Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17803 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 09/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GAI Emanuela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29167/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Paolo Berruti e dall’Avv. Alessandro Voglino, con

domicilio eletto in Roma, Via A. Bertoloni, n. 29, presso lo studio

CBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 109/27/09 depositata il 19 ottobre 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2017

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre con unico mezzo, nei confronti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia – in controversia concernente l’impugnazione del rigetto di istanza di rimborso, presentata in data 21/6/2006, dell’Irpeg versata, per gli anni dal 1995 al 2003, in relazione ad immobili di interesse storico ed artistico, in eccedenza rispetto a quella dovuta secondo l’aliquota ridotta di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2, – ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente;

che i giudici d’appello hanno infatti respinto l’eccezione, iterata dall’Ufficio appellante, d’inammissibilità dell’istanza di rimborso in quanto riferita anche ai versamenti effettuati anteriormente al 21/6/2002, poichè proposta al di là del termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ritenendo anche sul punto corretta e non meritevole di censura la decisione di primo grado che l’aveva rigettata richiamando il principio affermato da Cass. n. 23716 del 2004, secondo cui “la decorrenza del termine di decadenza per la presentazione di istanza di rimborso, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 non può essere fatta coincidere con la data del pagamento, allorchè l’erroneità di questo derivi da un evento successivo soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile… il carattere di indebito delle somme percepite dall’Amministrazione”: evento nel caso di specie rappresentato dalla emanazione della Circolare n. 2/E del 17/1/2006, da parte dell’Agenzia delle entrate, che aveva riconosciuto la spettanza della chiesta agevolazione;

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere la C.T.R. rigettato l’eccezione di decadenza richiamando un principio giurisprudenziale valevole nel solo caso in cui il presupposto dell’indebito si sia realizzato in epoca successiva alla data del versamento, ma del tutto inconferente nel caso di specie, nel quale il versamento era da ritenersi indebito sin dall’inizio, in virtù delle previsioni di cui alla L. n. 413 del 1991, a nulla rilevando – sotto il profilo che interessa – l’emanazione della Circolare del gennaio 2006 da parte dell’Agenzia delle entrate;

ritenuto che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perchè proposto per ministero dell’Avvocatura dello Stato, in mancanza di prova del conferimento di specifico incarico da parte dell’Agenzia ricorrente;

che al riguardo questa Corte ha più volte chiarito, anche a sezioni unite, che quando l’Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’Avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, in base alla quale gli avvocati dello stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (v. Cass. Sez. U. n. 23020 del 2005; Cass. n. 11227 del 2007; Cass n. 3427 del 2010);

che non può indurre a diversa conclusione il riferimento della controricorrente alla decisione di Cass. Sez. U. n. 3116 del 2006 -citata per stralcio nella parte in cui ha affermato che il ricorso dell’Agenzia delle entrate al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato deve avvenire in relazione al singolo procedimento, non rilevando l’eventuale conclusione, tra Avvocatura e Agenzia, di convenzioni di contenuto generale per l’assunzione del patrocinio – atteso che è bensì vero che l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve aver ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, ma di questo non deve fare specifica menzione nel ricorso, atteso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso medesimo “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo del ius postulandi, che si è visto non esser necessario per il patrocinio erariale, non anche invece al negozio sostanziale di patrocinio, attributivo dell’incarico professionale al difensore (v. Cass. n. 1560 del 2014; Cass. n. 14785 del 2011);

ciò posto e ritenuto che nel merito il ricorso (non tacciabile di non autosufficienza, essendo di mero diritto la questione con esso posta e decidibile sulla base di pochi dati temporali specificamente indicati in ricorso e comunque ricavabili con certezza dalla stessa sentenza impugnata) si appalesa manifestamente fondato e deve pertanto essere accolto;

che invero, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, peraltro affermato anche in fattispecie analoghe, il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum tale momento (Cass. n. 19479 del 2010; Cass. n. 19484 del 2010);

che tanto meno può assumere rilievo, al fine di spostare in avanti la decorrenza del termine di decadenza, il fatto sopravvenuto rappresentato dalla Circolare ministeriale sopra menzionata, non essendo questa fonte di diritto, ma semplice supporto chiarificatore della posizione espressa in generale, dall’amministrazione, su un determinato oggetto;

che, dunque, non può mai la Circolare rappresentare il presupposto per la restituzione di un’imposta non dovuta e il diritto al rimborso può essere giuridicamente azionato a prescindere da una tale evenienza – tutta interna all’amministrazione – per il sol fatto del pagamento non dovuto (v. e pluribus Cass. n. 1577 del 2014; Cass. n. 20526 del 2013; n. 23042 del 2012; Cass. n. 12447 del 2011; Cass. Sez. U. n. 23031 del 2007);

che in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento parziale del ricorso introduttivo limitatamente ai versamenti effettuati successivamente al 21/6/2002;

che avuto tuttavia riguardo allo svolgimento del processo, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;

che alla soccombenza segue invece la condanna della contro ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo limitatamente ai versamenti effettuati successivamente al 21/6/2002. Compensa le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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