Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17807 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28543/2017 proposto da:

Z.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico

Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi Luigi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Platter Peter;

– ricorrente –

contro

Comune di Bolzano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e

difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Bianca Maria Giudiceandrea,

Alessandra Merini e Laura Polonioli, con domicilio eletto presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

BOLZANO, depositata il 29/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’ambito del progetto edilizio “(OMISSIS)” attivato dal Comune di Bolzano per l’acquisto di fondi da destinare a finalità residenziale, Z.K. aveva offerto in vendita allo stesso Comune, in data 13 aprile e 12 settembre 2001, alcuni fondi allora compresi in zona destinata a verde agricolo, donati in data 3 maggio 2002 a sua moglie G.C., affinchè fosse lei a stipulare il contratto di compravendita con il Comune, stipulato in data 24 febbraio 2003 (il contratto preliminare) e 30 aprile 2003 (il definitivo), nel quale si dava atto della destinazione dei fondi a verde agricolo; nel frattempo,il Comune, in data 12 settembre 2002, aveva adottato una proposta di variante urbanistica per la destinazione dell’area a zona di espansione C2, approvata dalla Provincia il 27 ottobre 2003; in data 29 dicembre 2008, l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Z. un avviso di accertamento con il quale gli aveva contestato l’inopponibilità della donazione all’erario, in quanto realizzata al fine di eludere il pagamento dell’Iva; in sede di conciliazione giudiziale di questa vertenza, in data 18 giugno 2010, Z. si era impegnato a versare l’Iva all’Erario (Euro 291873,43).

Z.K. aveva convenuto in giudizio il Comune di Bolzano, dinanzi al Tribunale di Bolzano, a titolo di rivalsa, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 7, di responsabilità in via contrattuale per l’anticipata adozione della variante urbanistica che aveva reso edificabili le aree in questione e assoggettabile ad Iva il relativo trasferimento e, in via extracontrattuale, per il rifiuto opposto dal Comune alla richiesta di rimborso dell’Iva, gravando su di esso ogni onere accessorio anche fiscale della vendita.

Il Comune di Bolzano, costituitosi nel giudizio, aveva rilevato l’illegittimità della pretesa dell’Erario, deducendo che la predetta conciliazione intervenuta tra Z. e l’Agenzia delle entrate non gli era opponibile e che si trattava di terreni agricoli per i quali l’Iva non era dovuta, poichè, al momento della conclusione del contratto, la variante urbanistica che conferiva agli immobili natura edificatoria non era stata ancora approvata dalla Provincia; aveva dedotto l’insussistenza di proprie responsabilità nella vicenda, tenuto conto che la venditrice G.C. si era liberamente e consapevolmente determinata a concludere il contratto, essendo stata informata che la variante urbanistica adottata dal Comune era in attesa di approvazione.

La Corte d’appello di Bolzano, con sentenza del 29 luglio 2017, ha rigettato il gravame di Z. avverso l’impugnata sentenza del Tribunale che aveva rigettato le sue domande.

Il ragionamento della Corte si sviluppa nei seguenti principali passaggi argomentativi: 1) non era dovuto il pagamento dell’Iva da parte del venditore; 2) quest’ultimo non era quindi legittimato ad addebitarla al Comune in rivalsa, avendo egli concluso la compravendita, interponendo la moglie, nell’esercizio della sua attività di imprenditore agricolo, per la quale era dovuta l’imposta di registro ma non l’Iva; 3) l’accertamento fiscale era divenuto definitivo, avendo egli accettato la proposta di conciliazione dell’Amministrazione finanziaria e iniziato il pagamento rateale del dovuto, in data antecedente alla modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 7, ad opera del D.L. 24 gennaio 2012, art. 93 che aveva previsto la rivalsa relativamente ai soli accertamenti successivi al 2012; 4) Z. non aveva titolo a far valere l’inadempimento contrattuale del Comune, essendo il contratto stato stipulato dalla moglie; 5) infondata era anche la domanda di responsabilità extracontrattuale, atteso che l’Iva assolta non era dovuta da Z., sicchè l’evento di danno era causalmente riconducibile alla sua libera scelta di accettare la proposta conciliativa dell’Agenzia delle entrate.

Avverso questa sentenza Z.K. ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste il Comune di Bolzano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, avendoli la Corte di merito erroneamente considerati connessi e trattati congiuntamente (i primi tre), mentre i primi due riguardavano la questione della legittimità della disapplicazione dell’avviso di accertamento, sui quali la Corte non si era pronunciata, e il terzo motivo riguardava il tema della domanda di rivalsa, rigettata in quanto riferita ad una imposta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto illegittimamente pretesa dall’Agenzia delle entrate.

Il motivo è inammissibile.

Si deve premettere che la modalità di trattazione da parte del giudice di appello, congiunta o autonoma, di motivi connessi e la stessa valutazione delle ragioni di connessione, non sono censurabili in sede di legittimità, quando non si traducano nel vizio di omessa pronuncia su uno o più motivi.

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente si limita a denunciare genericamente l’omessa pronuncia “in merito alla legittimità o meno di tale disapplicazione” ovvero al “tema” della disapplicazione, senza precisare quali fossero i pertinenti motivi di impugnazione che si assume sottaciuti, quale ne fosse lo specifico oggetto e in quali termini la questione della disapplicazione dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate fosse stata dedotta dal ricorrente nel giudizio di merito, in tal modo risultando la censura astratta e poco comprensibile, nè ancorata a una precisa domanda cui riferire l’interesse della parte.

In effetti, come rilevato dal Comune controricorrente, nell’articolato ragionamento della Corte territoriale la questione della disapplicazione è rimasta assorbita nella decisione di rigetto della domanda principale afferente al diritto di rivalsa, per avere l’appellante corrisposto all’Erario un importo non dovuto, sicchè non poteva riversarne le conseguenze economiche sul Comune, dimostrandosi che sotto questo profilo il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il secondo motivo denuncia extra ed ultrapetizione, in ordine al rigetto del terzo motivo di appello, riguardante la domanda di rivalsa, sulla base di una prospettiva fattuale e giuridica – per essere la compravendita stata condotta da Z. nell’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo (e l’atto soggetto a imposta di registro e non a Iva) – nuova e diversa da quella fatta valere nel processo, nel quale il Comune di Bolzano aveva affermato che il rimborso Iva non era dovuto poichè il terreno non era stato venduto da Z. direttamente ma dalla moglie.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, nel negare il diritto di rivalsa Iva, ha tratto conseguenze giuridiche pertinenti da elementi fattuali e probatori rinvenibili negli atti di causa, che l’hanno indotta a ritenere infondati i motivi di gravame proposti da Z., a prescindere dal (non vincolante) percorso argomentativo seguito nelle difese del Comune appellato.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18 e art. 60, comma 7, per avere la Corte d’appello escluso la rivalsa, sull’erroneo presupposto della inapplicabilità ratione temporis della modifica introdotta dal D.L. n. 1 del 2012, art. 93 che aveva previsto l’accollo della rivalsa da parte dell’acquirente allorchè l’Iva sia stata versata dal contribuente; e per avere giudicato infondata la pretesa erariale, ormai cristallizzata in un atto definitivo e legittimo, qual era l’accertamento fiscale, poi confluito nella conciliazione giudiziaria, essendo il terreno stato venduto come agricolo e divenuto edificabile, in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale dello stesso.

Il motivo è inammissibile.

Esso, da un lato, si risolve in una globale contestazione dell’esito decisorio, senza una analitica enucleazione delle singole affermazioni censurate e delle specifiche ragioni di critica, in violazione del canone di specificità, di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 e, dall’altro, non coglie o travisa la ratio decidendi, costituita dal fatto che il Comune di Bolzano aveva contestato a Z. di avere pagato l’Iva all’Erario in assenza di un obbligo tributario e di averne preteso infondatamente, in via di rivalsa, il rimborso dal Comune.

La Corte di merito ha ritenuto non rilevante che l’area fosse divenuta edificabile in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso, non essendo questo il presupposto impositivo dell’accertamento fiscale, costituito dal fatto che la compravendita era stata conclusa da Z. simulatamente, nell’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo per la quale l’Iva non era dovuta.

La suddetta ratio, che fa leva sulla non debenza dell’Iva all’Agenzia delle entrate, non è stata specificamente nè fondatamente censurata, appuntandosi il ricorrente sull’incidentale affermazione contenuta nella sentenza impugnata – che è tuttavia insuscettibile di integrare autonoma ratio decidendi – secondo cui l’accertamento fiscale era divenuto definitivo in data antecedente all’entrata in vigore della modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 7, operata dal D.L. n. 1 del 2012, art. 93. La Corte di merito, infatti, è ben consapevole che l’ipotizzata definitività dell’accertamento non preclude al giudice del rapporto privatistico, intercorrente tra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad oggetto l’esercizio della rivalsa, di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo, anche se definitivo (Cass. SU n. 15032 del 2009; n. 4567 del 2004).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale e violazione e falsa applicazione degli artt. 1337,1475 e 2043 c.c., imputando al Comune di Bolzano di avere creato il presupposto impositivo che aveva indotto l’Agenzia delle entrate ad effettuare l’accertamento fiscale nei confronti di Z., anticipando la modifica della destinazione urbanistica dell’intera area, da agricola a edificabile, e in tal modo posto in essere un comportamento colposo ai suoi danni, rilevante in via precontrattuale ed extracontrattuale.

Il motivo è infondato.

In relazione al primo profilo, la Corte di merito ha pronunciato sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale del Comune di Bolzano, che ha escluso, sulla base di apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede. In relazione al secondo profilo, la Corte ha escluso sia il coinvolgimento dello stesso Comune nella gestione della vicenda tributaria sfociata nella conciliazione tra le parti, sia l’ipotizzata finalità del procedimento di trasformazione urbanistica di arrecare pregiudizio alle ragioni di Z.. Nè è ipotizzabile una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti che avevano partecipato al programma edilizio del Comune di Bolzano, atteso che solo nei confronti di Z. era stata prospettata la frode alle norme tributarie mediante interposizione fittizia.

Il quinto motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese, è infondato, avendo la Corte di merito fatto applicazione del principio di causalità e soccombenza nel governo delle spese.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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