Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17804 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. II, 30/08/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS) PER SE MEDESIMO E IN QUALITA’ DI

RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA, PROMOTION, ELITE SERVICE SRL

(OMISSIS), elettivamente domiciliati) in VELLETRI, VIA XXIV

MAGGIO 86, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CALVARUSO,

rappresentate e difese dall’avvocato CINCOTTI SALVATORE;

– ricorrente –

contro

M.G., N.G.;

– intimati –

sul ricorso 1526-2006 proposto da:

M.G. (OMISSIS), N.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato GUIDI ENRICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CORDELLA DOMENICO;

– controricorrenti con ricorso incidentale subordinato –

contro

PROMOTION ELITE SERVICE SRL, C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 418/2005 della C.A. di Cagliari SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 14/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

dell’incidentale subordinato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 26.2.99 M.G. e N. G. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Tempio Pausania la soc. Cassitta Promotion Service a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore C.L., deducendo che quest’ultimo aveva da essi acquistato due lotti di terreno situati in Comune di Olbia e distinti in catasto al foglio 42, mappali 351,356,352 e 355 per il prezzo di L. 115.000.000; che dopo la stipula del contratto erano insorte dei contrasti anche in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, per cui chiedevano che il giudice adito dichiarasse risolto il contratto di vendita per grave inadempimento della società convenuta, con condanna della medesima all’immediato rilascio dei lotti venduti ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si costituiva la società convenuta eccependo la propria carenza di legittimazione per non avere mai stipulato il contratto in questione atteso che all’epoca la stessa società non era stata ancora costituita.

Con successivo atto di citazione notificato in data 21.10.99, gli stessi attori convenivano in giudizio la Promotion Elite Service srl in persona del legale rappresentante il menzionato C.L. e questi personalmente riproponendo il contenuto della precedente citazione ed estendendo le relative domande ad entrambi i convenuti, rilevando in specie che, successivamente alla stipula della scrittura privata del 12.12.1993, i rapporti erano intercorsi unicamente con il solo C. che aveva sottoscritto anche numerosi effetti cambiari (rimasti peraltro insoluti) a copertura del debito assunto dall’acquirente.

I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano l’inadempimento di controparte in relazione in specie, alla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, procurando, così a loro gravi danni.

Chiedevano pertanto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori a trasferire alla società convenuta la proprietà dei due lotti di terreno oggetto del contratto o in subordine, al pagamento della somma di L. 240.000.000. Previa riunione delle due cause, l’adito tribunale di Tempio Pausania, con la sentenza n. 485/2002, rigettava la domanda riconvenzionale e in accoglimento di quella proposta dagli attori, dichiarava la nullità del contratto di compravendita del 12.12.1993, in quanto il C. aveva agito quale legale rappresentante di una società inesistente (la Promotion Service srl), condannando lo stesso C. unitamente alla Promotion Elite service srl al rilascio dei lotti in parola, e il solo C. al risarcimento dei danni in favore degli attori, da liquidarsi in separata sede, ai sensi egli artt. 1138 e 1398 c.c.. La sentenza veniva appellata dal C. e dalla soc. Promotion Elite Service. Rimaneva contumace il M. e resisteva il solo N. che insisteva per il rigetto dell’impugnazione mentre riproponeva in subordine del originarie domande di risoluzione e di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, non accolte in primo grado.

L’adita Corte d’Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari, con la sentenza n. 418/05 depos. in data 14.7.05 rigettava l’appello, condannando gli appellanti a pagamento delle spese processuali, compensate in misura del 50%. Secondo la corte distrettuale il tribunale aveva rilevato e dichiarato d’ufficio, la nullità del contratto senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che la società convenuta, in via riconvenzionale, aveva formulato domanda di esecuzione del contrato stesso, chiedendo la condanna degli attori al trasferimento in proprietà dei lotti in parola. Peraltro l’appellato in subordine, aveva chiesto la pronuncia della Corte sulla domanda di risoluzione per inadempimento originariamente proposta, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato.

Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione sia il C. che Promotion Elite Service srl sulla base di 3 censure.

