Euro 3359,29, di cui 693 per spese, 1186,29 per diritti ed Euro 1480 per onorari, oltre accessori, per cui, stante la invocata connessione, resta indimostrata la violazione dei minimi ed errato lo scaglione indicato.

In relazione al punto 1 b), procedimento 1005/00, il Tribunale ha dato atto dell’atto introduttivo, della memoria, di due udienze, del rigetto dell’istanza e della compensazione delle spese, liquidando Euro 1145,35 ed in particolare 810 per onorari e 300 per diritti.

Il ricorrente riporta la notula limitatamente a quest’ultima voce (da un minimo di Euro 805,69 ad un massimo di 1309,75) ma non nell’intero, non dimostrando che la complessiva liquidazione sia inferiore ai minimi.

In relazione al punto 1 c), procedimento 23/00, ricorso per canoni di locazione per L. 300.000.000, era stata rigettata la domanda con condanna alle spese.

La decisione fa generico riferimento ai parametri indicati – ma il rigetto della domanda comporta che il valore della controversia va dimostrato in concreto, determinandosi in astratto un conflitto di interessi per una azione incoata per un dichiarato alto valore, ma infondata, tanto più che si chiede decisione nel merito, allo stato degli atti.

Al riguardo va sottolineato che già il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 6, attenuando la rigidità del criterio adottato dall’art. 10 c.p.c., comma 1, ha stabilito, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, nel giudizi per pagamento somme, il riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che quella domandata- Cass. 1.3.1995 n. 2338- ma ci si riferisce all’accoglimento parziale e non al rigetto della domanda, nel qual caso, invece, il valore della controversia (art. 5 comma I stesso D.M.) è determinato dalla somma richiesta, salvo il potere di compensazione (Cass. 4.3.1998 n. 2407), ipotesi riferita alla liquidazione a favore del convenuto vittorioso.

Lo stesso ricorrente, in relazione al punto 1 c), richiama a pagina 28 tutte le censure svolte in ordine al punto 1 a), ed a pagina 21 invoca la giurisprudenza secondo la quale, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il Giudice non può limitarsi ad una determinazione globale dei compensi.

Ma, nel caso in questione, proprio il rigetto della domanda e le considerazioni svolte, imponevano una prova rigorosa dello scaglione invocato.

Ne deriva il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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