Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17805 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 09/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GAI Emanuela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30031/2010 R.G. proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Paolo

Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Crescenzio, n. 62;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 313/38/09 depositata il 28 dicembre 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2017

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che P.A. ricorre con due mezzi nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio – in controversia concernente impugnazione dell’avviso di accertamento per Irpef e addizionale regionale in relazione alla plusvalenza realizzata con la cessione della sua azienda, anno d’imposta 2002 – ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimo l’atto impugnato, in riforma della decisione di primo grado che aveva invece parzialmente accolto il ricorso introduttivo, riconoscendo la deducibilità dal valore dell’azienda ceduta del costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali;

che sul punto i giudici d’appello hanno infatti rilevato che la fattura prodotta a riprova dell’acquisto di beni ammortizzabili “risulta emessa dalla ditta T.C., che non esercita l’attività inerente la vendita dei beni indicati in fattura, che… non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi, che non si avvale di dipendenti nè di beni strumentali in grado di giustificare quanto dichiarato nella fattura e cioè trasporto e messa in opera di tutta l’attrezzatura indicata”, e hanno conseguentemente affermato che “in assenza di elementi certi probanti, le spese e gli oneri specificatamente afferenti e gli altri proventi non possono essere ammessi in deduzione, ex art. 109, comma 4, lett. b) T.u.i.r.”;

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce “erroneità e contraddittorietà nella motivazione su un fatto decisivo per la pronuncia”, per avere la C.T.R. omesso di considerare che “evasore totale è colui che è sconosciuto dal fisco e non è titolare di partita Iva”; che nel caso di specie la fattura ricevuta è regolare, emessa da soggetto con partita Iva legittimato alla emissione di fattura per la vendita di un bene e attesta il trasferimento del bene nei locali dell’acquirente; che inoltre il bene medesimo è stato registrato nel libro dei beni ammortizzabili e doveva pertanto considerarsi compreso nel patrimonio aziendale determinandone il valore di bilancio;

che con il secondo il ricorrente denuncia inoltre “violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 4, lett. b) t.u.i.r.”, lamentandone l’erroneo richiamo in sentenza dal momento che -sostiene – la fattura in contestazione “riguarda l’acquisto di beni strumentali, duraturi e non è un componente negativo o una spesa, bensì una voce dell’attivo patrimoniale”, con la conseguenza che “semmai, poichè il bene ha una durata pluriennale, soltanto la quota di ammortamento… (dello stesso)… è un componente negativo di reddito”;

ritenuto che è inammissibile o comunque infondato il primo motivo, in quanto fondato su affermazioni generiche e/o non autosufficienti;

che occorre al riguardo ribadire che il vizio di motivazione si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di fatti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803); tale vizio non può invece consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322); la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass. 7/3/2006, n. 4842; Cass. 27/4/2005, n. 8718);

che appare chiaro che, invece, le censure svolte dal ricorrente si muovono in una prospettiva del tutto diversa; la doglianza si appalesa infatti inammissibilmente formulata in termini apodittici e la critica alle soluzioni adottate dal giudice di merito operata non già mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate, bensì mediante la mera contrapposizione – in sede di legittimità invero non consentita – di queste ultime a quelle poste a base dell’impugnata sentenza;

che emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata, rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione, da parte del giudice del merito, agli elementi valutati, di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass. 20/10/2005, n. 20322) e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass. 18/4/2006, n. 8932); per tale via, il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443);

che il ricorrente, inoltre, omette di indicare specificamente gli atti del processo dai quali dovrebbe ricavarsi l’acquisizione, nei sensi sopra illustrati, degli elementi che assume non essere stati considerati, nè tanto meno specifica il contenuto esatto di tali informazioni, la fonte da cui esse provengono, i modi e i mezzi attraverso cui essi sarebbero stati introdotti e dibattuti nel processo;

che rimane assorbito l’esame del secondo motivo, posto che l’esposto convincimento circa l’assenza di adeguata prova dei costi dei quali il ricorrente chiede tenersi conto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, rende ininfluente la questione sollevata circa la corretta qualificazione degli stessi;

che il ricorso deve in definitiva essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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