Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17807 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 24/02/2014, dep. 09/09/2016), n.17807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4890-2008 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA REGGIO CALABRIA

6, presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROMANELLI EUGENIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2006 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 07/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2014 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in perso del Sostituto Procuratore Generale Don. BASILE

Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. In data 10.07.02 veniva notificata a C.G. la cartella di pagamento n. (OMISSIS) di Lire 65.796.170, inerente al recupero per IVA dichiarata e detratta per l’anno di imposta 1989.

2. La cartella veniva impugnata da C.G. deducendo la mancata notifica dell’avviso di rettifica, atto presupposto. Il ricorso veniva rigettato dalla CTP di poli con la sentenza n. 636/38/04. L’appello proposto dal contribuente veniva rigettato dalla CTR di poli con la sentenza n. 196/52/06, depositata il 07.09.07 e non notificata.

3. Con tale decisione il giudice di seconde cure affermava che la dedotta nullità della notifica dell’avviso di rettifica, che secondo C.G. doveva essergli notificato in (OMISSIS), non trovava fondamento, atteso che la notifica dello stesso atto era stata eseguite in data 28.12.94 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 a seguito di un primo accesso presso tale indirizzo, ove il Cime era risultato “sloggiato” come attestato dal pubblico ufficiale, senza che fosse stata proposta querela di falso in merito.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 196/52/06 della CTR di Napoli, affidandosi a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Formula il seguente quesito “Dica codesta Ecc.ma Corte se è valida e produttiva dell’effetto della legale conoscenza dell’atto, da parte del destinatario, la notifica eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. E), allorchè risulti la effettiva residenza del destinatario ed il messo notificatore abbia omesso di effettuare le dovute ricerche anagrafiche volte a determinare che nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente nonchè i tentativi invano esperiti nelle modalità ordinarie”.

1.2 Con il secondo motivo lamenta la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ragione della mancata valutazione da parte della CTR della documentazione dallo stesso prodotta a riprova della sua effettiva residenza in (OMISSIS) e della omessa motivazione circa le ragioni di merito connesse all’impugnazione della cartella e degli atti presupposti. Formula il seguente quesito di diritto “Dica codesta Ecc. ma Corte se è valida e produttiva dell’effetto della legale conoscenza dell’atto, da parte del destinatario, la notifica eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. E), allorchè il messo notificatore, non abbia indicato nella relata di notifica, le ricerche effettuate e volte a dimostrare che nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente nonchè i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie”.

1.3. Con entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per la strettamente connessione, il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei vizi della notifica dell’avviso di rettifica – atto presupposto della impugnata cartella di pagamento – da parte della CTR sotto due profili. Da un lato si duole che sia stato utilizzata la procedura prevista per gli irreperibili di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. E) laddove la sua residenza in (OMISSIS) non era mutata, come si poteva evincere dal certificato di residenza storica e dai certificati elettorali depositati in giudizio; dall’altro lamenta che la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. E, citato, prevista per gli irreperibili, non sia stata, comunque, eseguita correttamente, in quanto non erano state effettuate e documentate nella relata le ricerche anagrafiche volte a dimostrare che nel Comune non vi fosse l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente.

1.4. I motivi sono infondati e vanno respinti.

1.5. Osserva il Collegio che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012 ha esaminato funditus la disciplina notificatoria degli avvisi di accertamento dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 che, all’alinea ed alla lett. E) del comma 1, stabilisce “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: (…) e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Come ricorda la stessa Corte Costituzionale, tali disposizioni sono costantemente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai assurta a diritto vivente (ex plurimis, Corte di cassazione, sentenze n.16696 del 2013; n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n. 15856 e n. 10177 del 2009; n. 28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007), nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso, la casa di abitazione, l’ufficio od il luogo in cui esercita l’industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (in altri termini: se ricorrono i casi di irreperibilità cosiddetta “relativa”, previsti dall’art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1(“La notificazione (…) è eseguita secondo le norme stabilite dagli art. 137 c.p.c. e ss”). Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destitario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale). Le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di cosiddetta “irreperibilità assoluta” del destinatario (quando, cioè, il domicilio fiscale risulti oggettivamente inidoneo, per effetto della mancanza, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente). In tal caso occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente lo stesso contenuto di quello indicato negli artt. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, nell’albo del medesimo Comune; e) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale. L’irreperibilità “assoluta” del destinatario impedisce, ovviamente, di inviargli la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale. Secondo questo procedimento, dunque, la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “assolutamente” irreperibile si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale. Per restare sul tema del ricorso va sottolineato che in caso di “irreperibilità assoluta” non è previsto che le ricerche, indubbiamente presupposte dalla valutazione sulla mancanza nel comune dell’abitazione, dell’ufficio dell’azienda del contribuente, siano formalizzate in modo esplicito nella relata.

Orbene, nel caso in esame, il ricorrente, con riferimento al complesso procedimento notificatorio, da un lato deduce e documenta che il suo domicilio fiscale era sempre risultato in (OMISSIS), sostanzialmente contestando che nel caso in esame ricorresse una ipotesi di irreperibilità assoluta e la sua qualità di “sloggiato”, senza perciò indicare altri indirizzi presso i quali sarebbe stato reperibile; dall’altro si duole della mancata indicazione dell’effettuazione di ricerche sulla relata a cura del messo notificatore.

Tali doglianze vanno disattese e respinte. Anche in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, l’attestazione del pubblico ufficiale di avere acquisito da informazioni in loco che il contribuente è sloggiato costituisce atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 c.c. e ss. e fa pie prova fino a querela di falso della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, querela di falso che nel caso in esame, non risulta proposta; tale prova non può certo essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica. Ciò detto va altresì rilevato che la richiesta di una esplicita formalizzazione delle avvenute ricerche sulla relata di notifica non risponde ad alcuna previsione normativa e che le stesse si possono presumere dal regolare svolgimento dell’iter notificatorio prima ricordato: nel caso in esame, peraltro, l’effettuazione delle ricerche trova pie conferma ex post proprio negli unici elementi difensivi addotti dal ricorrente, che confermano che le ricerche non avrebbero potuto portare ad altro risultato che quello di palesare la divergenza tra i formali dati anagrafici ed elettorali e quanto constato in loco ed in punto di fatto dal pubblico ufficiale.

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato per entrambi i motivi proposti. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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