Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17802 del 08/08/2014


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 17802 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Rep.

ORDINANZA

Ud. 30/04/2014

sul ricorso 11480-2010 proposto da:

SOCIETA’ ROMANA TIBURTINA IMMOBILIARE S.P.A. (c.f. PU
01396200584), FIN.TRE. A R.L. (C.F. 08136360586),
FAMIGLIA ZEPPIERI S.N.C.

(C.F. 08042500580), in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 08/08/2014

TAGLIAMENTO 14, presso l’avvocato BARONE ANSELMO,
che

li

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato CARLO MARIA BARONE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

1

SOCIETA’ CENTRALE ACQUISIZIONI IMMOBILIARI – CAI
e

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

0

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato GREGORIO
IANNOTTA, che la rappresenta e difende, giusta

controricorrente

avverso la sentenza n. 1382/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/04/2014 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
uditi, per le ricorrenti, gli Avvocati BARONE
ANSELMO e BARONE CARLO MARIA che hanno chiesto
l’estinzione per rinuncia;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato IANNOTTA
GREGORIO che prende atto della rinuncia e insiste
alla condanna delle spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

procura a margine del controricorso;

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

2

Rilevato

che la Corte d’appello di Roma ha respinto

l’appello proposto dalla
Immobiliare Spa,

dalla

Società Romana Tiburtina

srl FIN.TRE

e dalla

snc Famiglia

Zeppieri, avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la

quale era stata, a sua volta, respinta la domanda avanzata

dalle tre società finalizzata alla dichiarazione di
inesistenza giuridica ovvero la nullità o l’annullamento
della delibera adottata dall’assemblea ordinaria della
Società Centrale Acguisizioni. immobiliari — CAI srl., della

quale erano socie di minoranza, previa disapplicazione, in
via incidentale, del decreto ministeriale 29 luglio 1997 di
revoca delle autorizzazioni e conseguente messa in 1.c.a.
de

L’Edera

Spa,

che ne era socia di maggioranza (al

98,5%), e di nomina del commissario liquidatore, in quanto
assunta con la partecipazione ed il voto determinante

de

commissario liquidatore de L’Edera Spa;
l

che, secondo le appellanti, in conseguenza della sentenza
n. 4 del 1999, resa dalla SC in sede di regolamento di
giurisdizione, che aveva affermato la carenza di potere del
Ministero dell’Industria nel suo provvedimento di messa in
1.c.a. della Compagnia di assicurazioni, socia di
maggioranza della CAI srl,

e della successiva sentenza n.

2064 del 2008 della Corte d’Appello di Roma, che ha
dichiarato l’inesistenza giuridica del DM che ha posto in
1.c.a. la stessa società, il commissario avrebbe convocato
3

e sarebbe intervenuto nell’assemblea della società
appellata e, in difetto di potere, avrebbe contribuito ad
adottare una delibera radicalmente nulla, invano
contrastata dagli altri soci;

respinto l’appello;
che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
la

cassazione la Società Romana Tiburtina Immobiliare Spa,
srl FIN.TRE

e la

snc Famiglia Zeppieri„

impugnazione

affidata a quattro mezzi- rinunciata con atto depositato
in data 18/4/2014, contro cui ha resistito la
Centrale Acquisizioni immobiliari

Società

CAI srl.,

con ;

controricorso, e memoria illustrativa.
Considerato che l’atto di rinuncia al ricorso, da parte
delle tre società ricorrenti, è stato depositato in
cancelleria dodici giorni prima dell’odierna udienza,
durante la quale la difesa della società controricorrente
ha preso atto della detta rinuncia da parte delle
menzionate società;
che, per quanto la rinuncia al ricorso non sia stata
notificata alla controricorrente, quest’ultima ha avuto
cognizione della volontà delle ricorrenti, se non altro,
alla odierna udienza, quando ne ha preso atto;

4

che la Corte territoriale, investita del gravame, ha

che, per quanto, a norma dell’art. 390, ultimo comma, cod.
,

proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione

non sia stato notificato alla parte costituita esso, con la
presenza di tutti i difensori della parte resistente
all’udienza pubblica, è stato, anche formalmente,

comunicato agli avvocati della stessa, ciò che costituisce
un’equipollente dell’apposizione del visto, richiesto, in
alternativa alla notificazione, dalla menzionata
disposizione processuale;
che, infatti, quando il difensore della parte resistente
sia stato presente all’udienza pubblica non è necessaria
l’apposizione del visto sull’atto di rinuncia da parte del
difensore delle altre parti costituite, potendo costui
limitarsi a prendere atto del deposito dello stesso nel
corso dell’udienza pubblica, come è avvenuto nel caso di
specie, per il principio di equipollenza delle forme;
che, avendo il difensore della resistente eccepito, nel
corso della discussione orale, la non certezza di
corrispondenza delle persone fisiche – legali
rappresentanti delle società rinuncianti rispetto agli
attuali organi delle menzionate società, si deve respingere
anche tale eccezione dovendo il Collegio, in questa sede,
limitarsi a verificare la corrispondenza tra costoro e

coloro che, a suo tempo, hanno proposto il ricorso,

r

5

circostanza, peraltro, non specificamente contestata e
comunque verificata nel caso di specie;
che, di conseguenza, in ragione della intervenuta rinuncia,

che le spese processuali vanno compensate tra le parti in
causa per la sostanziale identificazione dei contendenti
(la società L’Edera ed i suoi soci o le sue controllate con
gli organi della liquidazione coatta, ormai decaduti in
ragione della dichiarata inesistenza della procedura
pubblica, come da giudicato esterno emergente da numerose
pronunce di questa Corte, ultima delle quali Cass. n. 1280
del 2014).
PQM
Dichiara estinto il processo e compensa le spese del
giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della l
sezione civile della Corte di cassazione, il 30 aprile
2014, dai magistrati sopra indicati.

deve dichiararsi estinto il processo;

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