Resistono con controricorso sia il N. che il M., che a loro volta propongono ricorso incidentale subordinato, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorrere i ricorsi che riguardano la stessa sentenza.

Passando all’esame del ricorso principale, si osserva preliminarmente che appare infondata eccezione d’inammissibilità del ricorso stesso in quanto la sua notificazione era stata effettuata da ufficiale giudiziario incompetente (ufficiale giud. di Cagliari anzichè da quello addetto presso la C.A. di Roma ovvero della sezione distaccata di Sassari).

Invero la nullità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente non si estende al ricorso, e resta sanata con la costituzione dell’intimato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3 con effetto “ex tunc”, senza che possa invocarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 4870 del 27/05/1996; n. 7460 del 05/07/1995).

Con il 1 motivo del ricorso principale gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 1421 c.c.. Deducono che la Corte d’Appello ha ecceduto il thema decidendum rilevando d’ufficio la nullità del contratto, deducibile solo mediante allegazione di parte. Gli attori invero avevano formulato solo la domanda di risoluzione del contratto stesso per inadempimento di essi esponenti , ma non la sua nullità sulla base di presupposti di fatto da essi non dedotti quali l’inesistenza della società rappresentata dal C..

La doglianza è priva di fondamento. Gli attori avevano chiesto non già l’applicazione o esecuzione del contratto ma la sua risoluzione per inadempimento ed anzi, nel corso del giudizio di primo grado, avevano poi fatto riferimento alla nullità ed anzi all’inesistenza del contratto in parola.

D’altra parte la S.C. ha affermato “il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, a norma dell’art. 1421 c.c., anche se sia stata proposta la domanda di annullamento o di risoluzione o di rescissione del contratto, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l’assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo; ne consegue che il rilievo di quest’ultima da parte del giudice da luogo a pronunzia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia resta commisurata nei limiti della domanda proposta, potendo quindi estendersi all’intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 07/02/2011; (Cass. n. 15561 del 11/08/2004).

Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1398 e 1424 c.c.; deducono che il presupposto di fatto posto a base della pronuncia, cioè la mancanza del potere di disposizione del C. nell’intervenire al contratto in rappresentanza di una società all’epoca inesistente, non costituisce un presupposto di nullità del contratto, ma semmai d’inefficacia dello stesso, in quanto attiene a cause estrinseche al negozio, in grado di ostacolarne la funzione. La temporanea inefficacia del negozio concluso dal falsus procurator non è dunque rilevabile d’ufficio, e dev’ essere fatta valere con istanza di parte, che nella fattispecie non è stata avanzata. Ciò dimostrerebbe quindi che il contratto de quo “lungi dall’essere affetto da nullità assoluta è invece idoneo a produrre effetti, seppure nei confronti di un soggetto diverso dal rappresentato, ovvero il sig. C. personalmente piuttosto che in qualità di legale rappresentate della predetta società”.

La doglianza è infondata. La tesi in questione non è proponibile, non potendo nella fattispecie invocarsi l’istituto della conversione del negozio nullo ex art. 1424 c.c. di cui non si ravvisano i presupposti. D’altra parte sembrerebbe pacifico che gli attori non avevano mai chiesto che il contratto di cui si discute venisse convertito in un contratto diretto tra i M.- N. ed il C. personalmente”. Trattasi dunque di tesi inammissibile, che non risulta in precedenza proposta.

Con il 3 motivo gli esponenti infine denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c.; deducono la non proponibilità (per contraddittorietà) dell’appello incidentale da parte del N. che aveva chiesto la conferma totale della sentenza impugnata, ma in subordine aveva riproposta l’originaria domanda di risoluzione, per cui tale impugnazione incidentale doveva ritenersi preclusa.

La doglianza è priva di pregio, attesa l’evidente carenza d’interesse degli esponenti acchè il giudice d’appello esaminasse anche la domanda subordinata di controparte, esame che era rimasto precluso proprio a seguito dell’accoglimento della domanda principale degli originari attori. Conclusivamente dev’essere rigettato il ricorso principale; ciò che comporta l’assorbimento del ricorso incidentale subordinato (nullità e inammissibilità dell’appello proposto dal C. per carenze varie di ordine processuale). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 3.200,00 per onorario, oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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