Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1781 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

L.D., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/31/04 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 31 in data 09/11/2004, depositata il

12 aprile 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il diniego, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni 1998 e 1999.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Novara accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 29-30 maggio 2006, l’Agenzia Entrate ed il Ministero hanno chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 13.07.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia ed il Ministero censurano l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8, nonchè artt. 2222 e 2229 cod. civ.;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che l’impugnazione è a ritenersi ammissibile, giusto principio affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 14294/2007; Considerato che i Giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’Ufficio, nel presupposto della insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione;

Considerato che per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007), “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (T.U.I.R.) (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1 del medesimo T.U.I.R. (nella versione vigente dall’1.01.2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;

Considerato che, nell’occasione, è stato, pure, precisato che “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; Considerato che è stato, altresì, ivi chiarito che “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007);

Considerato che la decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo confermato la decisione di prime cure, nel presupposto dell’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, dal momento che l’attività risultava espletata senza dipendenti e con beni strumentali non significativi sul piano organizzativo;

Considerato, altresì, che le doglianze risultano formulate genericamente ed in contrasto con la citata pronuncia e con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di imponibilità Irap, giacche l’Agenzia, per un verso, non ha contestato specificamente la realtà fattuale dedotta dal contribuente e presa in considerazione dai giudici di merito (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e, d’altra parte, non ha criticato la ratio della decisione, limitandosi a sostenere che tutti gli esercenti arti o professioni, essendo la loro attività caratterizzata dall’auto- organizzazione, sono assoggettati ad Irap, a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi indice, quali indicati da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza, peraltro, indicare concreti elementi, in ipotesi idonei a sostenere una diversa decisione;

Considerato che il ricorso va, dunque, rigettato e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA