Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17809 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 20/07/2015, dep. 09/09/2016), n.17809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22381-2009 proposto da:

CONSORZIO TORINO 2000 FORMAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORINO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2008 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata l’08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANNAS che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Premesso che, negli anni d’imposta dal 2000 al 2003, il Consorzio Torino 2000 Formazione ha svolto corsi sovvenzionati dalla Regione Piemonte, il fisco, ritenendo tale attività formativa non imponibile, ha disconosciuto la detrazione dell’IVA sugli acquisti operata dal Consorzio e applicato le conseguenti sanzioni. Gli atti impositivi sono stati impugnati dal contribuente e confermati dalla commissione tributaria provinciale di Torino giusta sentenza n. 62-2007-17. Il primo giudice ha motivato la sua decisione ritenendo che la sovvenzione regionale fosse volta, oltre al finanziamento dei corsi di formazione, anche al rimborso dell’IVA gravante sulle operazioni inerenti la loro organizzazione; sicchè nulla poteva più spettare la Consorzio per recupero ulteriore dell’IVA assolta sugli acquisti.

2. Per la riforma di tale decisione il contribuente ha proposto appello rigettato dalla commissione tributaria regionale del Piemonte giusta sentenza n. 33-2008-38. Il giudice di secondo grado concorda con le parti nel ritenere che il contributo erogato dalla Regione Piemonte fosse un’operazione di finanziamento al di fuori del campo dell’imposizione sul valore aggiunto, ma ritiene che, seppure a fondo perduto, tale finanziamento non fosse avulso dall’attività del Consorzio attesi sia i poteri regionali di controllo sul rendiconto, sia gli ulteriore versamenti fatti a saldo di maggiori spese. Sennonchè, secondo il giudice d’appello, tutto ciò non ha incidenza sul recupero dell’IVA da parte dell’appellante. Osserva, infatti, che il Consorzio in esame è per un verso soggetto passivo d’imposta, per un altro consumatore finale, atteso che non può rivalersi dell’IVA verso i beneficiari del corsi di formazione. Rileva, in proposito, che i corsi sono “gratuiti” e che “le attività di formazione sono fuori campo IVA”, sicchè il Consorzio non può recuperare l’imposta versata non spettando per legge alcuna detrazione se il bene o il servizio sono afferenti a operazioni attive non soggette o escluse.

3. Per la cassazione della decisione, il Consorzio Torino 2000 Formazione propone ricorso affidato a unico motivo; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico mezzo, denunciando violazione degli artt. 2 e 19 Decreto IVA, il ricorrente assume: (a) che la propria attività è quella di “organizzare corsi di formazione a favore dei soci”, (b) che “nell’ambito della propria attività riceve dei contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di corsi a favore dei consorziati”, (c) che “i soci beneficiari sono società che svolgono attività commerciali, industriali e di servizi, le cui operazioni sono soggette ad IVA”. Osserva che “l’attività del Consorzio ricorrente, volta a proporre l’attuazione di corsi di formazione professionale, rientra nell’ambito delle attività commerciali e pertanto legittimamente detraibile sulla totalità dei costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa”, mentre “la corresponsione del contributo rappresenta cessione di denaro non soggetta all’imposta (…) e non già corrispettivo essendo del tutto evidente l’assenza di una diretta correlazione tra il finanziamento a fondo perduto ricevuto e le prestazioni poste in essere per carenza di rapporti sinallagmatici”. Aggiunge che non trova neppure applicazione la Legge Finanziaria n. 537 del 1993, art. 14, comma 10 perchè la esenzione ivi prevista “investe i corsi indirizzati a personale della P.A.” o diversamente quelli “posti in essere da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”. Pertanto interroga la Corte chiedendo: a) “se, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 19 la corresponsione di un contributo regionale a un Consorzio rappresenti cessione di denaro non soggetta all’imposta e non già un corrispettivo, non essendoci una diretta correlazione tra finanziamento a fondo perduto ricevuto e prestazioni poste in esame per carenza di rapporto sinallagmatico (do ut des) tra l’ente e il beneficiario”; b) “se, per l’effetto si legittima la detrazione dell’IVA su tutti gli acquisti effettuati dal Consorzio per la realizzazione dei corsi di formazione a favore e dei consorziati e quindi debbano essere annullati gli avvisi di accertamento (…) che non hanno riconosciuto la detraibile dell’IVA per gli anni in contestazione”.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1.Come è noto, la detrazione dell’IVA sugli acquisti non è consentita quando le operazioni attive sono esentate dall’imposizione sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2. Il giudice d’appello osserva che il Consorzio Torino 2000 Formazione non può rivalersi dell’IVA verso i beneficiari dei corsi di formazione, perchè i corsi sono “gratuiti” e “le attività di formazione sono fuori campo IVA”. Dunque, pur senza citarlo espressamente, la commissione regionale si rifà al principio di onerosità dell’imposizione sul valore aggiunto sulle prestazioni di servizi ai sensi dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1che trova più precisa definizione nel successivo comma 3, laddove si mette in evidenza come il servizio reso a titolo gratuito sia imponibile solo se coincide con una ipotesi di autoconsumo o di destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa Sul punto tacciono tanto il motivo quanto il quesito di diritto, sicchè la “ratio decidendi” correlata alla gratuità dei corsi di formazione non risulta essere stata Impugnata con il ricorso in esame.

