Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17800 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26253/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, n persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 174/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 29/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

A seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l’Ufficio delle Entrate di Crema notificava alla società (OMISSIS) s.r.l. (ora in liquidazione, in quanto dichiarata fallita) avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a IRES 2004, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con il quale recuperava a tassazione la perdita di provenienza ante 2004, a seguito di accertamenti relativi alle annualità 2002 e 2003, tutti riferentisi all’attività di produzione, vendita, installazione di prodotti di lattoneria, nonchè piegatura di lamiere di importazione ed esportazione, e che l’Ufficio non aveva riconosciuto, riportato dalla società a nuovo come perdita fiscale, nel modello UNICO 2005, a copertura del reddito.

La società impugnava il predetto avviso, come aveva fatto per gli accertamenti relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003, eccependone la nullità per difetto di motivazione; osservava nel merito che l’ufficio erariale non aveva correttamente stabilito la consistenza reale del reddito in quanto non era basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, non aveva tenuto conto di tutte le componenti dello stesso reddito il calcolo delle rimanenze era affetto da errori materiali, errori di metodo nella scelta delle categorie di beni, essendo state accomunate categorie disomogenee di merci, sia dal punto di vista qualitativo che per prezzo di vendita e non era basato su medie ponderate e non teneva distinti i periodi di imposta, essendo stato preso a base del calcolo il periodo di un anno e mezzo.

La C.T.P. di Cremona con sentenza n. 74/02/09 accoglieva la tesi della contribuente ed annullava l’avviso impugnato, preso atto che i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento del reddito per gli anni di imposta 2002 e 2003, ed anche quello relativo all’anno d’imposta 2005. in esame davanti lo stesso giudice, erano stati accolti. La decisione veniva quindi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. distaccata di Brescia, con la sentenza n. 174/65/11, contro cui l’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione basato su due motivi.

La soc.. (OMISSIS) s.r.l. ora in liquidazione. in quanto dichiarata fallita, non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

L’ufficio ricorrente denuncia:

Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 3, art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, Nullità della sentenza; omessa motivazione circa i fatto controversi e decisivi per i, giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R., n. 600 del 1973, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 54, comma 2. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’Ufficio ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sia una mera fotocopia della sentenza n. 121/65/2011 della stessa CTR, le cui motivazioni, tuttavia sarebbero incompatibili con le riprese a tassazione dell’accertamento “de quo”, che deriva dal recupero della quota di perdita degli anni precedenti il 2004.

Osserva il collegio che, in base al consolidato principio di diritto, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali. (Sez. U -, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, Rv. 643334-01). Ciò premesso. nel caso de quo l’erroneità della motivazione della sentenza d’appello dovrebbe essere ricondotta alla circostanza che l’appello proposto dalla contribuente avverso l’accertamento relativo alle imposte IRPEG, IVA, IRAP per l’anno 2003. sia stato favorevole alla stessa. In realtà la sentenza della CTR di Milano sez. distaccata di Brescia n. 46/64/12 risulta essere favorevole all’Amministrazione, ma l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo. Sotto questo profilo il ricorso non può ritenersi autosufficiente.

Ciò premesso osserva il Collegio che questa Corte Suprema di Cassazione in merito alla questione trattata, si è pronunciata statuendo che, qualora, dall’esame della dichiarazione dei redditi del contribuente, risulti l’esistenza di redditi non dichiarati e di costi non deducibili, la rettifica di essa da parte dell’amministrazione finanziaria, a mezzo di accertamento induttivo, deve essere effettuata mediante ricostruzione, anche in via analitica, di tutte le voci che hanno determinato il reddito imponibile, ovvero prendendo in considerazione tutte le componenti infedelmente dichiarate, sia che esso giovi all’amministrazione consentendo il recupero a tassazione di porzioni di reddito sottratte all’imposizione, sia che giovi al contribuente, determinando un abbattimento della base imponibile e del relativo tributo. Circostanza che non può ritenersi essere avvenuta nel caso di specie. Più in generale, in questa vicenda, come emerge anche dai processi collegati, il procedimento posto in essere dall’amministrazione finanziaria la quale, a fronte di presunti redditi non dichiarati e di costi asseritamente non deducibili, ha recuperato a tassazione reddito. aumentando l’imponibile, le componenti passive, ovvero i costi non sostenuti, senza tenere conto di tutte le componenti dello stesso (costi e ricavi), effettuando un calcolo delle rimanenze affetto da errori materiali, l’Amministrazione ha compiuto errori di metodo nella scelta delle categorie di beni, essendo state accomunate categorie disomogenee di merci, sia dal punto di vista qualitativo che per prezzo di vendita e non ha utilizzato medie ponderate e non ha tenuto distinti i periodi di imposta, essendo stato preso a base del calcolo il periodo di un anno e mezzo (v. anche Cass. Sez. 5. n. 19062 del 12.12.2003; Cass., Sez. 5, n. 19350 del 08/09/2006 (Rv. 592776).

Conseguentemente il motivo di ricorso non può essere accolto.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 59; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il motivo deve ritenersi assorbito con il rigetto del primo motivo.

Nel caso di specie dunque deve essere confermata la sentenza di merito, oggi impugnata, che ha ritenuto scorretto il procedimento posto in essere dall’amministrazione finanziaria relativamente al recupero a tassazione delle perdite relative all’anno 2003.

Attesi i profili fattuali della fattispecie, non si provvede sulle spese.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso; nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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