Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17809 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16591 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

VIBRO – BLOC S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in

calce al ricorso, dall’avvocato Maurizio Corain, (C.F.:

CRNMRZ66R07H501X);

– ricorrente –

nei confronti di:

COMUNE DI POGGIORENATICO (FE), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Francesco

Monaldi, (C.F.: MNLFNC45A11G916R);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale subordinata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.

2852/2017, pubblicata in data 1 dicembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Vibro-Bloc S.p.A. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, per l’importo di Euro 125.320,00, nei confronti del Comune di Poggiorenatico (FE), in virtù di un credito originariamente di titolarità della (OMISSIS) S.r.l. (dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado), di cui si era resa cessionaria, derivante da un contratto di appalto pubblico.

Il comune ingiunto ha proposto opposizione ed ha chiamato in giudizio la curatela del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. per essere manlevata in caso di soccombenza e, comunque, per essere risarcita dei danni derivanti dall’inadempimento di quest’ultima al contratto di appalto (frattanto risolto), con pronuncia opponibile anche alla cessionaria.

Il Tribunale di Modena – Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano, ha rigettato l’opposizione.

La Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando assorbite le domande del comune opponente nei confronti del fallimento di (OMISSIS) S.r.l..

Ricorre Vibro-Bloc S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Poggiorenatico, che propone a sua volta ricorso incidentale subordinato sulla base di un unico motivo.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale.

1.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. L’articolata prospettazione delle censure della ricorrente non coglie in realtà adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La corte di appello ha ricostruito ed interpretato la volontà negoziale delle parti emergente dall’atto di cessione di crediti intercorso tra (OMISSIS) S.r.l. (appaltatrice cedente) e Vibro-Bloc S.p.A. (subappaltatrice cessionaria), ritenendo che queste, con specifica clausola contrattuale destinata a regolare i pagamenti degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) in favore dell’appaltatrice da parte del comune committente, avessero espressamente inteso consentire tali pagamenti, per l’importo corrispondente ai S.A.L. maturati prima che l’effettivo credito della subappaltatrice cessionaria Vibro-Bloc S.p.A., in adempimento del quale era stata effettuata la cessione, venisse ad esistenza e fosse documentato (in tutto o in parte) con la relativa fattura, presentata (dalla cedente) o esibita (dalla cessionaria) al comune stesso.

Sull’attività di interpretazione della volontà delle parti emergente dall’atto di cessione il ricorso non contiene censure sufficientemente specifiche di violazione dei canoni normativi di ermeneutica negoziale.

Si tratta, comunque, di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede), ed il risultato dell’attività interpretativa risulta non solo plausibile, ma del tutto ragionevole e condivisibile.

Tanto premesso, l’effettiva ragione della decisione impugnata – secondo il percorso logico argomentativo seguito dalla corte territoriale – è costituita dalla suddetta regolamentazione convenzionale dell’opponibilità della cessione al comune debitore ceduto, sulla base della espressa volontà delle parti, in funzione della causa della cessione (cessione di una parte dei futuri crediti che l’appaltatrice avrebbe maturato nei confronti del committente, in favore della subappaltatrice, in pagamento dei futuri crediti che questa avrebbe maturato nei confronti dell’appaltatrice stessa).

In quest’ottica, la questione dell’efficacia traslativa della cessione, anche con riguardo ai crediti futuri, non ha, evidentemente, il rilievo che le vorrebbe attribuire la ricorrente.

In altri termini, tenuto conto che la causa della parziale cessione del credito futuro della (OMISSIS) S.r.l. costituito dal corrispettivo dell’appalto pubblico, in favore della Vibro-Bloc S.p.A., era costituita dal pagamento del debito della prima nei confronti della seconda derivante dal rapporto di subappalto, debito a sua volta futuro (e di importo notevolmente inferiore a quelle derivante dall’appalto principale), la volontà delle parti, secondo l’accertamento operato dalla corte di appello sulla base dell’atto negoziale di cessione, era quella di consentire alla (OMISSIS) S.r.l. di incassare i pagamenti dei S.A.L. maturati nelle more del subappalto, rendendo operativa e, quindi, sostanzialmente opponibile la predetta cessione nei confronti del comune, debitore ceduto, solo nel momento in cui (non il credito ceduto, ma) l’obbligazione in adempimento della quale era stata stipulata la cessione fosse venuta ad esistenza e fosse stata altresì documentata al comune mediante l’esibizione, da parte della cessionaria, ovvero la presentazione, da parte della cedente, della relativa fattura.

Va pertanto esclusa la dedotta violazione o falsa applicazione, da parte della corte di appello, del disposto dell’art. 1264 c.c., nell’estensione data alla disposizione da questa Corte anche con riguardo alla cessione dei crediti futuri, essendosi i giudici del merito limitati ad interpretare la volontà delle parti espressa nel contratto di cessione del credito, in riferimento ad una condizione di efficacia ed opponibilità della cessione stessa al debitore ceduto.

1.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264 e 1189 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264,1175 e 1375 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il secondo ed il terzo motivo sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

La società ricorrente sostiene che il pagamento alla (OMISSIS) S.r.l. sarebbe stato effettuato dal comune in violazione del principio di buona fede, senza osservare la ordinaria diligenza nell’individuazione dell’effettivo creditore, essendo avvenuto, non solo dopo la notificazione della cessione, ma anche nella (a suo dire pacifica) consapevolezza, da parte del comune stesso, dell’avvenuta maturazione del credito della Vibro-Bloc S.p.A. nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. per l’esecuzione dei lavori subappaltati (cioè la copertura dell’edificio oggetto dell’appalto principale).

Per quanto è possibile comprendere dall’esposizione di cui ai motivi di ricorso in esame, la ricorrente sostiene nella sostanza che il comune avrebbe effettuato il pagamento ad un creditore solo apparente ((OMISSIS) S.r.l.) senza osservare l’ordinaria diligenza e quindi senza potere invocare la propria situazione soggettiva di buona fede; di conseguenza, il pagamento stesso non potrebbe ritenersi liberatorio, anche ai sensi dell’art. 1189 c.c..

I motivi in esame, al pari del primo, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Si premette che le considerazioni relative alla espressa regolamentazione stabilita dalle parti con riguardo all’opponibilità della cessione al comune, già esposte in relazione al primo motivo del ricorso, risultano del tutto assorbenti in relazione al carattere liberatorio del pagamento effettuato dal comune. Avendo la corte territoriale ritenuto che l’operatività e l’opponibilità della cessione era stata sottoposta ad una condizione, non verificatasi, il pagamento al creditore cedente è in ogni caso da ritenersi liberatorio per il comune, a prescindere dalla sussistenza del credito della Vibro-Bloc S.p.A. nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. al momento del suddetto pagamento, essendo pacifico che a tale data non era stata esibita o presentata al comune la relativa fattura (non si era verificato cioè l’evento dedotto in condizione).

In ogni caso, anche a scopo di completezza espositiva, si osserva ulteriormente che le censure di cui ai motivi di ricorso in esame difettano di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con riguardo alla questione della diligenza del comune nell’individuazione del creditore e della sua buona fede nell’effettuare il pagamento a (OMISSIS) S.r.l..

Secondo la ricorrente sarebbe pacifico che il comune era a conoscenza della circostanza di fatto che il suo credito era già interamente maturato alla data del pagamento, intervenuto con determina del 1 marzo 2007, essendo a tale data già stato stipulato ed adempiuto il contratto di subappalto ed essendo cioè stati integralmente completati i relativi lavori (sebbene non fosse stata ancora emessa la relativa fattura).

In nessun modo chiarisce, però, in base a quali atti del processo dovrebbe desumersi che le suddette circostanze (e in particolare, l’avvenuto integrale completamento dei lavori di copertura del tetto e la conseguente avvenuta maturazione del suo credito) fossero addirittura pacifiche e, tanto meno, richiama lo specifico contenuto di detti atti processuali.

Addirittura, la ricorrente afferma esplicitamente in più occasioni, nel ricorso, che la fattura a saldo dei predetti lavori sarebbe stata emessa solo il 16 aprile 2007, oltre ad operare riferimenti non chiari alla stessa data di formale stipulazione del contratto di subappalto (cfr. la nota n. 2 a pag. 3 del ricorso, nonchè la nota n. 6 a pag. 14/15 del ricorso e la nota n. 7 a pag 17 del ricorso, in cui si afferma espressamente che la stipulazione del contratto di subappalto sarebbe avvenuta in data 18 luglio 2007, cioè in data addirittura successiva alla emissione della fattura a saldo dei relativi lavori, e ciò sebbene in verità nel testo del ricorso, a pag. 3, si affermi invece che il contratto di subappalto sarebbe del 18 luglio 2006).

Anche a voler intendere la segnalata contraddizione delle date indicate nel ricorso come un mero errore materiale, manca del tutto la specifica indicazione delle ragioni per cui si dovrebbe ritenere che i lavori in subappalto erano stati già completati alla data 1 marzo 2007 e, addirittura, che tale circostanza fosse pacifica ed incontestata in giudizio: la ricorrente non precisa neanche l’esatta data in cui sarebbero terminati tali lavori e in quali atti del giudizio di merito ciò sarebbe stato specificamente allegato, senza che il comune avesse sollevato in proposito contestazioni.

2. Ricorso incidentale subordinato

Con l’unico motivo del ricorso incidentale (non rubricato), il Comune di Poggiorenatico sostanzialmente ripropone, per il solo caso di accoglimento del ricorso principale, la sua eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, per violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c..

Il motivo resta quindi assorbito in conseguenza del mancato accoglimento del ricorso principale.

3. Il ricorso principale è rigettato, assorbito l’incidentale subordinato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale subordinato;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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