Rilievo parzialmente analogo va fatto riguardo all’altra “ratio decidendi” correlata all’affermazione che “le attività di formazione sono fuori campo IVA”. Dunque, pur senza citarle espressamente, la commissione regionale si rifà alle operazioni esenti dall’imposta di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 20) laddove considera esenti le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

2.2. Per dottrina e prassi sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione le prestazioni formative approvate e finanziate da anti pubblici, atteso che nel finanziamento della gestione dello svolgimento del progetto formativo è insita l’attività di controllo e vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente è preposto a tutelare.

2.3. Sul punto tacciono tanto il motivo quanto – e soprattutto – il quesito di diritto, sicchè la “ratio decidendi” correlata al fatto che “le attività di formazione sono fuori campo IVA” non risulta essere stata specificamente impugnata con il ricorso in esame Invero a pag. 7 v’è un fugace alla circostanza che “l’esenzione investe i corsi indirizzati a personale della P.A. o diversamente se posti in essere da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazione”. Sennonchè il rilievo, neppure contenuto nel quesito di diritto (pag. 9-10) a pena d’inammissibilità, è fatto nel solo testo del motivo e con esclusivo riferimento al “sistema introdotto con la Legge Finanziaria n. 537 del 1993, art. 14, comma 10”, al fine di fare ritenere “non applicabile il disposto del comma 10 al caso in contestazione”. Ma il riferimento normativo, oltre che estraneo al tenore della sentenza d’appello, riguarda unicamente la diversa questione “dei versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale” che, per detto comma 10, “costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10” Anzi, è lo stesso giudice d’appello a ritenere che il “definire l’esistenza di un rapporto sinallagmatico fra i due enti non ha alcuna incidenza sul recupero dell’IVA da parte dell’appellante”.

2.4. Infine, l’intera struttura del ricorso è diretta, pur denunciando violazione o falsa applicazione di norme tributarie, in realtà prospetta nient’altro che un preteso errore di giustificazione della decisione di merito sul contenuto concreto dei rapporti di sovvenzione tra la Regione Piemonte e il Consorzio Torino 2000 Formazione e sul concreto atteggiarsi dei rapporti di formazione tra il consorzio stesso e i beneficiari dei corsi e/o le società che sarebbero consorziate e, al contempo, beneficiarie delle prestazioni. Tutto ciò rileverebbe sui diversi profili del difetto di motivazione e della inosservanza delle norme civilistiche d’interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi. Nulla di tutto ciò, però, si legge nel ricorso in esame, ove si omette persino di riportare i passi salienti sia degli avvisi di accertamento, sia degli atti amministrativi e/o negoziali che regolano le sovvenzioni ottenute e i corsi espletati dal Consorzio Torino 2000 Formazione. Il che ridonda in palese difetto di autosufficienza e rende il motivo e il quesito di diritto null’altro che una petizione di principio.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il “Consorzio Torino 2000 Formazione” alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro.10.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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