Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17808 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 13/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17808

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5137/2011 R.G. proposto da:

COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS – C.D.C. – s.p.a., con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante L.M.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Elisa Antongiovanni del Foro di

Milano e Claudio d’Angelantonio, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Via Boezio n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 104/44/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia – Milano, depositata il 10/08/2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal

Consigliere Luigi Giordano;

Udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato Rita Grazia Della Cena per

delega dell’avv. d’Angelantonio, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito, per la parte controricorrente, l’Avvocato dello Stato, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale dott.

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del primo o del

secondo motivo; in subordine del terzo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 104/44/2010, depositata il 10 agosto 2010 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla società COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS – C.D.C. – s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 365/01/2009 della Commissione tributaria provinciale di Milano, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di appello, per quanto qui interessa, rilevava che:

– con avviso di liquidazione n. 4583 del 2008, l’Agenzia delle entrate aveva determinato l’imposta di registro dovuta dalla contribuente con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 38901 del 2005 nella misura proporzionale del 3%, applicando il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e l’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata al medesimo D.P.R. n. 131 del 1986 che sottopone a detta imposizione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori;

– il decreto ingiuntivo trovava fondamento su un riconoscimento di debito da parte della società C.D.C. USA INC per somme non versate alla società COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS – C.D.C. – S.p.a.;

– l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale era legittima perchè “si fonda su un atto avente natura meramente dichiarativa (che non rivela la natura dei rapporti sottostanti) e comunque su un atto (fonte di obbligazione) sufficiente a legittimare l’ingiunzione”;

– non è condivisibile la tesi della società contribuente secondo cui andava applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, nota 2, del D.P.R. citato (che esclude il pagamento dell’imposta proporzionale per la parte in cui l’atto giudiziario dispone il pagamento di corrispettivi o di prestazioni soggette ad Iva ai sensi dell’art. 40 medesimo D.P.R.) perchè, in tale ipotesi, sarebbe stato necessario conoscere la natura e l’origine del rapporto sottostante alla ricognizione di debito che si assume soggetto ad Iva e se l’imposta fosse stata versata o meno.

2. Avverso la sentenza di appello, la società COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS – C.D.C. – s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 febbraio 2011 ed affidato a tre motivi.

3. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, costituendosi in data 14 aprile 2011.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS – C.D.C. – S.p.a. ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e dell’art. 8, nota 2, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento al rigetto da parte della CTR della domanda principale di applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

La società ha dedotto che l’avviso di liquidazione impugnato concerne l’imposta dovuta “in dipendenza del decreto ingiuntivo”, emesso sulla base di una ricognizione debito. Secondo la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR, detta ricognizione di debito non è fonte di obbligazione, ma produce solo l’effetto di dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. Nel caso di specie, l’atto indicava “chiaramente che il debito si riferisce ad incassi di fatture della C.D.C., effettuati dalla C.D.C. USA per conto della mandante C.D.C. e dalla C.D.C. USA indebitamente trattenuti”. L’art. 8, nota 2, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 esclude l’applicazione della imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva ai sensi dell’art. 40 medesimo D.P.R.

1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

1.2. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata al medesimo D.P.R., i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ord., 18 gennaio 2017, n. 1247; in precedenza, Cass., Sez. 5, 17 settembre 2001, n. 11663; si vedano anche Cass., Sez. 5, 20 giugno 2008, n. 16829, che, a prescindere dalla massima ufficiale, non si riferisce alla tassazione del decreto ingiuntivo, ma a quella della ricognizione di debito; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2007, n. 12432).

L’imposta di registro che riguarda il decreto ingiuntivo, infatti, va distinta da quella cui è sottoposta la ricognizione di debito in base alla quale il decreto ingiuntivo eventualmente è stato emesso.

Il decreto ingiuntivo esecutivo è soggetto ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%. La ricognizione di debito, come scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita nè nella prima, nè nella seconda parte della tariffa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, nè necessariamente ricompresa nel disposto di cui all’art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d’uso delle “scritture private non autenticate” qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetto a registrazione in termine fisso in forza del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9, parte prima, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. 12 novembre 2014, n. 24107).

Nel caso di specie, confermando la sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione, la sentenza della CTR ha applicato l’imposizione in misura proporzionale al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano dapprima indicato, rispettando l’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Neppure è ravvisabile la dedotta violazione dell’art. 1988 c.c., nè il difetto della motivazione della sentenza prospettato.

Nel caso di specie, il tenore della ricognizione di debito è irrilevante perchè l’imposta di registro non riguarda la ricognizione di debito, ma il decreto ingiuntivo che, per le ragioni dapprima espresse, è soggetto ad imposizione di registro in misura proporzionale.

In ogni caso, la ricognizione di debito, come sostenuto dalla ricorrente, effettivamente, non determina la nascita di un’obbligazione a carico del promittente, ma solo l’inversione dell’onere della prova perchè il rapporto sottostante si presume fino a prova contraria. Non sempre, però, l’atto rimanda, implicitamente o esplicitamente, all’esistenza di un atto costitutivo del sottostante rapporto patrimoniale. La ricognizione di debito, infatti, può essere “pura” o “titolata”. Quest’ultimo caso si verifica quando dall’atto risulta – cioè viene indicato – il rapporto fondamentale. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro sulla ricognizione di debito è rilevante che da essa sia desumibile l’atto fonte dell’obbligazione sottostante, perchè, in difetto, non è possibile verificare se, con riferimento a detto atto costitutivo del rapporto sottostante, sia stata versata l’imposta dovuta, anche per gli effetti indicati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

Nel caso in esame, la ricognizione di debito della CDC USA Inc. in esame si limita ad un generico rinvio all’estratto conto relativo ai rapporti intrattenuti con la società COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS – C.D.C. – s.p.a., indicando semplicemente l’importo del debito, senza alcun riferimento alle operazioni commerciali sottostanti. Ne consegue che, ove si stesse discutendo dell’imposizione relativa alla ricognizione di debito, ma non è questo il caso, si sarebbe dovuta comunque escludere l’applicazione dell’art. 8, nota 2, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, nè si sarebbe verificata alcuna violazione dei principi di alternatività dell’imposta e del divieto di doppia imposizione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la società COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS – C.D.C. – S.p.a. denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la sentenza impugnata ha ignorato la domanda, proposta in via subordinata, di applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 1%, prevista, ai sensi dell’art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per gli atti di natura dichiarativa.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la società COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS – C.D.C. – S.p.a. denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione dell’art. 3, comma 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, avendo la sentenza della CTR implicitamente respinto la domanda di applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 1%, ai sensi dell’art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per gli atti di natura dichiarativa.

3.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati.

3.2. La CTR ha rigettato l’appello avverso la decisione della CTP che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avverso la determinazione dell’Agenzia delle entrate che aveva liquidato l’imposta di registro dovuta dalla contribuente con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 38901 del 2005 nella misura proporzionale del 3%. La decisione impugnata ha reputato corretta l’applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 che sottopone a detta imposizione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori. In questa decisione si deve ritenere implicita la statuizione di rigetto della domanda relativa all’imposizione proporzionale nella misura del 1%, formulata con le domande subordinate che, pur non espressamente esaminata a differenza di quella relativa all’imposizione in misura fissa formulata in via principale, risulta incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17956).

4. Il ricorso va in conseguenza respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte:

– respinge il ricorso;

– condanna la contribuente a pagare le spese di causa, liquidate in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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