Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17809 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9967-2012 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIESTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SANT’AGATONE PAPA 34, presso lo studio

dell’avvocato LUCA SENATORI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE FUSILLO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 18/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANUZZI per delega dell’Avvocato

QUERCIA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FUSILLO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Vieste notificava alla Regione Puglia avvisi di accertamento per Ici relativa agli anni 2006, 2007 e 2008 sul presupposto che la Regione era proprietaria del complesso immobiliare denominato Centro Pilota del Turismo in Puglia e che non aveva presentato la denuncia Ici nè effettuato alcun versamento. La Regione Puglia proponeva ricorsi che venivano dichiarati inammissibili dalla commissione tributaria provinciale di Foggia sul rilievo che il difensore era sprovvisto di procura in quanto nei mandati a margine dei tre ricorsi era stata conferita la delega al difensore “nel presente grado di giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale” per il che la delega stessa non poteva ritenersi riferita al giudizio di primo grado. Proposto appello, la CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, lo rigettava.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Regione Puglia affidato a sette motivi. Resiste con controricorso il Comune di Vieste.

3. Con il primo ed il secondo motivo, sostanzialmente sovrapponibili, la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 83 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere dovesse applicarsi nel caso di specie la norma di cui all’art. 83 c.p.c., u.c., secondo cui la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa una volontà diversa. Ciò in quanto nel caso di specie era evidente il lapsus calami in cui era incorso il difensore nell’indicare la commissione tributaria regionale in luogo della commissione tributaria provinciale e si sarebbe dovuto considerare che la procura a margine dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado non poteva che essere riferita a tale specifico grado di giudizio.

4. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR motivato in ordine alla dedotta sussistenza di un mero lapsus calami, tenuto conto anche del fatto che il mandato al difensore era stato ratificato con Delib. giunta regionale 25 febbraio 2009, n. 229 ove era stato specificato che i mandati conferiti al difensore per impugnare gli avvisi di accertamento Ici per gli anni 2006, 2007 e 2008 erano riferiti al giudizio da celebrarsi innanzi alla commissione tributaria provinciale di Foggia.

5. Con il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per non aver la CTR pronunciato in ordine ai motivi formulati attinenti tutti alla illegittimità degli avvisi di accertamento.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che i primi tre motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. La CTR ha errato nel ritenere che la procura al difensore scritta a margine dell’atto introduttivo dei giudizi fosse inesistente in quanto era stata conferita per il giudizio d’appello e non per il giudizio di primo grado.

Invero non può ritenersi inammissibile il ricorso proposto alla commissione tributaria provinciale recante a margine un mandato nel quale si faccia riferimento alla commissione tributaria regionale qualora, essendo l’atto rivolto alla commissione tributaria provinciale, la diversa indicazione contenuta nel mandato appaia ascrivibile ad un errore materiale, in ordine al quale la parte non ha potuto essere tratta in inganno, dovendosi presumere che abbia sottoscritto il mandato già predisposto in ogni sua parte e che fosse resa edotta del contenuto del ricorso in relazione al quale non era ancora stato celebrato alcun giudizio. L’incertezza in ordine all’effettiva volontà del conferente non può, infatti, tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l’atto secondo il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c., richiamato per gli atti processuali dall’art. 159 c.p.c., con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti (cfr. Cass. n. 18781 del 14/09/2011; Cass. n. 14793 del 04/06/2008; Cass. n. 14793 del 04/06/2008). La CTR avrebbe dovuto, peraltro, avvedersi dell’errore materiale in cui era incorsa la parte considerando che, con Delib. giunta regionale 25 febbraio 2009, n. 229 era stato specificato che i mandati conferiti al difensore per impugnare gli avvisi di accertamento Ici per gli anni 2006, 2007 e 2008 erano riferiti al giudizio da celebrarsi innanzi alla commissione tributaria provinciale di Foggia.

2. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili in quanto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore, come nel caso che occupa, non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (ex plurimis Cass. n. 23558 del 05/11/2014).

3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 141 luglio 2017

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