Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17802 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18261/2014 proposto da:

Corintea Cooperativa Per La Ricerca Delle Innovazioni Tecnologiche In

Agricoltura, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Di Pietra 26

presso lo studio dell’avvocato Pautriè Paolo che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Jouvenal Daniela, Valentino Maria

Giovanna;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Spa In Liquidazione, elettivamente domiciliato

in Roma Via Flaminia 962 presso lo studio dell’avvocato Dell’Orco

Bartolomeo che lo rappresenta e difende;

-controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 9 giugno 2014 il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla CO.R.IN. TE.A., cooperativa per la ricerca delle innovazioni, avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la domanda di insinuazione in via privilegiata al passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione del credito dell’importo di Euro 158.382,90, preteso dall’opponente per aver realizzato un progetto di servizio domiciliare integrato di raccolta differenziata, cui seguì un contratto per l’affidamento di tale servizio.

Il Tribunale di Foggia ha evidenziato che, non essendo i documenti prodotti (fatture ed estratti dei libri contabili) idonei a provare la sussistenza del credito, in quanto di formazione unilaterale, non era stata fornita la prova dell’effettività della prestazione in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, della consegna del lavoro e dell’approvazione da parte dell'(OMISSIS) s.p.a. dell’attività svolta, come prescritto dall’art. 5 del contratto invocato dall’opponente a sostegno del proprio diritto. Peraltro, la produzione da parte dell’opponente, solo alla prima udienza del procedimento L. Fall., ex art. 99, del documento che avrebbe dovuto fornire la prova dell’approvazione della prestazione eseguita era stata tardiva, dovendo lo stesso essere prodotto sin dall’origine.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la CO.R.IN. TE.A. affidandolo a otto motivi. La curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la CO.R.IN. TE.A. ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 101 c.p.c., commi 1 e 2 e L. Fall., art. 99.

Lamenta la ricorrente che la L. Fall., art. 99 non impedisce la produzione in causa da parte dell’opponente di documenti ulteriori rispetto a quelli già depositati con la proposizione dell’opposizione L. Fall., ex art. 98, ove tale produzione sia resa necessaria dalle nuove difese della procedura fallimentare, verificandosi, diversamente, la violazione del principio del contraddittorio.

Nel caso di specie, la procedura aveva sollevato la questione della “approvazione” dei lavori solo con la comparsa di risposta, con la conseguenza che la ricorrente aveva prodotto il documento relativo a tale approvazione alla prima udienza utile.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che è orientamento costante di questa Corte che il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) è regolamentato integralmente dalla L. Fall., art. 99, il quale prevede, al comma 2, n. 4, che l’opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo. Ne consegue che la mancata indicazione nell’atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell’opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell’art. 183 c.p.c., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte (Sez. 1, n. 24972/2013).

Nel caso di specie, non può condividersi l’impostazione della società ricorrente secondo cui la questione dell’approvazione dei lavori sarebbe stata introdotta in causa dalla Curatela solo con la comparsa di costituzione nel giudizio L. Fall., ex art. 98, atteso che proprio perchè l’art. 5 del contratto di affidamento dei lavori (cui ha fatto espresso riferimento il decreto impugnato, indicandone sinteticamente il contenuto) prevedeva la necessità di dimostrare l’approvazione da parte dell'(OMISSIS) dell’attività svolta, è indiscutibile che il documento attestante tale approvazione rientrasse tra i fatti costitutivi del diritto invocato dall’opponente e, come tale, dovesse essere specificamente indicato nell’atto di opposizione L. Fall., ex art. 98 (o comunque prodotto contestualmente al medesimo).

Deve ritenersi quindi corretta la decisione del Tribunale di Ivrea di ritenere tardiva la produzione documentale.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e L. Fall., art. 99.

Lamenta la ricorrente che il Tribunale le ha di fatto impedito di difendersi atteso che, oltre a non aver esaminato le prove costituite e costituende, non le ha consentito di replicare alle difese della curatela mettendo in discussione per la prima volta l’adempimento di Corintea e la verbalizzazione dell’udienza del 11.2.2014, consentendo altresì alla curatela di depositate note autorizzate di cui la ricorrente non aveva mai avuto conoscenza, con evidente lesione del contraddittorio.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione agli artt. 2704,2697,2710 e 2712 c.c..

Lamenta la ricorrente che, una volta accertata l’anteriorità del contratto stipulato tra le parti, avrebbero dovuto trovare ingresso le prove orali e documentali volte a provare l’effettività della prestazione.

Rileva, altresì, che le regole sulla data certa ex art. 2704 c.c. si applicano solo ad un documento- convenzione e non allorquando il documento sia invocato come fatto storico, come prova dell’esecuzione di certe prestazioni, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe dovuto porsi il problema dell’anteriorità degli atti esecutivi (mail, fax, progetti, etc).

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.

Va preliminarmente osservato che il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione sul rilievo che, a prescindere dall’opponibilità della documentazione contabile, l’opponente non aveva fornito prova della effettività della prestazione, della consegna del lavoro e dell’approvazione da parte dell'(OMISSIS) s.p.a. (come richiesto dall’art. 5 del contratto) in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento. Inoltre, le richieste istruttorie della Corintea non sono state ammesse dal Tribunale di Foggia in ragione della loro irrilevanza, non contenendo alcun riferimento temporale utile a collocare lo svolgimento delle prestazioni della Corintea in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento e, soprattutto, elementi da cui evincere la compiuta consegna del lavoro e la sua relativa approvazione nello stesso contesto temporale.

Erra quindi la ricorrente nell’affermare che il Tribunale di Ivrea avrebbe preteso la dimostrazione dell’esecuzione delle prestazioni con documenti aventi data certa, requisito, peraltro, non preteso neppure con riferimento al documento asseritamente attestante “l’approvazione” dei lavori, che è stato ritenuto non ammissibile in quanto tardivamente prodotto.

In ordine alla dedotta violazione del principio del contraddittorio, tale censura si configura come palesemente generica, non avendo avuto la ricorrente cura di indicare il contenuto delle note autorizzate il cui deposito non sarebbe stato consentito dal giudice di merito, nè conseguentemente, la decisività di tale doglianza ai fini della decisione.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione agli artt. 1655 c.c. e ss. e art. 1665 c.c..

Lamenta la ricorrente che, a prescindere dalla necessità di approvazione dei lavori pattuita dalle parti, che ha sostanzialmente la natura di collaudo, le norme che disciplinano l’appalto non subordinano necessariamente il pagamento del corrispettivo all’avvenuto collaudo consensuale o unilaterale del committente, potendosi comunque richiedere un accertamento giudiziale circa la debenza del compenso.

Espone che si sarebbe dovuto valorizzare la totale mancanza di contestazioni da parte della committente.

5. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi.

Il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione della cooperativa ricorrente non solo per il difetto di prova dell’approvazione del lavoro da parte della società poi fallita, ma anche per non essere stata dimostrata la consegna del lavoro, circostanza decisiva su cui il ricorso non si è minimamente confrontato con il decreto impugnato.

6. Con il quinto ed il sesto motivo è stata dedotta rispettivamente la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo) in relazione agli artt. 2704,2697,2710 e 2712 c.c.. con riferimento ai fax, mail e CD ROM prodotti.

Lamenta la ricorrente che, allo scopo di provare la prestazione effettuata, ha prodotto numerosi fax e messaggi di posta elettronica, oltre a tre CD ROM, e che la Curatela non ha contestato tanto la valenza probatoria di tali documenti, quanto la loro opponibilità, non potendosi comunque applicare, al caso di specie, la regola della data certa di cui all’art. 2704 c.c., avendo i documenti prodotti natura esecutiva e non di convenzioni.

Si duole la ricorrente che il Tribunale abbia omesso l’esame sia di tali documenti, ritenendoli erroneamente irrilevanti, sia delle prove orali finalizzate non solo alla conferma del documento, ma anche del contenuto della prestazione resa da Corintea.

7. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, analogamente alla loro comune illustrazione da parte della ricorrente, sono infondati.

E’ stato già evidenziato che il decreto impugnato ha ritenuto irrilevanti le richieste istruttorie – intendendo per tali sia quelle documentali che orali – non contenendo elementi idonei a fornire la dimostrazione della consegna dei lavori (e della loro approvazione) in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.

Erra dunque la ricorrente nell’affermare l’omesso esame da parte del decreto impugnato di fatti decisivi, essendo il contenuto di tali documenti stato preso in considerazione dal giudice di merito, sia pure per concluderne l’irrilevanza in considerazione della loro inidoneità a provare la consegna del lavoro (e della sua approvazione) in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.

Tali motivi sono, inoltre, assorbiti, quanto al lamentato esame delle prove orali per quanto già illustrato al punto 5 nell’esame del secondo e del terzo motivo.

8. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. con riferimento al pagamento dell’acconto.

Contesta la ricorrente la motivazione con cui il decreto impugnato ha ritenuto irrilevante il pagamento dell’acconto, ovvero che non poteva essere ricondotto con certezza al contratto in questione, atteso che sarebbe stato onere della Curatela provare che il pagamento si riferisse ad altro ben identificato rapporto.

9. Anche tale motivo non coglie la ratio decidendi.

Non vi è dubbio che l’eventuale pagamento di un acconto sui lavori non attribuisca automaticamente all’appaltatore il diritto al pagamento del saldo se non vi è prova dell’esecuzione e, soprattutto, – come emerso nel caso di specie di specie – della consegna della prestazione.

7. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 115 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che la Curatela non ha contestato sostanzialmente l’effettuazione delle prestazioni quanto l’opponibilità dei documenti prodotti.

8. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

In primo luogo, la società ricorrente non ha neppure allegato di aver sottoposto in precedenza all’esame del giudice di merito la questione della non contestazione da parte della curatela delle prestazioni effettuate dalla Corintea e, quindi, a maggior ragione, il modo e la sede processuale di deduzione di tale questione.

In ogni caso, tale motivo si appalesa generico, non avendo la ricorrente neppure riportato i passaggi della memoria di costituzione della Curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo da cui si evincerebbe la non contestazione delle prestazioni asseritamente effettuate dalla Corintea.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dee ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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