Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17810 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17729-2012 proposto da:

R.F., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

CERESIO 85, presso lo studio dell’avvocato AURELIO RICHICHI, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio

dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA ZETTI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per i ricorrenti l’Avvocato RICHICHI che ha chiesto

l’accoglimento e richiama l’istanza di riunione con r.g. 23623/16

depositata;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZETTI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Perugia, in data 27 giugno 2008, notificava 12 avvisi di accertamento a R.F. e R.L., eredi di T.G., deceduto il (OMISSIS), per l’Ici relativa ad aree edificabili ubicate in località (OMISSIS). Gli avvisi di accertamento inerivano all’omessa dichiarazione Ici ed al versamento dell’imposta in misura inferiore a quanto dovuto. R.F. e R.L. impugnavano gli avvisi di accertamento e la commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale di Perugia. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato ad otto motivi. Si è costituito il Comune di Perugia con controricorso illustrato con memoria.

2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., c.p.c., comma 1, n. 5, per la CTR ritenuto che il valore accertato dal Comune di Perugia fosse congruo sulla base di una perizia effettuata dall’agenzia del territorio di Perugia previo incarico della commissione tributaria provinciale la quale aveva applicato come criterio di stima quello del valore di trasformazione, ovvero il valore dell’area comprensiva del valore degli edifici edificabili con sottrazione del valore degli edifici stessi; sostenevano i ricorrenti che tale criterio di stima era privo di attendibilità in quanto non teneva conto dell’utile ritraibile dal costruttore.

3. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., c.p.c., comma 1, n. 3. Sostengono che i giudici di appello non hanno esplicitato le ragioni per le quali si doveva ritenere che gli avvisi di accertamento erano stati notificati tardivamente e che, quindi, il comune era incorso di decadenza. Sostengono, poi, che le sanzioni in relazione alla omessa dichiarazione Iva non erano dovute essendo venuto meno, in forza del D.L. 4 luglio 2006, art. 37, comma 56, l’obbligo di presentazione della dichiarazione stessa.

4. Con il terzo ed il quarto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Comune di Perugia non aveva adottato alcun regolamento in ordine ai valori imponibili ai fini Ici per gli anni di imposta di cui si tratta ed i giudici di appello hanno ritenuto che il regolamento Ici adottato dal Comune di Perugia nell’anno 2008, secondo cui il valore del terreno era stato indicato sulla base della volumetria realizzabile in Euro 78 per metro cubo, fosse applicabile retroattivamente anche agli anni di imposta di cui si tratta; inoltre nella motivazione della sentenza difetta l’esposizione delle ragioni per le quali è stato ritenuto infondato il motivo d’appello sul punto.

5. Con il quinto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., , comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48, che attribuisce alla giunta comunale il potere di fissare il valore delle aree edificabili laddove, nel caso di specie, si doveva considerare che il regolamento Ici per l’anno 2008 era illegittimo perchè adottato da un soggetto diverso dalla giunta a ciò deputata.

6. Con il sesto motivo deducono vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR tenuto conto dei pagamenti Ici già effettuati per gli anni 2002 e 2003 che avrebbero dovuto essere detratti dalla somma indicata negli avvisi di accertamento impugnati.

7. Con il settimo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 ed al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 per non avere la CTR accolto il motivo d’appello con cui era stata invocata l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.

8. Con l’ottavo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto infondata le tesi dei ricorrenti in quanto alla fattispecie “si applicava l’inversione dell’onere della prova” laddove, invece, la prova circa il valore effettivo del terreno avrebbe dovuto essere data dal Comune di Perugia.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione al fascicolo R.G. 23623/2016 formulata dai ricorrenti in quanto trattasi di diverse annualità di imposta e dovendosi considerare che il rinvio della presente causa configgerebbe con il principio della ragionevole durata del processo.

2. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è infondato. Invero non sussiste il dedotto vizio motivazionale per il fatto che i giudici di appello hanno ritenuto la congruità dei valori indicati negli avvisi di accertamento impugnati non esclusivamente sulla base della perizia c.d. indiretta, ovvero di quella che teneva conto del valore dell’area comprensiva del valore degli edifici edificabili con sottrazione del valore degli edifici stessi, ma anche della perizia “diretta”, basata sull’accertamento del prezzo di mercato del terreno desunto anche da quello indicato nell’atto di compravendita avente ad oggetto terreni confinanti. Ed ha rilevato la CTR che i valori indicati nelle due perizie, entrambi superiori a quelli indicati negli avvisi di accertamento, erano sostanzialmente coincidenti.

3. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero, pur prescindendo dalle ragioni di inammissibilità del motivo per essere stato cumulativamente proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, gli avvisi di accertamento, notificati tutti in data 27 giugno 2008 sono tempestivi dovendosi considerare che, a norma dell’art. 11, comma 2, nel caso di omessa presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Peraltro il secondo comma dell’art. 11 citato è stato abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. d), a decorrere dal 1 gennaio 2007, con l’effetto che si applica quanto previsto dal precedente comma 161, per il quale gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Di seguito tale novella dispone che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e che entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17 e successive modificazioni. Il comma 171 prevede, poi, che tale norma si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso che occupa, considerato che la dichiarazione Ici per l’anno 2002 doveva essere effettuata nel 2003, il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento scadeva il 31 dicembre 2008. Quanto alla questione relativa al venir meno dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici e della conseguente non irrogabilità delle sanzioni dipendenti dall’omessa dichiarazione, si osserva che, in relazione all’area fabbricabile di cui si tratta non è venuto meno l’obbligo della dichiarazione Ici. Va dato conto che, ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 37,comma 53, convertito con modifiche dalla L. n. 248 del 2006, dal 2007 è soppresso l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI; in realtà l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI è rimasto fino al 18.12.2007, data in cui è stata accertata, con decreto dell’Agenzia del Territorio del 18.12.2007, l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto del 23 aprile 2008, recante “Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2007 e delle relative istruzioni”. In capo ai titolari di aree fabbricabili è rimasto l’obbligo di presentare la dichiarazione Ici perchè, nonostante il comune sia in possesso dei dati catastali (come nel caso che occupa per effetto della dichiarazione di successione), il valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente sulla base del valore venale in comune commercio e tale dato non è contenuto nell’atto cui è applicabile la procedura telematica, per il che devono essere dichiarate anche tutte le successive variazioni del valore.

3. Il terzo ed il quarto motivo sono infondati perchè la CTR ha ritenuto la congruità dei valori esposti negli avvisi di accertamento non sulla base del regolamento Ici adottato dal Comune di Perugia nell’anno 2008 ma sulla base delle perizie dell’agenzia del territorio, sicchè non assumono rilievo nè la questione dell’irretroattività del regolamento stesso nè quella della mancanza di regolamento per gli anni di imposta di cui si tratta.

4. Il quinto motivo è infondato, sia per l’irrilevanza della questione per le ragioni già esplicitate con riguardo al terzo e quarto motivo, sia in quanto legittimamente la CTR ha ritenuto l’inammissibilità del motivo in quanto proposto per la prima volta nel giudizio di appello.

6-5. Il sesto motivo è fondato nei termini che seguono. La CTR in realtà non si è pronunciata sui rilievi afferenti il parziale pagamento dell’imposta. Mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, si rileva che la CTR, nel testo della sentenza impugnata, ha dato atto che i contribuenti avevano evidenziato la mancata contabilizzazione del pagamento di Euro 36,14 e che il Comune aveva riconosciuto la fondatezza del rilievo impegnandosi a regolarizzarlo. Il motivo proposto va, dunque, accolto limitatamente alla non debenza della somma di Euro 36,14 e dei relativi interessi dalla domanda al saldo. Quanto ai pagamenti che i ricorrenti assumono essere stati effettuati per importo maggiore, il motivo di ricorso sul punto è generico sia perchè non sono specificate le somme pagate sia perchè i ricorrenti medesimi non hanno dedotto di aver svolto la specifica richiesta nel giudizio di appello, asseritamente difforme da quella rilevata dalla CTR.

6. Il settimo motivo è infondato perchè i contribuenti in primo grado si erano doluti dell’eccessività delle sanzioni irrogate senza dedurre lo specifico profilo dell’applicabilità del cumulo giuridico. Ne deriva che correttamente la CTR ha rilevato l’inammissibilità del motivo, dato che la novità della questione si deduceva non già dal non aver i contribuenti indicato la norma di riferimento (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12) ma dal non aver neppure prospettato la questione del cumulo giuridico.

7. L’ottavo motivo rimane assorbito per le ragioni esplicitate con riguardo al primo motivo.

8. Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti della non debenza della somma di Euro 36,14 e dei relativi interessi dalla domanda al saldo e l’impugnata sentenza cassata in relazione a ciò. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario del contribuente va accolto in tali limiti. Per il resto il ricorso va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano per intero in considerazione della complessità delle questioni trattate mentre le spese processuali di questo giudizio si compensano in ragione di un terzo per la reciproca parziale soccombenza ed i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, vengono poste a carico dei ricorrenti in solido.

PQM

 

La Corte accoglie per quanto di ragione il sesto motivo di ricorso, cassa la sentenza d’appello in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la somma di Euro 36,14 e dei relativi interessi dalla domanda al saldo. Rigetta il ricorso nel resto. Compensa per intero le spese processuali dei giudizi di merito e, nei limiti di un terzo, le spese processuali di questo giudizio. Condanna i ricorrenti in solido rifondere al comune di Perugia le spese processuali residue che liquida in Euro 2000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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