Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17808 del 09/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 20/07/2015, dep. 09/09/2016), n.17808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4495-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A 3 SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 479/2008 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svelta nella pubblica udienza del

20/07/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso di accertamento notificato alla Soc. A-3 il 23 novembre 2005 il Fisco recuperava maggiore IVA per l’anno d’imposta 2003. Per quanto qui interessa, l’Ufficio rilevava: a) che la contribuente aveva acquistato autovetture usate senza applicazione dell’IVA, In quanto le fatture d’acquisto recavano l’annotazione che le transazioni erano state effettuate con il regime del margine; b) che dalle carte di circolazione dei veicoli, provenienti da una ditta fornitrice inglese, emergeva che le autovetture, prima dell’immatricolazione in Italia, erano state intestate a soggetti comunitari passivi d’IVA, quali società di capitali spagnole (Sol Mar Aiquiler de Vehiculos SL; Invaral SA; Easyrentcar Uk Lts Suc En Espana), esercenti l’attività di autonoleggio senza conducente (Alq. Sin Coduct.); c) che, pertanto, detti esercenti comunitari, avendo acquistato nell’ambito di attività d’impresa, non potevano che detrarre “a monte” l’IVA e che, quindi, la successiva fase di rivendita dovesse necessariamente seguire le regole ordinarie.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania, confermando l’annullamento dell’atto impositivo disposto dalla commissione tributaria provinciale di Caserta in accoglimento del ricorso della Soc. contribuente, osservava che non sussistevano le condizioni per l’applicazione del regime del margine, dovendosi ritenere che la qualità soggettiva delle cedenti spagnole, società intervenute a monte dei passaggi per il trasferimento delle vetture usate, non fosse stata “dovutamente documentata” riguardo alla circostanza che ciascuna compagine “fosse esclusivamente dedita all’autonoleggio”. Il giudice d’appello aggiungeva che era illegittima la pretesa del fisco che una “verifica sostanziale” di tal genere fosse “da effettuarsi da parte del contribuente”.

3. Per la cassazione della sentenza notificata il 19 dicembre 2008, l’AGENZIA delle ENTRATE ha proposto ricorso, affidato a due motivi e notificato in data 17-20 febbraio 2009; la società contribuente non ha spiegato attività difensiva.

4. All’esito della pubblica udienza del 19 gennaio 2015, la Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. nel termine perentorio di quaranta giorni a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Indi, una volta comunicato il 3 marzo 2015 il provvedimento interlocutorio, l’incombente ivi disposto è stato regolarmente eseguito in data 18-20 marzo 2015 e la causa, richiamata all’udienza odierna, è definitivamente passata in decisione senza che la società contribuente abbia spiegato attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, fondatamente denunciano errori di giustificazione della decisione di merito sul fatto (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione di norme di diritto sostanziali (art. 360 c.p.c., n. 3 anche in rel. all’art. 2697 c.c. al D.L. n. 41 del 1995, art. 36).

5.1. In primo luogo, l’odierno Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento, ampiamente espresso da questa Corte, secondo cui il regime del margine, previsto dal D.L. n. 41 del 1995, presuppone la mancata detrazione dell’IVA all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime de quo (Cass. 2227/11; conf. 20089/14).

In secondo luogo, si è ritenuto da parte di questa Corte che il regime del margine non sia applicabile alle vendite di autoveicoli usati, provenienti da società di leasing o autonoleggio e simili, dovendosi presumere, in base a normali criteri di economicità, che in tali casi l’IVA sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, per cui non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente (Cass. 3427/10 e 2659/12; conf. 20089/14).

Inoltre, sul punto si è affermato che, nelle operazioni di vendita di autoveicoli, soggette al regime del margine, la responsabilità del cessionario per l’omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l’originario cedente ed agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione (Cass. 3427/10 e 5309/12; conf. 20089/14).

Infine, nel caso di specie non risulta, dall’impugnata sentenza, nè altrimenti si apprezza, che le imprese commerciali (di autonoleggio) abbiano a loro volta acquistato i veicoli sul mercato dell’usato (Cass. 20089/14; cfr. sul punto in generale Cass. 22862/11).

5.2. Orbene, dal contenuto della decisione, non è contestato che il passaggio delle auto vedeva quali protagonisti un operatore estero comunitario (le società spagnole di autonoleggio), un cedente estero comunitario (la ditta fornitrice inglese) e un cessionario nazionale (la Soc. contribuente).

