Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17809 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 03/07/2019), n.17809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2071/2014 proposto da:

S.G.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

da se medesimo e unitamente all’avvocato Scotti Galletta Marco,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) a r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, dell’11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/06/2019 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Napoli rigettava il reclamo proposto dall’avv. S.G.A. nei riguardi del decreto col quale il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) soc. coop. a r.l. gli aveva liquidato il compenso per l’attività difensiva posta in essere in favore della curatela nell’ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare, instaurato con citazione dell’anno 1993;

il tribunale osservava che l’ammontare dell’onorario (4.000,00 Euro) era stato commisurato alla tipologia di questioni in effetti trattate, avendo il reclamante esercitato il patrocinio all’esito di un giudizio nuovamente incardinato in primo grado dopo una rimessione operata dalla corte d’appello di Napoli per difetto di contraddittorio; donde egli aveva dovuto affrontare pur sempre le questioni originarie;

rilevava poi che lo stesso reclamante aveva chiesto la liquidazione del compenso in base ai parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 e il giudice delegato aveva applicato giustappunto quei parametri, commisurando l’onorario alla fase introduttiva e alla fase decisoria visto che nel nuovo giudizio non v’era stata un’attività istruttoria, nè una particolare attività di studio ulteriore rispetto a quella fatta originariamente;

l’avvocato S.G. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

la curatela fallimentare non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente, deducendo la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 26 e dell’art. 158 c.p.c., eccepisce la nullità del decreto per violazione del principio di terzietà del collegio giudicante, avendo di esso fatto parte il giudice delegato; subordinatamente eccepisce l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 25, nella parte in cui non prevede l’esclusione del giudice delegato anche per le procedure fallimentari anteriori;

il motivo è infondato;

questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai sensi della L. Fall., artt. 25 e 26, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo a una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, a un’incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l’istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (cfr. Cass. n. 7980-11, Cass. n. 24866-14, Cass. n. 24159-17);

non assume rilievo la circostanza che il legislatore abbia successivamente modificato la L. Fall., art. 25, imponendo al giudice delegato un espresso divieto di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, atteso che l’adozione di un diverso modello procedimentale, caratterizzato da una più netta separazione tra le funzioni affidate al giudice delegato e quelle spettanti al tribunale fallimentare, non è di per sè sufficiente a giustificare una interpretazione evolutiva della disposizione previgente, soprattutto alla luce della norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, che espressamente ha sancito l’applicabilità della legge anteriore alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma;

per questa medesima ragione è manifestamente infondata la questione di costituzionalità ipotizzata dal ricorrente, poichè giustappunto la surriferita adozione del distinto modello procedimentale rende impraticabile un accostamento tra la normativa anteriore e la nuova, ipoteticamente rilevante ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost.;

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.M. n. 27 del 2004 e la falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, oltre che l’omesso esame di fatti decisivi, atteso che le sue prestazioni si erano esaurite alla data del 24-5-2012, prima cioè dell’entrata in vigore del D.M. applicato dal tribunale;

il motivo è fondato;

questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass. Sez. U n. 17405-12);

il tribunale di Napoli ha infranto il principio, ponendo a base della decisione l’ininfluente circostanza che lo stesso reclamante aveva chiesto la liquidazione del compenso in base ai parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012;

questa circostanza era (ed è) del tutto irrilevante poichè quella alli esame costituiva una questione di diritto, e la ricognizione del dato normativo sulla cui base risolvere la questione di diritto non è nella disponibilità della parte, rientrando sempre nell’ordinaria attività esegetica che il giudice deve svolgere d’ufficio;

in guisa del menzionato principio, il tribunale di Napoli ha dunque omesso l’accertamento, che la fattispecie imponeva, in ordine all’epoca di completamento della prestazione professionale;

il terzo motivo, col quale è ulteriormente dedotta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, in relazione alla concreta determinazione del compenso per scaglioni, relativamente alle fasi e ai corrispondenti valori di liquidazione, resta ovviamente assorbito;

il provvedimento va cassato e la causa rinviata al medesimo tribunale di Napoli che, in diversa composizione, rinnoverà la valutazione uniformandosi al principio di diritto appena esposto;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa il provvedimento in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA