Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17804 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 09/06/2017, dep.19/07/2017), n. 17804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GAI Emanuela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29997/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
M.R.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, n. 254/24/09 depositata il 26 ottobre 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2017
dal Consigliere Emilio Iannello.
Fatto
RILEVATO
che L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico mezzo, nei confronti di M.R. (che non svolge difese nella presente sede) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce – in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, a fini Irpef e per l’anno d’imposta 1995, il maggior reddito di partecipazione determinato in conseguenza della rettifica del reddito d’impresa della società Lido Csi di R.M. s.a.s. – lo rideterminava sulla base di quello definito da quest’ultima società, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16;
Diritto
CONSIDERATO
che con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che gli effetti della sanatoria della società di persone si estendessero anche ai soci;
ritenuto che va preliminarmente e con effetto assorbente rilevata, d’ufficio, la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, nei confronti della società e dell’altro socio (o degli altri soci) della stessa;
che, invero, secondo orientamento consolidato, a partire dall’arresto di Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
che, conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contradditorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;
che va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 e procedere a nuovo esame;
che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca di proposizione del ricorso rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.
Rimette le parti avanti la Commissione tributaria provinciale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017