Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17809 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. II, 30/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32241/2005 proposto da:

M.G. C.F. (OMISSIS), B.R. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIAVE 52,

presso lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MAZZARELLA FERDINANDO;

– ricorrenti –

contro

F.G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio

dell’avvocato QUARANTINO GIUSEPPE IACONO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUPO FRANCESCO;

– controricorrente –

e contro

R.A.;

– intimata –

sul ricorso 3917/2006 proposto da:

R.A. C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 330, presso lo studio dell’avvocato

PINELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato STALLONE

PATRIZIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.G., B.R., F.G.R.;

– intimati –

sul ricorso 6341/2006 proposto da:

M.G., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAZZARELLA FERDINANDO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

R.A., F.G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 993/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Carcione Renato con delega depositata in udienza

dell’Avv. Mazzarella Ferdinando difensore dei ricorrenti nel ricorso

n. 32241/05 e nel ricorso incidentale n.6341/06 che si riporta agli

atti;

udito l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino con delega depositata in

udienza dell’Avv. Lupo Francesco difensore del controricorrente

incidentale R.G. n. 3917/06 che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per: previa riunione, il

rigetto del ricorso R. con l’assorbimento di quello

incidentale M. – B., l’accoglimento dei primi 4 motivi, e

in subordine del 5^ motivo del ricorso principale M. – B.;

spese a carico di R. – F..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.G. e B.R. esponevano che: avevano acquistato da F.R.G. un villino; successivamente avevano appreso che la porzione del terreno di cui alla particella 1155 confinante con la strada comunale, dai medesimi acquistato, era destinata a parcheggio e avrebbe dovuto essere ceduta al Comune; che la esistenza di tale vincolo era stato taciuto dal venditore e dal notaio rogante, R.A., che ne era a conoscenza;

pertanto, gli istanti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese i predetti per sentirli condannare: il F. alla restituzione del prezzo ed entrambi al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti, deducendo fra l’altro che il terreno soggetto a vincolo non era stato oggetto della vendita intercorsa fra le parti.

Con sentenza del 13 luglio 2000 il Tribunale condannava la R. al risarcimento in favore degli attori dei danni derivanti da responsabilità professionale; rigettava la domanda proposta nei confronti del F..

Avverso tale decisione proponevano autonomi appelli prima gli attori e poi la R..

Riunite le impugnazioni, con sentenza dep. il 19 agosto 2005, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto autonomamente dalla R. nonchè quello incidentale spiegato dagli attori nel relativo giudizio; rigettava l’appello proposto in via principale dagli attori.

Per quel che interessa nella presente sede i Giudici di appello ritenevano che la R., la quale propose autonoma impugnazione successivamente a quella avanzata dagli attori, avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale ex art. 333 cod. proc. civ.: nè, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici nonostante il difetto di forma, l’appello principale poteva convertirsi in incidentale sul rilievo che lo stesso era stato depositato il 25 maggio 2001 cioè oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione previsto a pena di decadenza dall’art. 343 cod. proc. civ..

Procedendo, quindi, all’esame dell’impugnazione proposta dagli attori la sentenza, nel confermare la decisione di primo grado, riteneva che la porzione di terreno soggetta a vincolo, catastalmente individuata con la particella 1155, non aveva formato oggetto della compravendita: tale circostanza era risultata dal contratto preliminare nel quale era indicata soltanto la particella erroneamente indicata in quella 1194 sub 1 e 3, da identificarsi in quella 1154, e dall’elaborato planimetrico ad esso allegato in cui era ben distinta dalla prima la particella 1154 confinante con la strada comunale: in sostanza il confine con la strada comunale riguardava l’intero lotto n. 5 prima della sua divisione e non quella parte promessa in vendita agli attori che era separata dalla strada dalla particella 1155: il che aveva trovato conferma anche nella concessione edilizia in possesso degli attori.

