Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17803 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10807/2018 R.G. proposto da:

Avv. R.F.M., rappresentato e difeso da sè stesso,

con domicilio eletto in Roma, via Re Tancredi, n. 6, presso lo

studio dell’avv. Massimo Parisella;

– ricorrente –

contro

B.R., e P.A., rappresentati e difesi dall’Avv. Paola

Attili, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via

Tavolacci, n. 5;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6106/2018 depositata il

22 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2020

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 ottobre 2011 il Tribunale di Velletri, in riforma della decisione di primo grado, rigettò l’opposizione proposta da B.R. e P.A. avverso il decreto ingiuntivo nei loro confronti emesso su ricorso dell’Avv. R.F.M. per il pagamento della somma di Euro 1.150 quali onorari e spese per prestazioni professionali. Ritenne, infatti, che la fattura attestante il ricevimento della somma di Euro 1.600 non era stata emessa a saldo definitivo delle pretese del professionista e che la pretesa trovava inoltre fondamento in un parere di congruità del locale Consiglio dell’ordine, non impugnato in sede amministrativa.

2. Con sentenza n. 1800 del 24 gennaio 2017 questa Corte cassò tale decisione, con rinvio al Tribunale di Roma, rilevando la erronea mancata considerazione di alcuni dati testuali presenti nella fattura e l’altresì erronea attribuzione al parere del Consiglio dell’ordine di “un valore indiziante sulla effettiva prestazione (e, soprattutto: sul mancato pagamento) prospettata dal professionista e non (del valore di mero) parere di congruità delle prestazioni professionali rispetto a quanto previsto in tariffa”.

3. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma, così investito del giudizio di rinvio, ha rigettato l’appello proposto dal professionista e lo ha condannato a restituire agli attori la somma di Euro 7.881,68, oltre interessi, corrisposta a pagamento dell’atto di precetto da questo notificato sulla base della sentenza di appello poi cassata.

Ha altresì condannato l’Avv. R. alla rifusione delle spese processuali liquidate nell’importo di Euro 2.800,00 per il giudizio di legittimità e di Euro 1.800.00 per il giudizio di rinvio, oltre accessori.

4. Avverso tale decisione l’Avv. R. propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza impugnata… per violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 5; mancata disamina delle eccezioni formulate in riferimento all’invito all’astensione del magistrato per ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c.” (così testualmente l’intestazione).

Lamenta il mancato accoglimento, da parte del magistrato investito della trattazione del giudizio di rinvio, dell’invito ad astenersi, rivoltogli in ragione del fatto che – si trascrive dal ricorso – “con un atteggiamento ai limiti del rispetto della figura istituzionale rivestita si sia abbandonato, prima, (udienza 23/11/2017) ad un furioso battibecco con la collega di controparte… poi con un mutamento apparentemente inspiegabile ha prima caldamente sollecitato lo scrivente “a pagare il dovuto (?)” poi di fatto ha chiaramente anticipato (all’udienza del 06/02/2018) di aver cambiato completamente idea e di voler decidere, anzichè con ordinanza, con sentenza, solo sulla questione relativa alla competenza, rimanendo peraltro impassibile di fronte alle osservazioni dello scrivente circa il mutato/diverso atteggiamento nei confronti della collega”.

Sostiene che tale atteggiamento sarebbe espressione di una posizione del magistrato lesiva del principio di terzietà ed imparzialità, prova del quale sarebbe offerta proprio dalla sentenza impugnata “il cui diktat – afferma – è senza alcun dubbio un modo per agire in senso ritorsivo… ed usare la giustizia come un’arma per colpire e danneggiare lo scrivente”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza impugnata… per violazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 2, in relazione alla mancata applicazione dell’enunciato di cui all’art. 383 c.p.c., commi 2 e 3 (individuazione del giudice del rinvio)” (così nell’intestazione).

Deduce di avere inutilmente eccepito e contestato nel proprio scritto difensivo la inammissibilità dell’atto di riassunzione, poichè effettuato dinanzi ad un giudice estraneo al giudice a quo (Tribunale di Roma anzichè Velletri), in violazione degli artt. 24 e 25 Cost..

Sostiene trattarsi di evidente errore materiale, commesso dalla S.C. in sede di rinvio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza impugnata per violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 2, in relazione alla mancata applicazione dell’enunciato di cui all’art. 383 c.p.c., commi 2 e 3 (individuazione del giudice del rinvio)” (così nell’intestazione).

Osserva che, sollevata eccezione di incompetenza per territorio del giudice del rinvio e sorto sul punto contrasto tra le parti, il giudice deve decidere con provvedimento a contenuto decisorio, provvedendo anche sulle spese secondo il principio della soccombenza.

Afferma che (si trascrive testualmente dal ricorso) “lo schema logico dettato dall’art. 25 Cost. e dagli artt. 1,5,6,9 c.p.c., stabilisce (a garanzia delle parti in causa) la presenza di uno “schema tipico” di svolgimento del processo che l’art. 6 c.p.c., definisce come “inderogabile”. Lo schema è quello del giudice di appello individuato nel Tribunale di Velletri rispetto ai provvedimenti del Giudice di pace e come tale avrebbe dovuto essere indicato dalla Cassazione in sede di rinvio. La sentenza emessa da un

giudice del Tribunale di Roma è per c.d. “inutiliter datae” ovvero abnorme in quanto emessa da un giudice incompetente”.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia ancora “nullità della sentenza impugnata… per violazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla mancata applicazione dell’enunciato di cui all’art. 383 c.p.c., commi 2 e 3 (individuazione del giudice del rinvio)” (così nell’intestazione).

Il motivo è illustrato nei seguenti testuali termini:

“… come volevasi dimostrare assunta “formalmente” la causa in decisione in ordine alla sollevata questione/eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma, “inaspettatamente”… la Collega ha depositato una comparsa conclusionale che fa per c.d. la “cronistoria” degli eventi e disserta in ordine al merito della controversia, “inspiegabilmente” omettendo ogni argomentazione… riguardante la competenza del Tribunale di Roma, peraltro motivo quest’ultimo per il quale il Giudice ha ritenuto di riservarsi e decidere con eventuale ordinanza prima e poi invece di decidere con sentenza. In ogni caso appare opportuno evidenziare che il presente giudizio è dinanzi al Tribunale adito (di cui, si ribadisce, si contesta la competenza per territorio), non già quale organo di primo grado, ma quale giudice di appello. In tale quadro giudiziario l’atto di parte attrice ( B. e P.) deve essere considerato sotto tutti gli aspetti ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e segg.. Sotto tale aspetto l’atto introduttivo è assolutamente carente di tutti gli “essentialia” previsti dal “Codice di rito” oltre al fatto che il Giudice ha preso in decisione la causa solo per la c.d. “questione relativa alla competenza” perchè peraltro mancanti i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio (essendo un giudizio di rinvio) in mancanza dei quali sarebbe preclusa al Giudice ogni valutazione in ordine alla decisione sul merito, anzi dovendo quest’ultimo decidere per il rigetto dell’azione in riassunzione proposta dai sigg.ri B. e P. (Corte Appello Roma sent. n. 6697/16 del 08/11/16 che si allega alla presente secondo il cui indirizzo il Giudice deve assolutamente rigettare l’istanza del proponente). Si tenga altresì conto del fatto che la riassunzione è avvenuta ad opera degli istanti B. e P., i quali hanno assunto la veste sostanzialmente (oltre che formalmente) di attori in questo giudizio di rinvio, ed in base a tale posizione ogni adempimento costituisce onere a carico della parte istante attrice, ed il cui mancato assolvimento ne determina il conseguente (ed obbligatorio per quel che dice la Corte di Appello di Roma) rigetto della istanza.

“Si pregia comunque lo scrivente di ripetere i motivi di cui al ricorso…” (vengono quindi riportate le difese svolte nel precedente giudizio di cassazione).

