Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17804 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1689/2019 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gerarda Melillo,

e Marino Iannacchero;

– ricorrente –

contro

D.D.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Grasso;

– ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

D.D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 3041/2018

depositata il 23 luglio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2020

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso del 14 marzo 2013 D.D.F. adì la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Avellino chiedendo pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto intercorso con C.A..

Si costituì successivamente in giudizio D.D.N., quale erede del padre F., riportandosi alle domande del suo dante causa.

Integrato il contraddittorio nei confronti di D.D.A., altra figlia ed erede dell’originario ricorrente, all’esito dell’istruzione condotta l’adita Sezione Specializzata Agraria pronunciò sentenza con la quale rigettò le domande, condannando il D.D. al pagamento delle spese di lite.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal D.D., per essere rimasto inadempiuto l’ordine di integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti di D.D.A., cui l’atto d’appello non era stato notificato.

La Corte d’appello ha tuttavia compensato integralmente le spese tra le parti, in considerazione della “natura processuale della decisione e (del)la riferibilità dell’estinzione ad entrambe le parti”.

3. Avverso tale decisione C.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Vi resiste D.D.N., proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi, al quale replica il C. depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso principale C.A. denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Corte territoriale compensato le spese del giudizio di appello, con la motivazione sopra riportata, sebbene la declaratoria di inammissibilità derivasse dalla mancata integrazione del contraddittorio imputabile all’appellante.

Rileva che le ragioni addotte dalla Corte territoriale per la compensazione delle spese non possono in alcun modo essere ricondotte al novero delle “gravi ed eccezionali ragioni”.

La declaratoria di inammissibilità dell’appello – afferma – è stata, infatti, la diretta conseguenza di una inerzia processuale imputabile esclusivamente all’appellante, colpevole di non avere effettuato tutte le attività necessarie per procedere all’integrazione del contraddittorio disposta dall’organo giudicante a quo.

Rimarca che la stessa Corte d’appello, poco prima, aveva significativamente osservato, in parte motiva, che ” pur a voler affermare la sufficienza di quelle ricerche e, quindi, affermare l’irreperibilità della destinataria, la parte interessata avrebbe dovuto tempestivamente coltivare la procedura di notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, con le formalità prescritte dall’art. 143 c.p.c., invece del tutto neglette dal febbraio del 2018, data in cui il plico risulta essere stato restituito dall’Autorità Consolare”.

La Corte di merito – rimarca il ricorrente – aveva quindi evidenziato che la parte interessata alla integrazione del contraddittorio fosse l’appellante, il cui comportamento era censurato per essere rimasto inerte a fronte del vano tentativo di notifica operato attraverso l’autorità consolare in Venezuela.

2. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale D.D.N. denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 331 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere i giudici a quibus dichiarato inammissibile l’appello sostenendo “l’inesistenza della notificazione” e la conseguente impossibilità di concedere termine per rinnovarla ex art. 291 c.p.c..

Altresì avrebbe errato, la Corte territoriale, nel ritenere che l’appellante avrebbe potuto coltivare la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., una volta constatato che la notifica non era andata a buon fine.

3. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 332 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere Corte di appello ritenuto vertersi nella specie in ipotesi di causa inscindibile.

4. L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile.

Secondo il ricorrente, come s’è detto, la compensazione delle spese non avrebbe potuto essere disposta in mancanza di “gravi ed eccezionali ragioni”.

La doglianza è dunque riferita al presupposto (che si assume in concreto mancante) indicato dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11) quale ragione discrezionalmente valorizzabile dal giudice per la compensazione delle spese, in alternativa a quello, rimasto immutato, della “soccombenza reciproca”.

Nel caso di specie, però, la disposta compensazione delle spese è per l’appunto giustificata da ragioni processuali, ben indicate nella sentenza, non riconducibili al presupposto – alternativo a quello della reciproca soccombenza – della sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni”, tale per cui si renda possibile e doveroso un sindacato sulla possibilità di una loro qualificazione in tali termini.

La ragione della compensazione deve ritenersi piuttosto riconducibile al primo presupposto (quello appunto della soccombenza reciproca, inteso nella sua lata accezione riferibile al principio di causalità), atteso che la declaratoria di inammissibilità dell’appello, essendo dalla stessa norma processuale (art. 331 c.p.c., comma 2) correlata ad una condotta inerte di entrambe le parti, rappresenta una conseguenza ascrivibile, secondo detto principio di causalità, ad entrambe le parti.

Ciò rende la censura inammissibile, sia perchè essa non coglie detta ratio decidendi e non si confronta con essa, sia perchè la ragione della compensazione, essendo così rettamente identificata, costituisce esercizio legittimo di potere discrezionale del giudice del merito, sottratto al sindacato di questa Corte di legittimità.

Questo infatti è consentito, giova rammentare, secondo consolidato orientamento, solo ove tale potere sia esercitato, in concreto, in termini palesemente illogici e irrazionali, tali da determinare la sostanziale arbitrarietà della decisione sul punto (Cass. 20/09/2000, n. 12431; 23/04/2001, n. 5976; 07/03/2001, n. 3272; 03/05/2002, n. 6366; 16/12/2004, n. 23440): condizione che, per le ragioni dette, non è certamente predicabile nella specie.

5. Per le considerazioni che precedono deve, quindi, pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

6. Ne discende, ex art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo.

Lo stesso risulta infatti consegnato per la notifica all’Ufficiale Giudiziario in data 24/1/2019, il giorno dopo a scadenza del termine lungo per impugnare decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (23/7/2018), fissato in sei mesi dall’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) e venuto pertanto a scadere il 23/1/2018 (trattandosi di controversia agraria, come tale sottratta alla sospensione dei termini per il periodo feriale).

7. Avuto tuttavia riguardo alla peculiarità della controversia ed alle ragioni della decisione, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese.

Trattandosi di controversia agraria, il processo è esente dal contributo unificato e non si applica pertanto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (v. ex affis Cass. 31/03/2016, n. 6227; n. 537 del 15/01/2020).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara privo di efficacia il ricorso incidentale tardivo. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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