Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17800 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., B.S., ricorrenti che non hanno

depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VAIANO DIEGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANTAMARIA BRUNO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2535/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si tratta di ricorso non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato improcedibile. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento su indicato. Dall’attestazione della cancelleria agli atti non risulta che parte ricorrente ha provveduto al successivo deposito nel termine di legge.

Parte intimata ha proposto tempestivo controricorso, depositato pure tempestivamente. Ha depositato altresi’ memoria.

Il ricorso risulta improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in quanto mai depositato. Deve procedersi alla regolazione delle spese in favore dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.800,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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