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza impugnata… per violazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 4; violazione del principio ne eat iudex ultra-extra petita partium ovvero della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

Rammenta il ricorrente che egli, pur ammettendo di aver ricevuto la somma di Euro 1.000 oggetto della fattura n. (OMISSIS), aveva resistito all’opposizione evidenziando che erano stati richiesti in pagamento i soli onorari, con esclusione dei diritti di avvocato che avevano formato oggetto di apposita istanza dinanzi al Tribunale di Velletri, essendosi quindi riservato in quella sede di operare l’eventuale compensazione tra quanto risulterà dovuto per diritti e l’importo pagato dagli opponenti.

L’illustrazione del motivo prosegue poi, senza alcuna cesura grafica o argomentativa, con alcune proposizioni che non altro significato hanno se non quello di rappresentare e sostenere la fondatezza della tesi di parte avversa.

Si legge, infatti, così testualmente alle pagg. 20-21 del ricorso: “in tale contesto risulta di immediata evidenza la fondatezza dell’opposizione. Infatti è documentato in atti, con la produzione della fattura n. (OMISSIS) in data (OMISSIS), che l’importo di Euro 1.000,00 è stato corrisposto dagli opponenti all’Avv. R. espressamente a titolo di “onorario per vertenza B. – L.”. Altresì risulta palese per dichiarazione dello stesso Avv. R. – che a tutt’oggi il credito per diritti è ancora illiquido in quanto dallo stesso rimesso alla determinazione dei Tribunale, nè esiste in atti alcuna parcella al riguardo e in ogni caso il credito per diritti non costituisce oggetto di domanda da parte dell’opposto che infatti risulta limitata al rigetto dell’opposizione e alla condanna degli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., pertanto deve ritenersi acquisito che la pretesa dell’opposto circa il credito di Euro 1.150,00 per onorari non tiene conto che proprio per tale titolo (onorari di causa) è intervenuto almeno il pagamento di Euro 1.000,00 documentato dalla fattura n. (OMISSIS) rilasciata dallo stesso Avv. R., sicchè la pretesa per come rappresentata nel D.I. opposto risulta infondata. Dalle premesse considerazioni consegue revoca del D.I. opposto. L’esito della causa evidenzia l’insussistenza dei presupposti della lite temeraria donde il rigetto della domanda risarcitoria esplicata in via riconvenzionale dell’opposto in quanto infondata…”.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza impugnata… per violazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 4; violazione del principio ne eat iudex ultra-extra petita partium ovvero della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

Lamenta, in sintesi, che il giudice di rinvio ha decampato dai limiti del tema a lui devoluto dalla S.C., pronunciando, oltre che sulla debenza o meno dell’importo ingiunto, anche sulla “restituzione di fantomatiche somme ascrivibili ad un precetto”.

7. Con il settimo motivo denuncia “nullità della sentenza impugnata… per violazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 4; violazione del principio ne eat iudex ultra-extra petita partium ovvero della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del principio del contraddittorio processuale per violazione del divieto di mutamento della domanda in sede di giudizio di rinvio”.

Lamenta che le controparti, nel giudizio di rinvio da essi riassunto, hanno introdotto una richiesta di pagamento costituente domanda nuova, come tale inammissibile.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza

impugnata… per violazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 5; mancata disamina delle eccezioni formulate in riferimento alla nullità dell’atto di riassunzione e del successivo procedimento”.

Lamenta che il giudice a quo ha omesso di decidere – si trascrive testualmente dal ricorso (pag. 23) – “sul punto (fondamentale) relativo alla sussistenza di vizi ingeneranti nullità dell’atto introduttivo e, conseguentemente, dell’intero procedimento di rinvio”.

Vizi consistenti a) nella mancata puntuale indicazione del petitum e della causa petendi; b) nello stravolgimento della originaria domanda con amplificazione dell’originario petitum (secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe “il frutto di una pedissequa copiatura delle conclusioni errate contenute nell’atto di citazione in riassunzione”).

Si duole non essere dato comprendere come il giudice a quo abbia “potuto estrapolare ed evincere dagli atti di causa (peraltro – si aggiunge – incompleti) che l’oggetto del giudizio fosse una opposizione a precetto e che l’importo in contestazione fosse Euro 7.881,68…”.

9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia “nullità/invalidità/inefficacia della sentenza impugnata… per violazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 3”.

Lamenta violazione del criterio della liquidazione delle spese secondo il decisum e non secondo il petitum.

Sostiene che, sulla base di tale principio, “la declaratoria di rigetto dell’appello determina il valore della controversia (rigetto) pari a zero”.

Osserva che, in base a tale criterio, le spese avrebbero dovuto essere liquidate nella misura di Euro 630 oltre oneri accessori, per un importo complessivo di Euro 919,24.

10. Il primo motivo è inammissibile.

Al di là di ogni pur dovuta considerazione sulla evidente apoditticità dei riferimenti fattuali e delle conclusioni che ne sono tratte (circa la configurabilità, nella ipotesi descritta, di un obbligo di astensione del giudice), indicati senza alcuna indicazione delle fonti da cui essi sarebbe rintracciabili e, a fortiori, con palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti pertinenti imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è, comunque, dirimente il rilievo che – secondo pacifico indirizzo, al quale va qui data continuità – “in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacchè l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell’ipotesi anzidetta, l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione; nè detti istituti, cui si aggiunge quello dell’impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall’art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l’ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell’imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.” (v. ex aliis Cass. 11/09/2017, n. 21094; 04/01/2010, n. 20; 04/06/2008, n. 14807), salvo il solo caso nella specie nemmeno dedotto – in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio (Cass. 27/05/2009, n. 12263).

11. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono parimenti inammissibili.

E’ consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui “nel vigente sistema processuale, al di fuori dell’ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non è consentito riformare una decisione della Corte di Cassazione nè al giudice di rinvio, nè alla stessa Corte ulteriormente adita. In particolare, è inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la cui competenza è funzionale e inderogabile, restando ferma soltanto la possibilità che la stessa Corte di cassazione possa intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale nell’indicazione della tipologia di ufficio o del luogo del giudice designato” (v. Cass. n. 3009 del 1975; n. 6074 del 1978; n. 3795 del 1981; n. 2119 del 1985; n. 8404 del 1996; n. 628 del 1998; n. 2510 del 2001; n. 2407 del 2004; n. 8786 del 2005).

In coerenza con detto principio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche affermato che “l’istanza diretta alla Suprema Corte per conseguire, in relazione a dedotte ragioni di opportunità, la sostituzione del giudice di rinvio in precedenza designato dalla Corte medesima con propria pronuncia di Cassazione con rinvio, esula dall’ambito della mera richiesta di correzione di errore materiale, e, traducendosi in un’impugnazione per la riforma della suddetta pronuncia, sia pure con limitato riguardo all’indicata designazione del giudice di rinvio, deve essere dichiarata inammissibile” (Cass. Sez. U n. 614 del 1985; in senso conforme Cass. n. 10804 del 1995). E, sempre in coerenza con il suddetto principio è pure ferma, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione che nemmeno una sopravvenienza legislativa modificatrice delle regole di competenza può spiegare effetti sulla designazione (Cass. n. 7505 del 1987; n. 5393 del 1998; n. 8491 del 2002; n. 3288 del 2003; n. 2591 del 2005).

Questa Corte ha avuto peraltro modo di precisare, condivisibilmente, che “la ragione della immodificabilità della designazione al di fuori dell’ipotesi di errore materiale nel senso indicato e, quindi, anche della impossibilità di prospettare – come invece vorrebbe il ricorrente – la non conformità a diritto di essa nel giudizio di cassazione conseguente allo svolgimento di quello di rinvio, a ben vedere, non risiede affatto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza, evocato dall’insegnamento giurisprudenziale surricordato: invero, esso e prima ancora l’assunzione della designazione sotto il concetto della competenza,… comporterebbero che, qualora il giudizio di rinvio abbia luogo avanti a giudice diverso da quello designato senza che nè le parti nè il giudice di rinvio lo rilevino, nel giudizio di cassazione conseguente la questione dell’inosservanza della regola di designazione dovrebbe reputarsi preclusa al rilievo da parte della Corte di tassazione, in quanto dovrebbe considerarsi coperta dalla preclusione discendente dalla mancata rilevazione avanti a quel giudice entro il limite dell’art. 38 c.p.c., a meno di ritenere la questione sottratta a tale norma, per essere inerente ad una competenza funzionale per grado.

