Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1781 del 20/01/2022
Cassazione civile sez. un., 20/01/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1781
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente –
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1544/2021 R.G. proposto da:
M.M., O.O., quali genitori esercenti la
responsabilità genitoriale sul minore Ma.Ma.,
rappresentati e difesi dall’Avv. Marialuisa Cavuoto, con domicilio
telematico avvmarialuisacavuoto.cnfpec.it;
– ricorrenti –
contro
A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola;
– intimata –
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte al n.
603/2020 R.G.;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 novembre
2021 dal Consigliere Dott. Enrico Manzon;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha chiesto
dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Fatto
RILEVATO
che:
Con ricorso ex art. 700, c.p.c. M.M. ed O.O., quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Ma.Ma., chiedevano al Tribunale di Verbania, sezione lavoro, di provvedere in via cautelare ed urgente ad assicurare al figlio rappresentato – in via diretta ovvero per equivalente monetario – il diritto ad un trattamento riabilitativo adeguato (25 ore settimanali fino al raggiungimento della maggiore età ovvero fino a diverse indicazioni terapeutiche) alla accertata gravità della sua patologia (autismo infantile/adolescenziale).
Detto Tribunale, in composizione monocratica, con ordinanza in sede cautelare del 27 aprile 2020, ha declinato la propria giurisdizione, indicando quella del giudice amministrativo.
Conseguentemente i consorti M. – O. adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte proponendo la medesima domanda di merito con contestuale analoga istanza di tutela anticipatoria cautelare.
Provvedendo su tale richiesta incidentale, il TAR adito la rigettava, ma profilava peraltro il difetto della propria giurisdizione, espressamente affermando di non condividere la correlativa contraria statuizione del GO preventivamente investito e tuttavia al contempo rilevava di non poter sollevare d’ufficio un regolamento di giurisdizione, non essendo detta pronuncia del Tribunale di Verbania definitiva.
Recependo l’indicazione in tal senso del GA, i consorti M. – O. hanno dunque proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che si dichiari la giurisdizione del TAR Piemonte.
L’A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola non si è costituita in questo giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In via preliminare deve osservarsi che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, in base al condivisibile principio di diritto, al quale il Collegio intende dare seguito essendo senza dubbio adatta pile al caso in esame per identità di ratio, che “Nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dal ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione, in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole” (Sez. U., Ordinanza n. 12861 del 26/06/2020, Rv. 658024 – 01; conf., Sez. U., n. 5806 del 2021).
Ciò posto, il ricorso è fondato.
I ricorrenti hanno chiesto dapprima al giudice ordinario e poi a quello amministrativo di accertare il diritto del minore rappresentato ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e quindi di emettere la conseguente statuizione di condanna dell’ASL territorialmente competente nelle due forme esecutive alternative prospettate.
E’ dunque evidente che tali domande pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione del D.Lgs. n. 241 del 2013, art. 133, comma 1, lett. c), (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.. le controversie in materia di pubblici servizi.. relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione..”.
Non è infatti dubbio che nel caso di specie di “pubblico servizio” si tratti e che debba considerarsi impugnabile, quale “provvedimento negativo”, l’omissione provvedimentale della PA sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
Tale essendo il petitum sia mediati che immediato della causa promossa, non vertendosi nell’ipotesi della contestazione dell’esecuzione di un “programma individuale” di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, ma invece in quella della richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitarià, ne viene dunque implicata l’attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, della ASL piemontese, con la consequenziale devoluzione della controversia al GA in virtù della citata disposizione del cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Rv. 658855 – 01).
Peraltro risulta del tutto corretto il rilievo del PG circa la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali evocati dal TAR Piemonte a sostegno della propria declinatoria di competenza giurisdizionale (sia pure in sede cautelare), trattandosi di fattispecie concrete del tutto differenti da quella in esame.
In conclusione va dichiarata le giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Piemonte), avanti al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio.
Spese di questo procedimento incidentale al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo avanti al quale rimette le parti, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022