Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17804 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24592/2014 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona curatore: T.F.,

elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Marzio 1 presso lo

studio dell’avvocato Macario Francesco che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Sanzo Salvatore;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Casignolo Srl In Liquidazione, elettivamente domiciliato

in Roma Via Lima 28 presso lo studio dell’avvocato Nicolosi Marco

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Monti Federico

Fortunato, Parazzini Luca;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 10537/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 29/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il giudice delegato al fallimento di “(OMISSIS) srl” ammetteva al passivo della procedura, in prededuzione, il credito richiesto dalla società Immobiliare Casignolo srl per Euro 41.076,24, riconoscendolo nel minor importo di Euro 30.000,00 per indennità di occupazione sine titulo, da parte della curatela, di un immobile della società creditrice, dopo la dichiarazione di fallimento.

La decisione di ammissione al passivo era fondata sulla natura prededucibile del credito, quand’anche ridotta equitativamente in riferimento alla determinazione dell’ammontare dovuto, per la detenzione da parte della organi della procedura, dell’immobile de quo.

Con ricorso, L. Fall., ex art. 98, il fallimento (OMISSIS) srl proponeva opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale di Milano, sulla base dell’assunto che il credito fosse sorto “in occasione” della procedura, caratterizzandosi tale credito sia per l’elemento cronologico (credito sorto per occupazione successiva all’apertura della procedura concorsuale) sia per riferibilità agli organi della procedura.

Ricorre per cassazione avverso questo decreto il fallimento (OMISSIS) srl, affidandosi a due motivi di impugnazione, illustrati da memoria, mentre, l’Immobiliare Casignolo srl in liquidazione ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce la violazione dell’art. 1591 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva riconosciuto automaticamente la sussistenza del credito per occupazione senza titolo, al quale ha poi riconosciuto natura prededucibile, mentre, nella vicenda non vi era stata mora restitutoria, perchè il proprietario dell’immobile non aveva mai richieste la restituzione del bene, mentre, il curatore poteva, da parte sua, provvedere alla restituzione solo in sede di verifica del passivo.

Con il secondo motivo, il fallimento ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. Fall., artt. 52,87 bis e 103, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e ribadisce l’assunto, sulla base delle norme di cui alla rubrica, che il curatore non poteva restituire l’immobile, prima che il diritto alla restituzione non fosse stato accertato in sede concorsuale a fronte di una specifica domanda avanzata dal titolare del diritto, mentre, la società istante non aveva richiesto la restituzione dell’immobile con la domanda di ammissione al passivo, ma solo l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti pecuniari, quindi, era inesistente, un qualsivoglia diritto di credito per indennità da protratta occupazione senza titolo.

I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “La disposizione della L. Fall., art. 80, comma 2 (a norma del quale, in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque momento recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso) è applicabile solo nel caso in cui, alla data della dichiarazione del fallimento, sia in vigore una locazione della quale il fallito sia parte e non nel caso in cui, in quello stesso momento, il rapporto risulti già caducato. In quest’ultima ipotesi, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela risulta carente di titolo giuridico e, quindi, fonte di responsabilità extracontrattuale (benchè il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa del curatore ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa), sicchè il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l’obbligazione risarcitoria viene a carico del fallimento ai sensi dalla L. Fall., art. 111, n. 1, (nella specie, il contratto di locazione era stato dichiarato risolto per inadempimento del conduttore prima ancora che quest’ultimo fosse dichiarato fallito e la curatela era rimasta nella detenzione dell’immobile per tutto il tempo necessario alla redazione dell’inventario ed all’espletamento delle operazioni di vendita. La S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale fallimentare con il quale era stato liquidato al proprietario dell’immobile un mero compenso, sull’erroneo presupposto che nella fattispecie non ricorressero ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e che il proprietario dell’immobile fosse un beneficiario privilegiato del risultato utile delle operazioni fallimentari espletate sui beni mobili contenuti nell’immobile medesimo)” (Cass. n. 4190/1998, v. in termini, anche Cass. n. 1513/14).

Nel caso di specie, il capannone risulta essere stato utilizzato dalla procedura (v. pp. 13 e 17 del controricorso), con la richiesta di ripristino del servizio d’illuminazione e guardiania (p. 18 del controricorso), mentre, il curatore, se non voleva accollarsi gli oneri di tale indebito utilizzo (fonte di responsabilità extra contrattuale) aveva l’obbligo di liberare il prima possibile l’immobile e restituirlo al proprietario; nella presente vicenda, non è, invece, applicabile, la disciplina di cui all’art. 1591 c.c., in tema di mora del conduttore nel restituire il bene locato che è tenuto ai danni per la ritardata restituzione, dato che non vi è stato alcun contratto di locazione con il fallimento e il contratto con il soggetto (OMISSIS) era stato già risolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il fallimento (OMISSIS) srl, in persona del curatore a pagare alla società Immobiliare Casignolo srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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