E’, inoltre, del tutto pacifico il dato assai indicativo che gli intestatari dei libretti fossero soggetti esteri (UE) operanti nel ramo del noleggio di autoveicoli e, quindi società di capitali utilizzatrici degli stessi come beni dell’impresa. Il che era del tutto evidente dalla denominazione degli intestatari originari (Sol Mar Alquiler de Vehiculos SL; Invaral SA; Easyrentcar Uk Lts Suc En Espana) e dalla dicitura noleggio senza conducente (alquiler sin conductor abbr. Alq. Sin Coduct.) contenuta nei documenti di circolazione.

La sentenza appare, dunque, erronea avendo trascurato obiettivi dati di fatto, atteso che le circostanze decisive (l’avere la cessione riguardato autovetture in origine di proprietà di soggetti svolgenti attività di autonoleggio e costituiti in forma di società di capitali, come tali soggetti passivi d’imposta nel proprio paese di residenza) si desumono dal contenuto degli atti causa, nelle parti trascritte nel ricorso per autosufficienza, nè risultano altri profili seriamente controvertibili.

5.3. Esattamente la ricorrente sostiene la violazione anche dell’art. 2697 c.c., oltre che delle disposizioni specifiche sul regime del margine. La pretesa erariale, infatti, si fonda su due proposizioni argomentative tutte ampiamente riscontrate e, praticamente, non contestate: a) le autovetture usate vendute alla Soc. contribuente erano state oggetto di passaggi comunitari; b) i soggetti intestatari nei libretti d’immatricolazione erano classificate come società di capitali, esercenti autonoleggio. Ne deriva la presunzione, logica e circostanziale, che gli operatori comunitari, intestatari dei libretti d’immatricolazione, avendo acquistato (verosimilmente) nell’ambito di attività d’impresa, non potessero che detrarre “a monte” l’IVA; il che comporta, quindi, che la successiva fase di rivendita dovesse necessariamente seguire le regole ordinarie.

Ne consegue che, essendo l’applicazione del regime del margine di utile un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario ed essendo la contestazione dell’Amministrazione fondata su elementi oggettivi, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificavano l’operatività di tale regime incombeva al cessionario nazionale, cioè alla Soc. contribuente. Questa era tenuta a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell’operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell’IVA corrisposta a monte, secondo la diligenza confacente alla sua qualità di operatore commerciale del settore ed alla stregua dei documenti in suo possesso, il tutto conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova ed al sistema del diritto comunitario. (Cass. 15219/12 e 8636/12; conf. 20089/14).

5.4. Sulla scorta di tali considerazioni emerge di tutta evidenza che non rileva l’annotazione nelle fatture dell’applicazione del regime del margine di utile negli acquisti intra-comunitari. Infatti, non costituisce unica condizione legale del beneficio la regolarità formale della fattura emessa dal cedente, altrimenti si attribuirebbe a tale documento un’efficacia probatoria, in realtà non prevista, riguardo all’esistenza dei presupposti giustificativi di tale regime fiscale, e cioè che il cedente abbia assolto l’imposta in modo definitivo e risponda a uno dei requisiti soggettivi indicati dalla medesima disposizione. (Cass. 8828/12; conf. 20089/14).

Le peculiarità applicative del regime del margine sopra esposte, con riferimento alla fattispecie concreta, trovano conforto nelle decisioni della Corte di giustizia, che pronunziando sull’art. 314 della direttiva 2006/112 e sull’omologo art. 26-bis della sesta direttiva CEE, è ferma nel sostenere che il regime d’imposizione sull’utile realizzato dal soggetto passivo rivenditore in occasione della cessione di beni d’occasione – costituisce un regime particolare dell’IVA, che deroga al sistema generale (Corte giust. 19/7/2012, C-160/11, 28; 3/3/2011, C-203/10, 46; 8/12/2005, C 280/04, 35; v. da ultimo conf. Cass 658/14 e conf. 20089/14).

Pertanto, soltanto gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere a fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode, possono fare affidamento sulla liceità di tali operazioni. Invece, un soggetto che, come l’odierna contribuente, sapeva o avrebbe dovuto sapere che con il proprio acquisto partecipava a un’operazione in frode all’IVA non può allegare la buona fede in relazione alle operazioni compiute (Corte giust. 6/7/2006, C-439/04 e C-440/04; 3/3/2005, C-32/03; 12/1/2006, C-354/03 e altre. Cfr. Cass. ult. cit.).

6. In conclusione, il ricorso essere accolto e, una volta cassata la sentenza d’appello, il ricorso introduttivo della Soc. contribuente può essere immediatamente rigettato ex art. 384 c.p.c., non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; quelle delle fasi merito possono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente che condanna alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro =7300,00= per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA