Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17803 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5162/2015 proposto da:

Formenti Seleco Spa In Liquidazione Amministrazione Straordinaria in

persona commissario straord. F.F., elettivamente

domiciliata in Roma Viale Dei Parioli, 54 presso lo studio

dell’avvocato Francioso Luciana che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Ruggiero Gaetano, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

Lavoro E Giustizia Scarl, elettivamente domiciliata presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, difesa dagli avv.ti

Renato Angelone e Giovanna Pagnozzi giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2539/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 2 luglio 2014 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla Formenti Seleco s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza n. 686 del Tribunale di Monza con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla predetta società nei confronti della società cooperativa Lavoro e Giustizia a r.l. diretta ad ottenere la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2, L. Fall., dei pagamenti effettuati dalla Formenti Seleco in favore Cooperativa per l’importo complessivo di Euro 44.431,61 nell’anno anteriore alla declaratoria di insolvenza dell’appellante.

La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione della sentenza di primo grado secondo cui, pur avendo l’appellante evidenziato elementi idonei ad esprimere lo stato di insolvenza della società attualmente in amministrazione straordinaria (pagamento in forte ritardo dei fornitori, decreti ingiuntivi, precetti e procedure esecutive a carico della società insolvente, risultanze della Centrale rischi, enorme indebitamento bancario, etc.), non erano stati indicati i concreti collegamenti che consentissero di ritenere gli elementi esaminati effettivamente conosciuti dalla Cooperativa Lavoro e Giustizia.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Formenti Seleco s.p.a. in amministrazione straordinaria affidandolo a due motivi.

Si è costituita in giudizio la Cooperativa Lavoro e Giustizia con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente principale ha depositato controricorso a ricorso incidentale condizionato e la Cooperativa Lavoro e Giustiza ha altresì depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Formenti Seleco s.p.a. in amministrazione straordinaria ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione art. 342 c.p.c., con riferimento, in particolare al requisito della specificità dei motivi di impugnazione.

Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto l’atto di impugnazione viziato a causa della mancata indicazione di specifici motivi di gravame, non considerando che era intenzione della stessa impugnare la sentenza nella sua interezza a causa dell’erronea valutazione fatta dal giudice di primo grado in ordine alla prova dell’esistenza di criteri di collegamento che consentissero di ritenere dimostrata la scientia decoctionis della Cooperativa Lavoro e Giustizia.

Rileva che l’onere di specificità delle censure può ritenersi pienamente adempiuto sottoponendo al giudice d’appello le stesse argomentazioni già esposte al giudice di primo grado ove idonee a suffragare la pretesa fatta valere.

In particolare, nel caso di specie, la ricorrente, al fine di confutare le argomentazioni della decisione di primo grado, aveva nell’atto di appello soffermato la propria attenzione su quei “concreti collegamenti” che dimostravano la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della controricorrente.

La riproposizione in appello del medesimo percorso logico già sostenuto in primo grado si rendeva necessaria perchè proprio quel percorso era il fondamento del motivo d’appello, essendo idoneo a dimostrare la sussistenza degli indizi fondanti la presunzione dell’esistenza della scientia decoctionis.

La sentenza impugnata ha quindi applicato in modo erroneo l’art. 342 c.p.c. nella sua formulazione previgente, nella parte in cui richiedeva che l’atto di appello dovesse contenere l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell’impugnazione.

2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato, atteso che la Corte d’Appello, pur dando atto che l’appellante aveva riproposto le stesse argomentazioni già confutate dal giudice di primo grado, non ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della società ricorrente, ma l’ha rigettata nel merito per “l’assorbente ragione di merito che tutti gli indici evidenziati dall’appellante sono ben compatibili con la valutazione che un imprenditore come l’appellato avrebbe potuto effettuare ex ante, sulla scorta delle informazioni di cui all’epoca poteva disporre, con una situazione di severa ma ancor transitoria e superabile difficoltà economica del soggetto poi fallito – che infatti si stava adoperando per superarla – e non necessariamente con uno stato di impotenza economica irreversibile e perciò di vera e propria decozione”.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha omesso la valutazione di numerose e decisive circostanze che avrebbero fatto emergere la piena consapevolezza dell’insolvenza anzichè di una mera difficoltà economica.

In particolare, è stato omesso l’esame della circostanza valorizzata nell’atto di gravame che le notizie di stampa prodotte dalla procedura erano apparse su quotidiani a tiratura nazionale (“Repubblica”, “Corriere della Sera” etc.) e non solo a diffusione campana, e non solo nelle pagine di cronaca locale, e non avevano, peraltro, ad oggetto esclusivamente lo stabilimento di (OMISSIS), ma si riferivano allo stato di crisi di tutta la Formenti Seleco s.p.a..

Non era stato valutato l’elemento decisivo che Lavoro e Giustizia era un fornitore abituale della Seleco, operante nella medesima realtà territoriale, esposto per importi rilevanti a causa di cronici ritardi nei pagamenti e che l’odierna controricorrente era costretta a sollecitare il saldo di importi davvero esigui.

Ad avviso della ricorrente, era difficile credere che la Cooperativa, proprio in ragione della sua esposizione per cifre importanti, non avesse effettuato una verifica dei dati di bilancio della società insolvente, che attestavano costante calo di fatturato ed enorme indebitamento bancario.

3. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il giudice d’appello, nel richiamare per relationem la sentenza di primo grado – riportata integralmente nel corpo della propria motivazione – ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti in capo alla Cooperativa gli indici sintomatici della scientia decoctionis, evidenziando, altresì, come sopra già illustrato, la compatibilità di tali elementi con la consapevolezza di una transitoria e superabile difficoltà economica del soggetto poi fallito.

Il giudice di secondo grado ha quindi condiviso la ricostruzione fattuale di quello di primo grado che aveva valorizzato una serie di elementi in base ai quali aveva ritenuto non essere stata fornita la prova della consapevolezza in capo alla Cooperativa dello stato di decozione della Formenti Seleco, e segnatamente:

a) il regolare pagamento delle fatture con l’eccezione di un maggior ritardo nell’ultimo periodo;

b) il contenuto degli articoli di stampa, comunque riguardanti principalmente lo stabilimento di (OMISSIS), che si erano concentrati sull’evoluzione delle complesse trattative che avevano coinvolto gli enti istituzionali per la realizzazione del piano di ristrutturazione aziendale della Seleco Formenti, articoli dai quali, anche nel settembre 2004, emergeva la concreta speranza di ripresa dell’azienda a seguito dell’approvazione da parte del CIPE di cospicuo di finanziamento di 106 milioni di Euro messo a disposizione dal Ministero del Tesoro e dalla Regione per la realizzazione del Polo Tecnologico Campania Nord.

c) il mancato invio da parte della Cooperativa alla debitrice di alcun sollecito per ottenere il pagamento delle fatture e la mancata adozione di precauzioni per cautelarsi in ordine alla solvibilità della Formenti Seleco;

d) rapporto diretto della Cooperativa con la sede amministrativa della Seleco di (OMISSIS) per l’inoltro ed il pagamento delle fatture;

e) l’inesigibilità in capo alla Cooperativa di una condotta di diligenza ed attenzione più rigorosa per ricostruire la conoscibilità dell’insolvenza, normalmente richiesta, invece, agli erogatori istituzionali del credito;

f) marginalità del rapporto di servizio intrattenuto dalla società insolvente con la Cooperativa, non direttamente connesso con l’attività produttiva e commerciale.

Orbene, dall’esame delle censure che la Seleco Formenti in amministrazione straordinaria ha formulato alla sentenza di primo grado, reiterandole nel presente ricorso – secondo quanto riportato ai punti da 18 a 22 del medesimo – emerge che la ricorrente si duole, in realtà, inammissibilmente della valutazione di merito effettuata dai giudici dei precedenti gradi del giudizio, limitandosi a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella operata dai giudici di merito, e dolendosi ingiustificatamente che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, in primo luogo, la ricorrente ha lamentato genericamente, come nei precedenti gradi, il mancato esame, quali indici di insolvenza, degli articoli di stampa, senza, tuttavia, neppure inoltrarsi ad esaminare lo specifico contenuto di tali articoli – come invece aveva fatto il giudice di primo grado – e senza curarsi quindi di confutare gli elementi fattuali forniti dal primo giudice in ordine al cospicuo finanziamento approvato dal CIPE, in sinergia con il Ministero del Tesoro e la Regione Campania per la realizzazione del Polo Tecnologico Campania Nord.

Dunque, l’esame di tale elemento da parte dei giudici di merito è stato ben più approfondito rispetto a quello della ricorrente, la quale anche nell’odierno atto difensivo, ha allegato che gli articoli di stampa non avrebbero riguardato solo lo stabilimento di (OMISSIS), ma generalmente lo stato di crisi di tutta la Formenti, senza fornire, tuttavia, alcun dettaglio in merito.

Inoltre, la ricorrente ha indicato, tra gli elementi non esaminati dal giudice d’appello, gli “accumuli di ritardi nei pagamenti”, non confrontandosi con l’affermazione della sentenza di primo grado (richiamata dal secondo giudice) secondo cui i pagamenti delle fatture erano avvenuti sempre con regolarità, ad eccezione dell’ultimo periodo.

La ricorrente ha, altresì, insistito sull’omessa considerazione da parte dei giudici di merito delle informazioni emergenti dall’esame dei bilanci della Formenti Seleco, non confrontandosi, ancora una volta, con la pertinente affermazione del giudice di primo grado secondo cui non poteva pretendersi da un creditore, che svolgeva, peraltro, un servizio marginale, rispetto al contesto produttivo in cui operava la società poi dichiarata insolvente, quella diligenza e competenza richiesta agli operatori professionali, come gli istituti di credito.

In conclusione, la sentenza impugnata, mediante il rinvio integrale a quella del giudice di primo grado, ha pienamente esaminato tutti i fatti decisivi per il giudizio.

Infine, con riferimento alle circostanze indicate nel punto 22 del ricorso, relativa al fermo dell’attività produttiva nello stabilimento di (OMISSIS) nel 2002 e successiva cessazione dell’attività nel mese di marzo 2003, la ricorrente neppure ha dedotto di averle allegate nell’atto di appello (oltre al luogo ed il modo deduzione), di talchè il ricorso difetta, sotto questo profilo, del necessario requisito dell’autosufficienza.

L’accertata inammissibilità del ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Cooperativa e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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