Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1781 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 27/01/2021), n.1781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24940-2019 proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO GILARDONI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 881/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brescia rigettava con ordinanza il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di P.A. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Interponeva appello il P. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 881 del 2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione P.A., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente argomenta sull’ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale impugnata.

La censura è inammissibile poichè non contiene alcuna critica al contenuto argomentativo della sentenza della Corte catanzarese. Nè vi sono margini per poter ipotizzare la non applicabilità, nel caso di specie, del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., posto che si tratta di controversia decisa dalla Corte di Appello secondo il rito antecedente all’entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, e posto che le modifiche apportate da tale novella al D.L. n. 25 del 2008, art. 35-bis sono espressamente applicabili solo ai procedimenti giudiziari sorti dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore, e quindi a decorrere dal 17 agosto 2017.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, degli artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 della Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato la protezione sussidiaria senza considerare il contesto esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione.

La censura è fondata.

La Corte bresciana ha escluso la sussistenza, in (OMISSIS) – Paese di origine del P. – di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) senza indicare fonti informative idonee. Il giudice di merito, infatti, fa riferimento al sito “(OMISSIS)” e a informazioni tratte da “(OMISSIS)”, che non rappresentano C0I incluse nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Detta norma, invero, impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO” dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Orgia information (cosiddette “C.O.I.”) assumono quindi un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha violato tale disposizione, poichè si è limitata ad escludere una situazione di violenza generalizzata, senza aver cura di indicare alcuna idonea fonte informativa a suffragio di tale conclusione. L’omissione non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza dell’informazione utilizzata dal giudice di merito, e si riflette pertanto in una violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Merita, al riguardo, di essere affermato il seguente principio, in linea con quanto ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1. Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez. 2. Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la duplice verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè della provenienza della fonte da uno degli organismi ed enti indicati dalla predetta disposizione”.

L’accoglimento del secondo motivo, nei termini sopra indicati, implica l’assorbimento del terzo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, mentre va accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in reazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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