Anche con il successivo atto pubblico l’immobile venduto era identificato con la sola particella 1194, rectius 1154: il che emergeva dagli elaborati planimetrici ed era confermato dall’atto pubblico di provenienza e dall’allegato tipo di frazionamento.

Non assumeva rilevanza, ai fini della invocata ipotesi subordinata di cui all’art. 1440 cod. civ., la realizzazione del muro, tenuto conto che lo stesso era stato realizzato dal Comune, che il F. si era limitato a installare una rete per evitare lo sversamento dei rifiuti dalla strada e che in ogni caso dall’elaborato planimetrico in possesso degli attori si evinceva che il terreno venduto non si estendeva fino alla strada, interponendosi la particella n. 1155.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione:

M.G. e B.R. (ricorso iscritto al n. R.G. 32241/05), affidato a cinque motivi, R.A. (ricorso iscritto al n. R.G.3917/06) sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso il F..

M.G. e B.R. hanno resistito al ricorso proposto dalla R., spiegando ricorso incidentale condizionato e depositando memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

Va innanzitutto esaminato il ricorso proposto dal M. e dalla B. che, essendo stato proposto per primo, va considerato principale, dovendo perciò qualificarsi come incidentale quello proposto dalla R.: infatti ai sensi dell’art. 333 cod. proc. civ. quest’ultimo, avendone i requisiti, si converte in ricorso incidentale.

RICORSO PRINCIPALE:

1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1362, 1470, 1537, 1538 e 2826 cod. civ. nonchè omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione gravata che, nell’individuazione dell’immobile compravenduto aveva dato rilevanza decisiva alle risultanze catastali – che peraltro la stessa Corte aveva ritenuto erronee – senza tenere conto della precisa indicazione dei confini fatta dalle parti, e ciò in contrasto con i principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità 1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurano la sentenza la quale non aveva spiegato per quale ragione non assumeva alcuna rilevanza il fatto che sia nel contratto preliminare sia in quello definitivo il confine fosse stato identificato con la strada, nonostante che la questione fosse stata sollevata con il primo motivo di appello. Nè al riguardo poteva assumere rilevanza decisiva la affermazione circa l’erronea indicazione del confine, perchè nulla avrebbe impedito alle parti di fare coincidere il bene compravenduto con quello oggetto dell’originaria lottizzazione. D’altra parte, le particelle indicate nel contratto erano due o comunque era usato il plurale, sicchè quelle compravendute erano due particelle, per cui non poteva attribuirsi rilevanza alla corrispondenza della particella venduta con quella indicata negli elaborati grafici. Non si spiega perchè era da considerare irrilevante l’indicazione dei confini e perchè il Giudice, pur avendo riconosciuto erroneo anche il dato catastale, avesse attribuito rilevanza decisiva ad esso e non all’indicazione dei confini che pure traeva riscontro nello stato dei luoghi.

1.3. Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. nonchè omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che – in considerazione delle espressioni contrastanti risultanti dal contratto in ordine all’oggetto sarebbe stato necessario ricercare la comune intenzione delle parti valutando il loro comportamento complessivo in occasione della conclusione del contratto: al riguardo, la sentenza non aveva tenuto conto della condotta del venditore, il quale – a stregua di quanto accertato dal C.T.U. – aveva realizzato una cancellata in ferro battuto collocando a ridosso della cancellata di confine con la strada la cisterna – gli alloggiamenti per l’autoclave e il contatore elettrico; nè era stato considerato il comportamento degli acquirenti che in buona fede avevano fatto uso della porzione di terreno in questione. In ogni caso, i Giudici avrebbero dovuto adeguatamente motivare circa la circostanza di avere dato prevalenza alle risultanze catastali rispetto alla indicazione dei confini nella determinazione dell’estensione dell’immobile compravenduto.

