Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17801 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26704/2018 proposto da:

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA

39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOTARIO BENEDETTO

DITTRICH, FEDERICO VINCENZO SCARLATO, ZENO CRESPI REGHIZZI;

– ricorrenti –

contro

FINMASI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 5 PAL A

INT 13, presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentato

e difeso dagli avvocati ANDREA MAGLIANI, LAURA MARIA ARNOLETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3516/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Finmasi s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano ArcelorMittal Distribution Services France Societe Par Actions Simplifiee chiedendo l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., del contratto preliminare di cui al Memorandum of Agreement (MOA) di trasferimento delle azioni (OMISSIS) e (OMISSIS) in favore della convenuta ed in subordine, previo accertamento della violazione dell’obbligo di cui all’art. 1381 c.c., di conseguimento dell’approvazione da parte del Group Management Board (GMB), la condanna al pagamento dell’indennizzo; in ulteriore subordine chiese la condanna al risarcimento del danno per violazione dell’art. 1337 c.c.. Il Tribunale adito con sentenza non definitiva, pronunciando sull’an, dichiarò la convenuta tenuta a risarcire l’attrice per il danno cagionato dalla mancata stipulazione della vendita. La sentenza fu confermata in appello e furono infine rigettati i ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza di appello. Nel frattempo il Tribunale aveva condannato ArcelorMittal al pagamento in favore di Finamsi della somma di Euro 23.745.000,00 oltre gli interessi legali a decorrere dal 30 settembre 2009. Avverso tale sentenza proposero appello Finamsi e successivamente ArcelorMittal. Entrambe le parti proposero appello incidentale sulla base dei medesimi motivi del gravame principale. Riuniti i due giudizi di appello, con sentenza di data 19 luglio 2018 la Corte d’appello di Milano confermò la sentenza del Tribunale.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, premesso che entrambe le parti avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, le questioni che si ponevano erano quella dell’ammissibilità dell’emendatio, limitata al quantum del risarcimento richiesto, introdotta dall’appellante principale Finmasi con la comparsa conclusionale di primo grado e quella dell’esatta individuazione dei confini temporali del risarcimento dovuto, anche in relazione alla decorrenza degli interessi legali, e che quanto alla prima questione si trattava di novum inammissibile, quanto alla seconda, rispetto alla quale oltre l’appello di Finmasi vi era appello incidentale di ArcelorMittal vertente sulla circostanza che il danno doveva essere determinato con riferimento alla data della comunicazione del diniego di autorizzazione da parte del GMB (e non in relazione alla data della domanda, peraltro erroneamente indicata), entrambi gli appelli dovevano essere disattesi perchè la questione cui riferire il danno patito da Finmasi doveva ritenersi assorbita dal giudicato di rigetto della domanda di adempimento in forma specifica, mentre, quanto agli interessi dovuti dalla parte inadempiente, essi decorrevano, come affermato dal giudice di primo grado, dalla domanda giudiziale, alla quale occorreva riferirsi anche per il riconoscimento della somma richiesta a titolo risarcitorio, ossia la maggior somma fra le due originariamente indicate come estremi della forbice.

Ha proposto ricorso per cassazione ArcelorMittal Distribution Services France Societe Par Actions Simplifiee sulla base di otto motivi. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,101 c.c., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul secondo motivo dell’appello proposto da ArcelorMittal per il quale, avendo le sentenze di appello e di cassazione ritenuto sull’an che la fonte della responsabilità fosse non la mancata stipulazione della vendita ma il ritardo nella comunicazione del diniego da parte del GMB, l’entità del risarcimento, che invece era stato liquidato assumendo quale titolo della responsabilità la mancata stipulazione della vendita, doveva essere ridotta.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,101 c.c., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul terzo motivo dell’appello proposto da ArcelorMittal per il quale, sulla base delle medesime circostanze richiamate nel secondo motivo di appello, il giudice di primo grado non aveva tratto le necessarie conseguenze dalla sentenza di condanna generica.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,101 c.c., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul quarto motivo dell’appello proposto da ArcelorMittal per il quale la sentenza di primo grado era avvinta da una contraddizione consistente nel fatto che, dopo avere erroneamente affermato che ArcelorMittal era tenuta a concludere la compravendita (donde la condanna al risarcimento di un danno pari alla differenza fra il prezzo ipotizzato e il minor valore delle partecipazioni, quale stimato dal CTU), aveva comunque evocato il ritardo nella comunicazione del diniego di GMB.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente in via subordinata che, ove si ritenga intervenuta la pronuncia di appello, la sentenza contrasta con il giudicato sull’an, in base al quale AM è responsabile non già della mancata conclusione della vendita o del mancato conseguimento dell’approvazione del GMB, ma del ritardo con cui tale mancata approvazione è stata comunicata.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,101 c.c., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul quinto motivo, proposto in via subordinata, dell’appello proposto da ArcelorMittal per il quale la sentenza di primo grado non aveva correttamente individuato la data di riferimento per il calcolo del valore residuo delle azioni, che avrebbe dovuto essere il 12 novembre 2008 (anzichè il 31 dicembre 2009 o il 31 dicembre 2011, come indicato in sentenza). Aggiunge che, quando si afferma che la questione cui riferire il danno patito da Finmasi doveva ritenersi assorbita dal giudicato di rigetto della domanda di adempimento in forma specifica, il riferimento è unicamente al motivo di appello di Finmasi che mirava ad incrementare l’ammontare del danno risarcibile.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,101 c.c., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul sesto motivo, proposto in via subordinata, dell’appello proposto da ArcelorMittal per il quale non era stato considerato il carattere straordinario ed imprevedibile della perdita di valore delle società target, che imponeva un drastico ridimensionamento ai sensi dell’art. 1225 c.c., del danno risarcibile.

Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,101 c.c., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul settimo motivo, proposto in via subordinata, dell’appello proposto da ArcelorMittal per il quale la decisione di primo grado aveva recepito acriticamente le conclusioni della CTU circa il valore delle partecipazioni oggetto del MOA.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,101 c.c., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sull’ottavo motivo dell’appello proposto da ArcelorMittal per il quale la sentenza del Tribunale aveva erroneamente individuato il dies a quo ai fini della decorrenza dell’interesse legale in quanto il giudizio era stato introdotto non il 30 settembre 2009, ma l’11 gennaio 2010.

I motivi, salvo il quarto, sono fondati. La sentenza impugnata ha omesso in modo manifesto di pronunciare sui motivi di appello richiamati nelle singole censure. Vi è omissione di pronuncia anche in ordine all’ottavo motivo di appello, in quanto la motivazione della decisione verte sulla questione astratta dell’identificazione della data della domanda giudiziale quale punto di riferimento temporale sia per la somma spettante a titolo risarcitorio che per la decorrenza degli interessi legali, questione da porre in relazione al motivo di appello proposto da Finmasi, in base al quale, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il danno era risarcibile non con riferimento alla data della domanda, ma con riferimento all’epoca della sentenza, stante la presenza di una domanda di adempimento specifico. L’appello proposto da ArcelorMittal sul punto della decorrenza degli interessi legali aveva altro oggetto, e riguardava la corretta data di proposizione della domanda giudiziale.

Vanno infine accolti anche il quinto ed il sesto motivo perchè il nesso di subordinazione ivi indicato è da intendere come riferito non agli odierni motivi di ricorso, ma ai motivi di appello per i quali vi è stata omessa pronuncia.

L’accoglimento dei suindicati motivi determina l’assorbimento del quarto motivo.

PQM

accoglie il ricorso, con assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Miliano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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