Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17802 del 08/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 08/09/2016), n.17802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24491/2014 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO EAV SRL, ex Circumvesuviana Srl, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TEVERE 46-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PALA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO RUSSO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 616/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23/01/2014, depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’appello dell’originario ricorrente ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità della riduzione unilaterale dei giorni di permesso operata dalla datrice di lavoro a seguito del ripristino, ex lege n. 336 del 2000, della festività del 2 giugno ed ha condannato l’Ente Autonomo Volturno a corrispondere a I.R., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 436,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Ente Autonomo Volturno s.r.l. sulla base di quattro motivi. Ritualmente evocata in giudizio la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo di ricorso l’EAV ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale 27.2.1979, delle regole legali di interpretazione del contratto nonchè vizio di motivazione. Ha sostenuto, anche mediante richiami alla teorica della presupposizione, che, a differenza di quanto ritenuto nella decisione impugnata, dall’Accordo nazionale 27.2.1979 era evincibile la stretta correlazione tra la soppressione ex lege di alcune festività civili e religiose e l’attribuzione delle giornate di congedo o permesso retribuito; in conseguenza, del tutto legittima si configurava la unilaterale riduzione disposta dalla società datrice di un giorno di permesso retributivo, per effetto del ripristino, ex L. n. 336 del 2000, della festività civile del 2 giugno. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale 27.2.1979, delle regole legali di interpretazione del contratto nonchè vizio di motivazione, censurando la decisione di appello per avere fatto riferimento al criterio sussidiario di interpretazione rappresentato dal comportamento successivo delle parti, nonostante la comune volontà collettiva risultasse esplicitata in maniera chiara dalla lettura logico-letterale dell’accordo. Con il terzo motivo ha dedotto omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia censurando la decisione per avere ritenuto l’applicabilità dell’Accordo del 1979 in ragione della espressa previsione di proroga tacita dello stesso. Ha sostenuto, mediante richiamo alla teorica della presupposizione, che il verificarsi della condizione implicita – rappresentata nel caso di specie dalla reintroduzione della festività – comportava l’automatica inefficacia dell’accordo in questione ed escludeva, pertanto, la necessità di esplicita disdetta. Con il quarto motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme processuali in tema di principio della domanda e di principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Ha, sostenuto che, come evincibile dalle conclusioni formulate con il ricorso di primo grado e con il ricorso in appello controparte aveva chiesto la condanna della società datrice ad un bene diverso (differenze retributive) da quello in concreto attribuito (risarcimento del danno) dal giudice di appello conseguendone sotto questo profilo il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata. I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono manifestamente infondati. Le censure attinenti alla corretta interpretazione dell’accordo interconfederale del 1979 devono essere respinte alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. n. 18715 del 2014, che ha ritenuto illegittima la disapplicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro, operata con riferimento al contratto individuale, diretta a ridurre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione legislativa di alcune festività soppresse, atteso che il contratto collettivo costituisce un “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti, cui non pertengono poteri modificativi della suddetta regolamentazione. Ha quindi escluso che in senso contrario, potesse essere invocata la presupposizione (o la causa in concreto), che postula l’esistenza di una inequivoca condizione inespressa, il cui venir meno faccia scemare la ragione del contratto, ovvero di una precisa corrispondenza tra le intervenute modifiche legislative ed il conseguente rimodellamento del regolamento contrattuale collettivo. Alla pronunzia sopra richiamata seguita da numerose altre conformi (si vedano, tra le altre, Cass. n. 20206, del 2014, 20205 del 2014, 20204 del 2014, 20203 del 2014, 20202 del 2014, 20201 del 2014) si ritiene di dare continuità in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fondata per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Parimenti da respingere è il quarto motivo di ricorso. E’ innanzitutto da premettere che il motivo in esame, pur deducendo violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, investe in realtà la interpretazione della originaria domanda come intesa al risarcimento del danno, secondo quanto espressamente affermato in sentenza dalla Corte territoriale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema d’interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, con la conseguenza che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa secondo criteri logici, che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (cfr, ex plurimis, Cass., n. 19331 del 2007, n. 19630 del 2011). In tale attività interpretativa il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonchè delle finalità che la parte intende perseguire (cfr., Cass., n. 8140 del 2004). A sua volta, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. (i quali, pure essendo dettati in materia di contratto, hanno portata di carattere generale), o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri sopra indicati e il testo dell’atto processuale oggetto di erronea interpretazione (cfr., Cass. nn. 11343 del 2003, 15299 del 2005, n. 28421 del 2005). Le censure svolte con il motivo in esame non sono articolate in termini coerenti con i principi richiamati perchè non individuano alcuno specifico criterio di ermeneutica contrattuale nella cui violazione sarebbe incorsa la decisione impugnata; nè siffatta violazione è implicitamente evincibile dal riferimento alle espressioni utilizzate nelle conclusioni di primo e secondo grado, inidonee a dare contezza del complessivo contenuto della pretesa azionata tenuto conto della effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa. In base alle considerazioni che precedono si conclude per il rigetto del ricorso. Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”. Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale. A tanto consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13. comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016

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