Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17808 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. II, 30/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso Dott. MARCO

GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato DI PAOLO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

S.E. IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE DI CARMINE E D.

F. MIRANDA RICCI; S.E., S.N., S.

A., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 664/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Di Paolo Massimo difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10-11-1992 S.F., erede di P.S., deceduto il (OMISSIS), a sua volta erede di S.F., deceduto il (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pescara la madre C.A., i propri fratelli S.N. e A.S., la cugina S.E. e le zie S.E. e S.D. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione con la divisione dei beni compresi nell’asse ereditario di entrambi i comuni danti causa.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti eccependo anche l’incompetenza per valore del Pretore adito che, accogliendo la sollevata eccezione, dichiarava con sentenza la propria incompetenza.

Riassunta la causa da S.E., S.E. e D. S. dinanzi al Tribunale di Pescara, quest’ultimo con sentenza del 21-3-2002 dichiarava lo scioglimento della comunione costituitasi tra le parti in causa a seguito di successione ereditaria, ed assegnava le quote con diritti ed obblighi reciproci di conguaglio.

La sentenza veniva impugnata da S.F., S. N., S.A. ed C.A. che ne chiedevano la riforma limitatamente allo scioglimento della comunione del locale di cui alla part. 1000768, in quanto non rientrante nella massa ereditaria essendo di proprietà esclusiva di F. S.; resistevano in giudizio S.E. ed S.E., quest’ultima in proprio e nella qualità di procuratrice di C. R. e R.D.F.M. quali eredi di D. S..

La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 13-7-2005 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza S.F. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo; nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo articolato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nella formulazione antecedente alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, premesso che l’istante con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto la divisione giudiziale solo del locale di cui alla partita catastale 1000267 e dei terreni compresi nella partita catastale 7963, e che peraltro nella comunione ereditaria era compreso anche i vano ubicato al piano rialzato avente accesso dall’androne condominiale e dal portoncino di pertinenza esclusiva del vano stesso, riportato in catasto alla partita 1000768, particella 48, sub 2, assume che, a fronte della domanda riconvenzionale con la quale S.E., S.D. ed S.E. avevano chiesto l’inclusione nella comunione ereditaria di detto vano, l’esponente nella sua comparsa di risposta dinanzi al Tribunale di Pescara aveva chiesto il rigetto della suddetta domanda riconvenzionale e l’ammissione di una prova avente ad oggetto l’avvenuto acquisto per usucapione del locale controverso.

Il ricorrente aggiunge poi che, nonostante che l’esponente con il successivo atto di appello proposto insieme ad C.A., S.N. ed S.A. aveva chiesto l’esclusione dall’ambito dei beni da dividere del locale di cui alla partita 1000768 e l’ammissione di una prova testimoniale avente ad oggetto il possesso in modo pacifico e non clandestino del predetto locale da almeno 40 anni, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile in quanto nuova la domanda proposta dagli appellanti, considerato che la sentenza di primo grado aveva affermato che non risultavano essere state avanzate nel giudizio di primo grado nè una domanda nè una eccezione di usucapione; orbene tale assunto era erroneo, posto che il deducente aveva formulato una eccezione riconvenzionale volta al rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte, e che l’eccezione riconvenzionale, nella vigenza del testo originario dell’art. 345 c.p.c. (applicabile “ratione temporis” nella fattispecie), poteva essere proposta per la prima volta in appello.

La censura è fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto, in riferimento alla richiesta degli appellanti di rimessione della causa in istruttoria al fine di provare che C.A. aveva posseduto in modo pacifico e non clandestino da almeno 40 anni ed aveva quindi usucapito il locale in questione, che si trattava di domanda inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto nuova, mai avanzata nel giudizio di primo grado, posto che la sentenza impugnata aveva rilevato che “…non risultavano avanzate, in questa sede, nè domanda, nè eccezione di usucapione”.

Tali affermazioni non possono essere condivise.

Sotto un primo profilo si osserva che dall’esame diretto degli atti (consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato), emerge che in realtà il S. nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale di Pescara aveva dedotto che il locale per cui è causa non era mai appartenuto all’asse ereditario indiviso, essendo stato acquistato a titolo originario per usucapione, e aveva dunque chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale delle controparti relativa all’inclusione di tale immobile nell’ambito della comunione ereditaria sussistente tra le parti.

Inoltre è rilevante evidenziare che comunque in sede di appello il S., unitamente a S.N., S.A. ed S.A., aveva chiesto escludersi dallo scioglimento della comunione suddetta il locale in questione in quanto non rientrante nella massa ereditaria e di proprietà esclusiva del S. medesimo, chiedendo in via subordinata l’ammissione di una prova testi in ordine all’acquisto per usucapione dell’immobile suddetto da parte di C.A..

Sulla base di tali premesse è agevole rilevare che il S., lungi dall’aver formulato una domanda riconvenzionale, si era limitato a sollevare, sia in primo che in secondo grado, una eccezione riconvenzionale di usucapione in quanto volta non già ad una declaratoria di acquisto a tale titolo dell’immobile per cui è causa, ma soltanto al rigetto della domanda di S.E., E. S. e S.D. relativa all’inclusione del bene nell’ambito della comunione ereditaria sussistente tra le parti;

pertanto da ciò consegue che da un lato erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che in primo grado non fosse stata formulata una eccezione di usucapione, e che dall’altro è comunque decisivo sottolineare che a norma dell’art. 345 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla L. 26 novembre 1990 n. 353 applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello deve ritenersi consentita all’appellante anche nel caso in cui venga, per l’effetto, ampliato il “thema decidendum”, purchè le eccezioni formulate nell’atto introduttivo siano dirette all’esclusivo fine di ottenere la reiezione della domanda avversaria; ne consegue che l’eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa, ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte sia pure con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello, (Cass. 13-4-1999 n. 3618; Cass. 18-7-2002 n. 10441).

In definitiva quindi in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla Corte di Appello di Campobasso che provvedere anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Campobasso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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