“E’, invece, da ritenere che la ragione vera e propria della immodificabilità risieda nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l’impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell’ipotesi di revocazione di cui all’art. 391-bis c.p.c. (ed ora – dopo il D.Lgs. n. 40 del 2006 – da quelle di revocazione ed opposizione di terzo di cui all’art. 391-ter c.p.c., limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perchè su di essa, quale questione di rito, si forma nell’ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale: ciò sulla base del semplice principio per cui, se sulla risoluzione di una questione interna al giudizio non v’è mezzo di impugnazione esperibile, la statuizione sulla questione stessa deve restare indiscutibile e deve esserlo anche nel corso dello svolgimento processuale successivo con il giudizio di rinvio e la fase di cassazione eventualmente conseguente” (Cass. 09/08/2007, n. 17457; 20/01/2017, n. 1553).

Alla luce di tali rilievi appare evidente che: a) da un lato, la prospettazione di un errore materiale ad origine della designazione del Tribunale di Roma quale giudice del rinvio (a prescindere dalla sua palese genericità ed apoditticità, non essendo offerto dal ricorrente alcun elemento di valutazione in tal senso e non rinvenendosi comunque nella motivazione della sentenza di cassazione alcun elemento idoneo a indicare l’univoca volontà di una designazione diversa da quella espressa nel dispositivo) si rivela in questa sede inammissibile, in quanto evidentemente strumentale non ad una correzione di quella sentenza ma alla impugnazione della successiva pronuncia del giudice del rinvio; b) dall’altro, una siffatta impugnazione, per le ragioni dette, deve considerarsi inammissibile.

11.1. Ciò senza dire che, comunque, nessun fondamento trova nel sistema la tesi, sottesa evidentemente all’assunto censorio, secondo cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto essere designato in quello stesso (ancorchè diversamente composto) dal quale proveniva il provvedimento annullato.

Mette conto al riguardo rimarcare che l’art. 383 c.p.c., comma 1, prevede il rinvio della causa “ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”. Tale locuzione evidentemente esprime il principio della necessaria alterità del giudice del giudice del rinvio rispetto a quello che aveva pronunciato la sentenza cassata: principio che, se può essere rispettato anche con la designazione di sezione diversa (in caso di ufficio divisi in sezioni) o di giudice-persona fisica diverso, ancorchè appartenente al medesimo ufficio giudiziario, a maggior ragione consente (come palesa la generica qualifica richiesta di “giudice di pari grado”) il rinvio a giudice appartenente ad ufficio diverso, ancorchè privo di ragione di collegamento con la causa secondo gli ordinari criteri di competenza per territorio.

12. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, non consentendo gli stessi in alcun modo di cogliere quali siano le ragioni di critica addotte, nè tanto meno di comprenderne la riferibilità ad alcuno dei vizi cassatori tipizzati nell’art. 360 c.p.c..

Vale in proposito rammentare che, nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17391).

La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della c.d. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge (Cass. Sez. U. Sez.U 10/07/2017, n. 16990).

In tale prospettiva il quarto motivo, in particolare, si segnala – oltre che per la evocazione, nell’intestazione, di una questione (quella della individuazione del giudice del rinvio) che per le ragioni dette si sottrae al sindacato di questa Corte – per la prospettazione, nella susseguente illustrazione, di questioni nuove e comunque apoditticamente e genericamente dedotte, anche con palese inosservanza degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (quale quella della supposta inosservanza dell’art. 342 c.p.c., o della mancata acquisizione dei fascicoli dei gradi precedenti), di accenni argomentativi dei quali non viene in alcun modo spiegato l’eventuale rilievo censorio (quale l’avere il Tribunale giudicato in qualità di giudice d’appello e non di primo grado, l’avere le controparti assunto la posizione processuale di attori).

Il quinto motivo poi risulta vieppiù incomprensibile posto che, come s’è detto, non fa altro che affermare la fondatezza della tesi di controparte.

13. Il sesto e il settimo motivo, a loro volta congiuntamente esaminabili perchè connessi, sono inammissibili.

13.1. L’inammissibilità va predicata in ragione della mancanza, nel ricorso, di alcuna trascrizione o adeguata sintesi del contenuto dell’atto di riassunzione dal quale possa evincersi l’estraneità – dedotta con il sesto motivo – della condanna alla restituzione alle domande formulate nel giudizio di rinvio.

Le doglianze appaiono peraltro contraddittorie: unica essendo la statuizione di condanna contenuta in sentenza (quella alla restituzione di Euro 7.881,68, oltre interessi, il cui pagamento era stato intimato con atto di precetto dall’odierno ricorrente, sulla base della sentenza d’appello poi cassata), la prima (sesto motivo) postula l’inesistenza di tale domanda nell’atto di riassunzione, l’altra invece (settimo motivo) la presuppone presente, contestandone solo la ammissibilità.

13.2. E’ appena il caso comunque di rilevare che, con riferimento a detta statuizione, la censura di inammissibilità della domanda, poichè nuova, risulta manifestamente infondata.

E’ evidente, infatti, che tale domanda risulta del tutto legittimamente proposta dagli istanti in riassunzione, in esercizio della facoltà loro riconosciuta dall’art. 389 c.p.c., a mente del quale “le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio…”.

Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte l’azione di restituzione che venga proposta, ai sensi dell’art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, non va ricondotta allo schema della condictio indebiti, dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo – tra l’altro – gli stati soggettivi di buona o mala fede dell’accipiens, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza; essa pertanto si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata” (v. ex multis Cass. 10/09/2018, n. 21969; 21/04/2010, n. 9480; 02/04/2013, n. 7978; 23/03/2010, n. 6942; 13/04/2007, n. 8829).

14. Anche l’ottavo motivo si appalesa inammissibile, per analoghe ragioni.

Risulta inosservato l’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, non essendo offerta alcuna adeguata indicazione – sia quanto al contenuto, sia quanto alla sua localizzazione nel fascicolo processuale così come pervenuto a questa Corte – della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio che consenta di avere contezza della prospettata eccezione di nullità e dei relativi termini.

L’eccezione, comunque, deve ritenersi implicitamente disattesa per il fatto stesso dell’accoglimento del gravame.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).

15. Il nono motivo è, altresì, inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo, sul punto, il giudice di merito decido in piena conformità a consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale le censure dedotte non offrono elementi per discostarsi.

E’ pacifico, invero, che in caso di rigetto della domanda nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata (D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 2; v. Cass. 24/08/2004, n. 16707).

Nel caso di specie la domanda è quella veicolata dal decreto ingiuntivo ed è da ritenersi interamente rigettata, essendo stato detto decreto revocato in accoglimento dell’opposizione proposta dagli odierni resistenti.

Secondo quanto è pacifico in atti il decreto ingiuntivo fu chiesto ed emesso per il complessivo importo di Euro 1.150.

Dovendo pertanto trovare applicazione i parametri fissati per cause di valore compreso nello scaglione da Euro 1.101 ad Euro 5.200, gli importi liquidati dal giudice di rinvio per spese del giudizio svoltosi innanzi a sè e di quello di legittimità ne risultano pienamente rispettosi, ciò che rende la liquidazione insindacabile in questa sede.

16. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti dei controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

17. Le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso giustificano la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4 (applicabile nella fattispecie ratione temporis), al pagamento di una “somma equitativamente determinata” (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo (v. Corte Cost. n. 152 del 2016; Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601).

Non può a tal fine non attribuirsi rilievo alla prospettazione – peraltro attraverso una pletorica articolazione di motivi – di tesi censorie generiche, ripetitive e manifestamente infondate.

Tutto ciò segna l’iniziativa processuale, nel suo complesso, quale frutto di colpa grave, così valutabile – come è stato detto – “in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali” (v. Cass. 14/10/2016, n. 20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812).

18. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.500 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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