Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1781 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 26/01/2011), n.1781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Pasubio 2, presso l’avv. Hinna Danesi Fabrizio, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce al presente ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte

dei Conti per la Puglia, elettivamente domiciliato in Roma, via A.

Baiamonti 25, presso la Procura Generale della Corte dei Conti;

– controricorrente –

e contro

Metallurgica Mediterranea S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.R.A.; G.D.;

C.F.C.; F.L.; O.L.;

Interbanca S.p.A.; in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente tra le parti innanzi alla Corte dei Conti, Sezione

giurisdizionale della Puglia, introdotto con atto di citazione del 14

luglio 2009;

Uditi gli avv.ti Hinna Danesi;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 11 gennaio

2011 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto la

dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia nasce a seguito di una indagine della Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce dalla quale era risultata la partecipazione dell’avv. N., in qualità di consulente della società METALLURGICA MEDITERRANEA s.r.l., ad una attività fraudolentemente diretta ad ottenere a vantaggio della predetta società il conseguimento di finanziamenti pubblici ex Lege n. 488 del 1992, ai quali la società stessa in realtà non avrebbe avuto diritto.

Di qui la citazione in giudizio dell’avv. N., unitamente alla società e agli amministratori, di fatto e di diritto, della stessa e alla banca Interbanca S.p.A., da parte della Procura Regionale presso la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Puglia relativamente alla rilevata responsabilità per danno sotto il profilo erariale.

L’addebito mosso in citazione al ricorrente è quello di aver dolosamente compiuto illeciti atti di gestione della pratica di finanziamento pubblico, tali da concretizzare nei suoi confronti l’insorgenza di un rapporto di servizio di fatto con la P.A. e determinanti perchè la società ottenesse un cospicuo quanto indebito finanziamento per attività mai realmente svolte.

Nell’ambito del giudizio in cui è convenuto, l’avv. N. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con unico motivo, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso la Procura Regionale presso la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Puglia.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, artt. 41, 365, 366 e 366 bis c.p.c., contestando l’esistenza di un “rapporto di servizio” tra la P.A. ed esso ricorrente, il quale ha solo svolto attività libero professionale di assistenza e consulenza per conto della sua cliente società METALLURGICA MEDITERRANEA s.r.l., senza mai, peraltro, gestire ed amministrare i finanziamenti da quest’ultima conseguiti.

Sicchè nella specie difetterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti a favore della giurisdizione del giudice ordinario.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Vero è che queste Sezioni Unite hanno affermato il principio, più volte ribadito e che il Collegio condivide, secondo cui: “Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell’amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicchè ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l’ente pubblico – anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore -, di cui deve rispondere davanti al giudice contabile” (Cass. S.U. ord. n. 4511 del 2006; v. nello stesso senso Cass. S.U. ord. nn. 20434 e 24671 del 2009).

2.2. Tuttavia per questa “estensione della responsabilità” occorre pur sempre il “rapporto di servizio” (di fatto) con la P.A., mediante “la gestione del pubblico denaro”, si sia effettivamente realizzato in capo al soggetto privato. Quest’ultimo, dovendo necessariamente attenersi ad una interpretazione restrittiva delle ipotesi di ampliamento dell’area di responsabilità, non può che essere identificato, per rimanere alla fattispecie che interessa il presente giudizio, nell’ente, la società e i suoi amministratori di diritto o di fatto, cui siano erogati (indebitamente) fondi pubblici distratti dalle finalità perseguiti dalla legge mediante la concessione dei contributi.

2.3. Nel caso di specie non è ascritto al N. da parte Procura Regionale presso la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Puglia un rapporto “organico” con la società (indebitamente) destinataria dei fondi pubblici, nè è prospettato, nemmeno astrattamente, un legame con la società che possa far pensare che lo stesso agisse come un “amministratore di fatto” della medesima.

Nell’azione svolta dalla Procura Regionale, in effetti, si accredita l’ipotesi che il N. abbia agito come “collaboratore” della società, cosa che in effetti è, ma interpretare la figura del “collaboratore” non può, stante la sua “estraneità” nella gestione del pubblico denaro”, integrare quel “rapporto di servizio” (di fatto) con la P.A., che può giustificare l’insorgere a suo carico di una “responsabilità erariale”.

3. Pertanto, deve essere dichiarata nella specie la giurisdizione del giudice l’ordinario.

4. La complessa natura della controversia e lo sviluppo degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in epoca recentissima giustifica la compensazione delle spese nella presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Tribunale competente per territorio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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