Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17805 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1876/2017 proposto da:

Ministero Della Giustizia, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

Spei 2000 Srl, elettivamente domiciliato in Roma, via Ildebrando

Goiran 4, presso lo studio dell’avvocato Ballatore Benedetta che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Gatto Andrea;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2271/2016 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 28900/2011, emesso dal Tribunale di Milano in data 18 agosto 2011, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla società Spei 2000 Euro 145194,540, a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e spese, per l’attività di noleggio di sistemi di intercettazione ambientale, di localizzazione satellitare di auto e monitoraggio video prestata dalla società opposta in favore della Procura della Repubblica presso i Tribunali di Napoli e Marsala;

il Tribunale ha rigettato l’opposizione e, dopo avere dato atto del pagamento parziale dell’importo azionato nelle more del giudizio, ha revocato il decreto e condannato il Ministero a pagare la differenza, pari a Euro 52915,07, oltre accessori;

ad avviso del Tribunale, tra le parti era intercorso un rapporto di natura contrattuale avente ad oggetto il noleggio e la fornitura di strumenti di intercettazione, in virtù dell’accordo formatosi a seguito dello scambio di preventivi contenenti le offerte della società noleggiante, indirizzate alle Procure della Repubblica menzionate, e dell’accettazione dell’Autorità Giudiziaria, a norma del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 che regola i contratti stipulati con la P.A.;

il gravame del Ministero della Giustizia è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7 giugno 2016;

avverso questa sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dalla Spei 2000;

e le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo e secondo motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, artt. 17 e 34 e ss., del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 81 e ss., del D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 70 e ss., artt. 168 e ss. la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la soggezione del credito azionato alla disciplina del testo unico sulle spese di giustizia e ritenuto che lo stesso credito traesse origine da un contratto, pure in assenza di un unico atto redatto in forma scritta ad substantiam, come prescritto per i contratti della p.a., e di conseguenza che fossero applicabili alla fattispecie – integrante, secondo la Corte, una transazione commerciale – gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231; il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4 per erronea applicazione degli interessi nella misura ivi prevista, per difetto di un rapporto contrattuale tra le parti; il quarto motivo riguarda il governo delle spese;

sulla questione implicata nei primi due motivi questa Corte si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 2074 del 2019, con la quale ha enunciato il principio secondo cui, in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 con la conseguenza che l’azione di pagamento non può essere proposta (Cass. n. 2074 del 2019);

il suddetto orientamento è senz’altro da condividere, non avendo la controricorrente addotto argomenti utili a confutarlo;

nè vi è ragione di rivedere questo quadro di giudizio, come invece si sollecita nella memoria, alla luce dello ius superveniens conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, il cui art. 1, comma 1, ha inserito nel D.P.R. n. 115 del 2002 l’art. 168-bis, alla stregua del quale, sotto la rubrica “Decreto di pagamento delle spese di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 96 e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime”, è previsto (comma 1) che “la liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 96 e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione”;

e ciò perchè, sebbene dai documenti accompagnatori che hanno scandito l’iter di approvazione della norma si possa evincere il contrario – ovvero che nell’arco di tempo a cui risalgono le prestazioni oggetto dell’iniziativa monitoria in disamina i compensi di noleggio fossero liberamente negoziabili -, l’innovazione legislativa non intende colmare un vuoto normativo, la completezza del sistema potendo invero argomentarsi, come già ricordato dal precedente di questa Corte, dalla riconduzione delle spese de quibus nell’ambito delle spese straordinarie e dal rango di “norma di chiusura” che in questo contesto riveste – e rivestiva in passato – il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, comma 1;

sicchè, rettamente intesa in accordo con le sue implicazioni sistematiche, la norma assolve una funzione propriamente esplicativa, chiarendo in modo espresso – anche al non secondario scopo di creare un efficace argine al dilagante contenzioso che rischiava di travolgere finanziariamente il funzionamento della giustizia penale – un principio immanente nel sistema, in ragione del quale, come si è specificato, le attività strettamente funzionali ed inerenti al processo penale, e le relative spese, si connotano per il loro rilievo pubblicistico e si collocano al di fuori della libera contrattazione;

il terzo e il quarto motivo sono assorbiti;

il ricorso è dunque accolto e l’impugnata sentenza è conseguentemente cassata senza rinvio in quanto, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ultimo inciso, la causa non poteva essere proposta;

ricorrono giusti motivi, rappresentati dal recente consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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