Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17800 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16067/2009 proposto da:

D.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCONE Pietro giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

GORI SPA (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

G.O.R.I. SPA (OMISSIS), in persona dell’Avvocato P.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 3, presso lo

studio dell’avvocato CICALA ANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BUONAJUTO RENATO giusta delega a margine del

controricorso;

– ricorrenti incidentali –

e contro

D.T. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2009 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

PORTICI, emessa il 29/05/2009, depositata il 29/05/2009; R.G.N.

309/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione 21 luglio 2005 D.T. conveniva dinanzi al giudice di Pace di Portici l’ente Acquedotto Vesuviano chiedendone la condanna al rimborso della somma di Euro 413,53 oltre interessi e spese di giudizio. Deduceva la attrice di agire in qualità di proprietaria di una unità abitativa sita nel Condominio di (OMISSIS), e di aver corrisposto le somme di cui chiedeva la ripetizione per il servizio si depurazione e fognatura oltre IVA. L’Ente si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva.

Intervenuta nelle more la fusione per incorporazione dell’ente convenuto nella G.O.R.I. SPA -Gestione ottimale risorse idriche- la attrice integrava il contraddittorio; la Gestione si costituiva e sosteneva le ragioni del convenuto.

2. Il giudice di pace con sentenza n. 1898 del 2007 rilevava il difetto della legittimazione attiva della attrice sul rilievo che il rapporto di utenza idrica ed i relativi pagamenti e contributi intercorreva tra il Condominio e lo Acquedotto, poi incorporato della Gori, e pertanto rigettava la domanda, compensando le spese del grado.

3. La Corte di appello di NAPOLI sez. distaccata di Portici, con sentenza del 29 maggio 2009 rigettava lo appello della D., confermando la sentenza, e compensava tra le parti le spese del grado.

4. Contro la decisione ricorre la D. deducendo tre motivi di censura; resiste la controparte con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

I RICORSI sono stati previamente riuniti per ragioni di connessione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I RICORSI non meritano accoglimento. Per chiarezza espositiva si procede ad esporre la sintesi descrittiva dei ricorsi ed a seguire la confutazione in diritto.

6.A. SINTESI del ricorso di D..

Nel primo motivo del ricorso si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 2033 e 1103 c.c., in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che la azione di ripetizione di indebito è a carattere personale e compete al solvens, essendo irrilevante che il rapporto contrattuale di fornitura sia intercorso tra il condominio e lo Acquedotto. La legittimazione sussiste per la tutela di un diritto esclusivo in relazione al versamento di oneri accessori al consumo dell’acqua somministrata ed al relativo contributo di depurazione e fognatura, versato prò quota. Il relativo quesito è formulato in termini.

Nel secondo motivo si denuncia come vizio della motivazione la omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della GORI o del Comune di Ercolano, mentre nel quesito si pone in rilievo che fu proprio l’ente idrico ad incassare dal Condominio tutte le somme contabilizzate per contributo di depurazione e fognatura.

Nel terzo motivo si denuncia error in procedendo per violazione dello art. 112 c.p.c., sul rilievo che il giudice di pace avrebbe affermato che l’attrice non aveva fornito la prova dei propri pagamenti, mentre tale prova si desumeva dai pagamenti condominiali. Nulla aggiunge la memoria alle ragioni illustrate.

6.B. SINTESI DEL RICORSO G.O.R.I..

Nel primo motivo si deduce in via subordinata, nel caso di accoglimento, la litispendenza con altra causa, avente ad oggetto un identico giudizio, pendente dinanzi alla Corte di appello Napoli Portici tra le stesse parti. Nel secondo motivo si deduce error in iudicando in punto di compensazione delle spese legali.

7. CONFUTAZIONE DEI RICORSI. 7.A. RICORSO PRINCIPALE. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile in relazione al denunciato error in iudicando, che risulta privo sia della sintesi descrittiva della fattispecie da sussumere sotto la regula iuris che si propone,sia in relazione alla specificazione di tale regola, e ciò in violazione dello art. 366 bis c.p.c., in correlazione con lo art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, risultando inoltre privo di autosufficienza in ordine al documento decisivo del contratto di fornitura della utenza idrica,che i giudici del merito hanno considerato far capo al Condominio come soggetto giuridicamente obbligato e dunque interessato a far valere ragioni di ripetizione o di estinzione del debito contributivo.

Passa pertanto in giudicato la statuizione sul difetto di legittimazione passiva e risultano assorbiti gli altri motivi.

7.B. RICORSO INCIDENTALE. RISULTA assorbito per il primo motivo, presentato come condizionato, mentre è infondato per il secondo, atteso che i giudici del merito in relazione alla peculiarità della controversa hanno ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per la compensazione.

8. GIUSTI MOTIVI DI COMPENSAZIONE tra le parti delle spese del grado.

Sono sostanzialmente coerenti con le ragioni di compensazione già espresse dai giudici del merito.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti in lite le spese del giudizio di compensazione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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