1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti, lamentando violazione dell’art. 1366 cod. civ. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducono che in considerazione dell’omesso esame dei punti decisivi indicati nel precedente motivo era stato violato il principio di cui alla norma citata, secondo cui l’interpretazione del contratto deve tenere conto del criterio di affidamento dell’uomo medio che nella specie era ingenerato dall’indicazione dei confini che trovava piena rispondenza nello stato dei luoghi.

1.5. Con il quinto motivo i ricorrenti, lamentando violazione o falsa applicazione dell’art. 1440 cod. civ., e comunque omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducono che erroneamente la sentenza si era limitata ad esaminare la questione circa la sussistenza del dolo incidente, senza tenere conto di quanto si era in realtà dedotto con l’appello in merito alle opere realizzate dal venditore e dalle quali doveva evincersi la stabilità e la definitività dello stato dei luoghi che veniva trasferito.

2. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza ha accertato che oggetto della compravendita era esclusivamente la porzione di terreno catastalmente individuata con la particella 1154 e non pure quella 1155, confinante con la strada comunale.

Nel giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ricostruito la concreta volontà delle parti, tenendo conto di quanto dichiarato nel contratto preliminare, e in quello definitivo (oltrechè delle convergenti indicazioni risultanti pure dalla concessione edilizia) alla stregua degli elaborati planimetrici allegati e in possesso degli attori, nei quali la particella compravenduta era ben individuata e identificata in modo evidente (“anche visualmente”) con la sola particella 1154, che per mero errore materiale era stata indicata come 1194 sub 1-3. Occorre in proposito evidenziare che nell’atto pubblico di trasferimento era espressamente richiamato, quale titolo di provenienza, l’atto del 20 marzo 1991 che a sua volta richiamava l’allegato frazionamento UTE nel quale erano indicate tutte le particelle oggetto della lottizzazione, ivi comprese la particella n. 1154, sulla quale era stata realizzata la villa bifamiliare (sulla 1194 1-3, rectius 1154 1-3, quella degli attori e sulla 3-4 quella di proprietà A.) e, separatamente, la particella n. 1155 che per una parte, quella confinante con la metà del lotto 5 acquistata dagli attori, si interpone fra quest’ultima e la strada.

Orbene, non sembra appropriato nella specie il richiamo dei principi elaborati dalla Suprema Corte circa i criteri che devono seguirsi nella identificazione dell’immobile venduto e sul carattere non determinante dei dati catastali rispetto alla complessiva descrizione del bene contenuta nel titolo e ciò con particolare riferimento alla prevalenza della indicazione dei confini. Ed invero, attraverso gli allegati elaborati planimetrici e il frazionamento catastale costituente parte integrante del titolo di provenienza – a sua volta richiamato dall’atto pubblico di acquisto stipulato dagli attori – nei quali come si è detto era raffigurata la particella 1154 separatamente da quella 1155 – il titolo di acquisto conteneva la puntuale descrizione del bene, essendo identificata la porzione di terreno in concreto venduta e corrispondente alla sola particella catastale 1154, sicchè la determinazione dell’immobile oggetto della compravendita era riconducibile direttamente alla volontà delle parti che ad essa in tal modo avevano inteso fare riferimento. Alla stregua della ricostruzione della volontà pattizia, secondo quanto si è detto, la Corte ha ritenuto che il testo contrattuale non creava alcun dubbio o equivoco su quella che era stata la comune intenzione delle parti nell’individuazione del bene venduto, escludendo pertanto che la indicazione del confine potesse insinuare dubbi sulla effettiva identificazione del bene venduto agli attori. I Giudici quindi, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, hanno evidenziato che la indicazione del confine con la strada comunale fosse frutto di errore e ne hanno indicato le ragioni : alla stregua di quanto, il risultante dagli atti summenzionati, la sentenza ha accertato che il confine con la strada comunale era riferibile all’originario lotto n. 5 nello stato in cui si trovava prima della sua divisione posto che la porzione di immobile, venduto agli attori e sulla quale è stata realizzata la villa bifamiliare di cui si è detto, era separata dalla strada comunale dalla particella 1155 che si frapponeva fra il terreno acquistato dagli attori e la strada comunale. Ed in considerazione dell’evidente errore nella indicazione del confine della porzione di terreno venduto, quale senza ombra di dubbio doveva evincersi dalla chiare risultanze documentali in possesso degli attori, i Giudici hanno correttamente tratto la conclusione che non poteva darsi rilevanza al confine indicato nell’atto di trasferimento.

