Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1781 del 24/01/2018
Civile Decr. Sez. 3 Num. 1781 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
Rep.
DECRETO
Ud.
sul ricorso 16665-2016 proposto da:
CREMONESE ERNESTINA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati NEVIO BIASI,
MASSIMO BETTIOL giusto mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
CREMONESE
ENRICO,
BENEDETTI
RENATA,
CREMONESE
ALFREDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO COLARIZI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VINCENZO GROSSO giusto
mandato in calce al controricorso;
– controxicorrenti –
avverso la sentenza n. 2943/2015 del TRIBUNALE di
Data pubblicazione: 24/01/2018
TREVISO, depositata il 31/12/2015;
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R.G.N. 16665/16.
IL PRESIDENTE
Letto l’atto di rinuncia depositato dall’ avv. Marco Vincenti difensore della ricorrente;
premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza N. 2943/2015 del Tribunale di Treviso
rilevato che la rinuncia redatta il 4/12/2017, e depositata in sezione il 15/12/2017, è
sottoscritta dall’ Avv.to Nevio Blasi e dall’ Avv.to Massimo Bettiol, procuratori della ricorrente
Sig.ra Cremonese Ernestina, muniti dei necessari poteri in virtù di mandato in calce al ricorso,
ed è stata contestualmente in calce accettata dall’ Avv.to Vincenzo Grosso procuratore dei
controricorrenti Benedetti Renata, Cremonese Alfredo e Cremonese Enrico munito dei necessari
poteri in virtù di mandato in calce al ricorso;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391
c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione
dell’adunanza o dell’udienza.
Così deciso in Roma
Il Pres’ ir
Sergi. 141, mato
depositata in data 31 dicembre 2015;