Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17801 del 08/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 08/09/2016), n.17801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11607/2014 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’Avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA VINCENZO STUMPO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1405/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

11/02/2014, depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO, difensore del

controricorrente, il quale si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che in accoglimento dell’opposizione proposta dall’Inps aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’Inps al pagamento in favore di D.M.A. della somma di Euro 2242,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria avendo accertato che il massimale indicato del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2, per crediti diversi dal TFR a carico del Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps, pari al triplo della CIGS, andava calcolato al netto dell’aliquota contributiva e non al lordo come sostenuto dal ricorrente. Per la cassazione della sentenza ricorre D.M.A. sulla base di un solo articolato motivo con il quale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. L’Inps resiste con controricorso e ne eccepisce l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza. Sia il D.M. che l’Inps hanno depositato memorie insistendo nelle conclusioni prese. Tanto premesso il ricorso è manifestamente infondato. Il D:lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevede il pagamento a carico del Fondo di garanzia gestito dall’INPS, in favore dei dipendenti interessati, dei crediti di lavoro non corrisposti. L’art. 2 dello stesso testo normativo riferisce tale trattamento ai crediti di lavoro maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi nell’arco di tempo indicato dal comma 1. Il comma 2, di questo articolo stabilisce poi che “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. L’importo del trattamento di integrazione salariale, in base al quale si determina l’erogazione a carico del Fondo di Garanzia, è definito dalla disposizione di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 427, articolo unico, nella misura dell’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Il comma 2 del citato articolo (nel testo sostituito dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 1, conv. con L. 19 luglio 1994, n. 451) dispone che “l’importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l’importo mensile di Lire 1.248.021; b) l’importo mensile di Lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a Lire 2.700,000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonchè la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. Per l’effetto il trattamento di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ragguagliato agli importi di integrazione salariale, risulta stabilito nei limiti dei massimali sopra richiamati. Sull’ammontare così risultante deve poi essere operata, come dispone il comma 2 dello stesso articolo, la detrazione delle trattenute previdenziali ed assistenziali. Dalla dizione del D.Lgs. del 1992 cit. art. 2, comma 2, emerge con chiarezza che la detrazione è riferita direttamente alla “misura massima” di integrazione salariale (e dunque alla base di computo). Il criterio di calcolo applicato non comporta un doppio prelievo contributivo previdenziale (il primo in sede di determinazione della suddetta “misura massima”, il secondo al momento della liquidazione dell’importo) posto che le somme erogate dal Fondo di Garanzia non sono assoggettate a contribuzione previdenziale (cfr. Cass. n. 2884 del 2008). In conclusione nel caso di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS di cui alla L. n. 297 del 1982, per effetto dell’insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai lavoratori si calcolano con applicazione del limite del triplo del trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali e sono esenti da ulteriore contribuzione. In conclusione il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016

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