Poichè nella specie non vi era alcuna incertezza sul bene oggetto di compravendita, a strega del complessivo contenuto del titolo di acquisto, non era neppure configurabile il denunciato contrasto fra indicazione catastale del bene e descrizione contenuta nell’atto.

Occorre infine chiarire che l’esclusione di alcuna incertezza circa il tenore letterale del contratto rendeva non necessario il ricorso al criterio sussidiario della valutazione del comportamento i, complessivo delle parti, mentre per quanto concerne il principio di cui all’art. 1366 cod. civ. la volontà emergente dal consenso delle parti non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell’interpretazione di questo, ma su quello – diverso – della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall’art. 1375 cod. civ. (Cass. 8619/2006).

D’altra parte, i Giudici hanno ritenuto che gli acquirenti fossero in grado di rendersi pienamente conto dell’effettiva estensione del terreno, perchè in possesso degli elaborati planimetrici in cui in modo evidente emergeva quale era il terreno venduto.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. 1.1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata che, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto da essa ricorrente incidentale, non aveva considerato che l’impugnazione proposta era autonoma, tenuto conto che quella avanzata dalla controparte era stata spiegata contro una parte diversa e aveva a oggetto domanda distinta.

La attuale ricorrente, costituendosi nel giudizio di appello, promosso da controparte aveva prontamente comunicato la pendenza del procedimento da lei instaurato, chiedendone la riunione.

1.2. Il motivo va disatteso.

L’appello è stato correttamente dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 333 e 343 cod. proc. civ., atteso che l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perchè sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l’appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343 cod. proc. civ., comma 1 (Cass. 10124/2009).

Il riferimento all’art. 335 appare del tutto fuori luogo, attesa la declaratoria di inammissibilità per le ragioni di cui si è detto.

2. Il secondo motivo deduce che la sentenza, nel ritenere tardivo l’appello, aveva erroneamente considerato la prima udienza di comparizione, senza tenere conto che, ai sensi dell’art. 166 cod. proc. civ., va considerata quella rinviata a norma dell’art. 168 bis cod. proc. civ.: nella specie il Presidente della Corte aveva rifissato con decreto del 18-6-2001 l’udienza del 30-11-2001 2.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 343 cod. proc. civ., comma 1, l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166 cod. proc. civ., secondo cui la costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, ovvero differita d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 168-bis cod. proc. civ., comma 5;

quest’ultima è l’unica ipotesi che giustifica la mancata considerazione della originaria data di udienza (Cass. 9351/2003;13427/2001).

Nella specie, non si è verificato il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5 citato, posto che quella cui fa riferimento la ricorrente è l’udienza che il Presidente della Corte aveva fissato ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ., comma 2.

Il ricorso incidentale condizionato proposto dal M. e dalla B. è assorbito.

Le spese della presente fase vanno così liquidate: a) in solido a carico dei ricorrenti principali a favore di F.; b) a carico della R. a favore dei ricorrenti principali, tenuto conto che questi ultimi sono soccombenti nei confronti del venditore mentre la R. è a sua volta soccombente nei confronti degli attori.

PQM

Riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale proposto dal M. e dalla B. nonchè quello incidentale proposto dalla R., assorbito l’incidentale condizionato proposto dal M. e dalla B..

Condanna M.G. e B.R. in solido al pagamento in favore del F. delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge; condanna la R. al pagamento in favore del M. e della B. delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA