Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1781 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.24/01/2017),  n. 1781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4093/2014 proposto da:

DUINO SCAVI SRL, in persona del presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore;

F.W., elettivamente domiciliati in ROMA, V. TEULADA 52, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GENIALE CARUSO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE TRIESTE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato ALDO FONTANELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARITZA FILIPUZZI, MARIA SERENA GIRALDI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2013 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

In data 30/01/09 la Guardia forestale di Trieste, a seguito di sequestro penale, consegnava alla Polizia Municipale di Trieste i cronotachigrafi degli autocarri della Duino Scavi S.r.l. per quanto di competenza, la quale provvedeva alla loro analisi da cui emergevano plurime violazioni della L. n. 727 del 1978, art. 19, in riferimento all’art. 179 C.d.S., comma 2, per le quali venivano irrogate sanzioni sia alla Duino Scavi S.R.L. sia ai rispettivi conducenti, nella specie, in particolare, le sanzioni venivano irrogate con riguardo ai verbali di accertamento dal n. 312826 a 312847.

Il Giudice di Pace di Trieste, adito si sensi dell’art. 204 bis C.d.S., nella resistenza del Comune di Trieste, rigettava l’opposizione con sentenza n. 1026/11.

Contro tale decisione proponeva appello la Duino Scavi S.r.l., e il Tribunale di Trieste, nella resistenza dell’ appellato, rigettava il gravame con condanna alle spese dell’ appellante, con sentenza n. 867/2013.

Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, la Duino Scavi S.r.l. propone ricorso affidato a sei motivi:

1. Nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

2. In via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio dedotto con il primo motivo.

3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. In via di ulteriore subordine alla nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 179 C.d.S., commi 2 – 9, dell’art. 383, comma 1 e art. 385 reg. att. C.d.S., comma 1, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell’art. 384 reg. att. C.d.S., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Comune di Trieste ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo la reiezione del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Va preliminarmente osservato che i sei motivi posti a fondamento del ricorso ruotano intorno a una complessiva questione: l’incompetenza della Polizia Municipale di Trieste ad elevare la contestazione per la non determinabilità del luogo di commissione delle violazioni, con conseguente nullità della procedura di infrazione.

I plurimi motivi devono, pertanto, essere trattati congiuntamente vista la palese comunanza di contenuti, giacchè il ricorrente nel dedurre la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 4-5, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella sostanza insiste nel rilevare la carenza del potere esercitato dal pubblico ufficiale del Comune di Trieste sotto il profilo territoriale.

Le censure non appaiono meritevoli di accoglimento.

Il giudice del gravame, con argomentazioni congrue ed esaurienti, è pervenuta alla decisione di affermare la competenza per territorio della Polizia Municipale di Trieste espressamente sancita, sottolineando come l’indicazione del luogo dell’accertamento, in luogo di quello della violazione, fosse sostitutivo alla luce della ratio dell’art. 383, comma 1 del regolamento.

Tale orientamento della Corte è consolidato in numerose pronunce (ex plurimis Cass. n. 462/2016, Cass. n. 3536/2006, Cass. n. 4459/2003).

Questa stessa Corte ha poi con Ordinanza n. 27202 del 2011 affermato il principio, già più volte sancito, secondo cui, nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi effettuati dai conducenti dipendenti della ricorrente, la condotta contestata è di natura permanente, poichè svoltasi in varie località e nell’impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati o dell’unico permanente), difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento (v. in tal senso Cass. nn. 9708/01 che ha esaminato fattispecie analoga a questa in esame).

Del resto, quanto alla censura di cui all’art. 112 c.p.c., si osserva che per questa Corte il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, qualificando diversamente i fatti dedotti. In altri termini la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e va determinato con riferimento al bene della vita che l’attore intende conseguire ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto (Cass. 24 marzo 2011 n. 6757). La sentenza impugnata non sembra discostarsi dai principi enunciati, avendo ritenuto garantito il diritto di difesa con l’indicazione del luogo dell’accertamento. Ne la ricorrente piega le ragioni per le quali non sarebbe stato assicurato detto diritto.

Alla luce di tali considerazioni risulta superata l’ulteriore censura relativa alla competenza della Polizia Municipale ad emanare i provvedimenti sanzionatori de quibus”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche da parte ricorrente, sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 settembre 2016.

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